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PIATTAFORMA

 

Norme in materia di Ordinamento Regionale dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

Istituzione del Corpo Regionale di Polizia Locale.

 

Relazione introduttiva:

 

a seguito dei trasferimenti di compiti avvenuti con il susseguirsi delle recenti leggi, tra le quali, l’ultima solo in ordine di tempo, la legge costituzionale n° 3 del 18/10/2001 recante:

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“ che trasferisce competenze dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in materia amministrativa e di polizia locale, i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale si trovano oggi a dovere svolgere un ruolo, che deve essere compatibile con l’esigenza di assicurare una migliore qualità della convivenza civile e sociale, attraverso l’esecuzione di compiti e funzioni che mirano a tutelare la sicurezza urbana con maggiore efficacia ed efficienza, intervenendo precipuamente negli insediamenti produttivi e civili delle singole comunità locali.

Non si tratta più, quindi, solo dello svolgimento dei servizi di viabilità e traffico o di una tutela fin troppo generica del patrimonio ambientale e paesaggistico, bensì di attività specifiche finalizzate:

q        ai servizi di controllo del territorio, anche attraverso la pianificazione di qualificate attività di prossimità, mirate alla prevenzione dei reati minori;

q       a garantire migliori condizioni di vivibilità urbana, attuando anche azioni di contrasto nei confronti della microcriminalità urbana; per essa è necessario favorire la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, mediante piani di intervento individuati dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale delegato (a tal fine si auspicherebbe l’istituzione di uno specifico Dipartimento delle politiche di polizia locale) d’intesa con il Ministro degli Interni e che dovranno essere statuiti con protocolli sottoscritti tra i Comuni, singoli od associati, le Province ed i Responsabili territoriali dei Corpi di polizia statali, sotto la costante vigilanza dei competenti Prefetti in ambito provinciale;

q       alla lotta all’abusivismo edilizio e commerciale;

q       alla tutela dell’ambiente con specifico riguardo alla tutela dall’inquinamento acustico, atmosferico, del suolo e sottosuolo e delle acque;

q       alla lotta contro gli abusi sui minori e lo sfruttamento del lavoro minorile;

q       alla protezione civile.

           Questi elencati sono solo alcuni dei servizi che giornalmente questi Corpi di polizia  sono chiamati a svolgere.

La nuova legge deve prefiggersi di rivalutare l’attività svolta dai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale presenti capillarmente su tutto il territorio della nostra Regione, per non porli in subordine alle altre forze di Polizia, ma in rapporto paritario di sinergia integrata con esse. Si vuole così riconsegnare alla Regione il ruolo fondamentale nell’ambito della potestà legislativa e regolamentare nelle materia tipiche della polizia locale che, nonostante siano attribuite dalla Costituzione, dal successivo DPR 616/77, dallo statuto speciale e da tutte le altre norme di recente emanazione, tuttavia la consuetudine ed una certa prassi delegittimante, consolidate dall’atteggiamento accentratore tipicamente statalista, hanno tolto o ne hanno sminuito lo spessore, inibendo la potestà resa dall’ordinamento giuridico. Non bisogna dimenticare o trascurare il fatto che l’evoluzione normativa europea ha sancito la necessità di una revisione organica della formazione e dell’ordinamento attuali dei Corpi delle polizie statali non solo in Italia, venendo in rilievo l’indifferibile adeguamento delle polizie degli Stati europei ai parametri e criteri comuni ed omogenei, nonché la necessità di realizzare una sostanziale e doverosa modifica degli ordinamenti anche dei Corpi delle polizie locali, in virtù della sovranità giuridica attribuita alle Regioni, già da tempi non recenti.

 

A tal fine viene costituito il Corpo Regionale della Polizia Locale che consente di:

q       uniformare il servizio dei Corpi  su tutto il territorio della Regione Sicilia;

q       ottenere un risparmio economico per quanto attiene tutti gli acquisti riguardante l’apparato logistico e tecnico-strumentale, utile all’espletamento del servizio;

q       garantire pari trattamento del personale, affinché sia uguale su tutto il territorio regionale;

q       qualificare il personale, attraverso il Centro Regionale di formazione della Polizia Locale, per i vari compiti che è chiamato a svolgere.

E’ prevista pertanto l’appartenenza funzionale ed amministrativa del personale in questione all’Amministrazione Regionale e precisamente al Presidente della Regione o al suo delegato, che diviene il diretto responsabile della sicurezza dei cittadini della Sicilia e che dovrà porsi quale garante per una Polizia Locale Regionale alla quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non dovranno essere frapposti ostacoli di natura politica durante lo svolgimento dei compiti di Polizia Locale nei centri urbani. La Regione perseguirà questo fine mediante un’accurata e seria programmazione su tutte le materie di Polizia Locale, tesa ad ottimizzare e sviluppare il profilo qualitativo del processo di amministrazione delle comunità locali e del territorio regionale. Comuni e Province diventano in tal modo gli utenti di un servizio maggiormente efficiente, che disancora oltretutto la Polizia Locale da una cultura ormai vecchia ed improponibile la quale nel passato ha mantenuto i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale in una condizione di restrizione operativa non più proponibile rispetto ai nuovi standard qualitativi della sicurezza urbana, già garantiti negli Stati della Comunità Economica Europea.

