LEGGE 23 dicembre 2002, n. 23.
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA


la seguente legge:                                                                                        

                                                                                                                            

…OMISSIS…

 

 

Art. 19.
Assegnazioni agli enti locali


1.  Le assegnazioni ai comuni e alle province, previste dall'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono determinate, per l'esercizio finanziario 2002, rispettivamente, in 774.167 e in 159.259 migliaia di euro.
2.  L'assegnazione a favore delle province è determinata tenendo conto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
3.  A decorrere dall'esercizio 2003, i trasferimenti agli enti locali previsti dall'articolo 13 della predetta legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono destinati per una quota del 25 per cento ad investimenti e il relativo stanziamento è previsto fra le spese in conto capitale del bilancio della Regione.
4.  A seguito delle ulteriori assegnazioni di cui al presente articolo, gli enti locali sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.
Fondo miglioramento
servizi di polizia municipale


1.  Il comma 9 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
"9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".

 

…OMISSIS…