Il perseguimento dei sopra descritti principi dovrà realizzarsi attraverso la realizzazione di una Legge che rimoduli l’ordinamento e l’organizzazione dei Corpi di Polizia Locale, nel senso della regionalizzazione, che valorizzi la professionalità dei loro operatori e la specificità dei compiti quotidianamente svolti.

 

A tal fine la nuova Legge dovrà:

·         indicare i compiti del personale di Polizia Locale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge quadro nazionale
ed in particolare:

1.       l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti alla regione ed agli enti  locali;

2.       la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

3.       l'assolvimento degli  incarichi  di  informazione, raccolta  di  notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o
da regolamento;

4.       il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico previe intese con il Presidente della Regione Siciliana o Assessore
delegato (i servizi d'ordine, di vigilanza necessari per l'espletamento delle attività  e dei compiti istituzionali degli enti di
destinazione e fornire la  scorta d’onore al gonfalone quando richiesta dalle pubbliche autorità locali;

5.       funzioni di protezione civile; in caso di calamità la Polizia locale assicura l’immediato intervento ed i collegamenti con gli
altri servizi operanti nel settore della Protezione civile nel quadro dei provvedimenti locali e regionali 

6.       le funzioni inerenti l’attività di controllo del territorio dirette ad attuare le misure preventive e repressive affinché
vengano osservate le limitazioni imposte da tutte le disposizioni normative all’attività dei singoli ed affinché dall’azione
privata non derivino danni alla società ed ai consociati;

7.       lo svolgimento dei compiti di polizia stradale e giudiziaria ai sensi del vigente codice della strada e del codice di procedura
penale;

8.       lo svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

I Comuni e le Province sono tenuti a mantenere in condizioni di efficienza operativa i mezzi e le risorse strumentali in dotazione
alla polizia locale e ad assicurare il necessario  raccordo con il Centro regionale di formazione per la Polizia locale, per
l’opportuno addestramento tecnico e professionale degli operatori del servizio.

·         assicurare l’istituzionalizzazione ed il funzionamento della scuola regionale di formazione e riqualificazione della Polizia Locale;

·         prevedere che il Presidente della Regione bandisca i concorsi unici regionali per l’avviamento ai corsi di formazione, finalizzati alla istituzione delle liste dei concorrenti idonei per l’accesso ai Corpi e servizi di polizia locale;

·         istituire il ruolo unico regionale dei Comandanti e degli  Ufficiali;

·         strutturare il Corpo regionale in distinte qualifiche funzionali, prevedendo le figure di:

Comandante, Ufficiale, Ispettore ed Agente di Polizia Locale;

·         istituzionalizzare l’indennità di Polizia Locale, in misura non inferiore all’indennità di P.S. prevista per le Forze di Polizia dello Stato;

·         stabilire i parametri che assicurino l’adeguamento della dotazione organica in relazione alle peculiarità del territorio;

·         prevedere percorsi esclusivamente interni per lo sviluppo di carriera degli operatori attraverso i corsi della scuola regionale;

·         stabilire i principi per la collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale;

·        istituire presso la Presidenza della Regione l’Ispettorato regionale per la P.L., al fine di uniformare l’organizzazione e l’attività operativa dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;

·         istituire il Comitato tecnico regionale con compiti di consulenza in materie di polizia locale;

·         istituire le circoscrizioni di Polizia Locale nei Comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni geografiche: in questi casi l'organizzazione del Corpo assume forme decentrate per circoscrizioni, i cui responsabili dovranno rivestire la qualifica di Ufficiale di P.L;

·         stabilire l’uniformità nel territorio regionale delle divise, dei distintivi di grado, dei veicoli di servizio, dell’armamento e delle dotazioni degli impianti di collegamento radio;

·         assicurare l’informatizzazione e l’adeguamento delle risorse strumentali in genere.

 

Il SILPOL, poiché è altamente sensibile alla problematica occupazionale dei lavoratori ex articolo 23 e della legge 85/95 (piani di fuoriuscita), considerato che gli organici degli attuali Corpi di PM e PP sono carenti, vuole sensibilizzare il Governo della Regione affinchè risolva la suddetta problematica, utilizzando quando possibile gli strumenti previsti dai vigenti c.c.n.l..

A tal fine favorirà, tramite la conferenza dei Comuni e delle Province della Regione, ogni intesa atta a reclutare tra i lavoratori in parola coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai Corpi regionali della Polizia Locale, a mezzo di concorsi pubblici per titoli ed esami e riservando aliquote di posti, per coloro che prestano o hanno prestato servizio nei corpi o servizi di polizia municipale e/o provinciale. 

                                              

LA SEGRETERIA REGIONALE