LEGGE 23 dicembre 2002, n. 23.
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana
per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
…OMISSIS…
Art.
19.
Assegnazioni agli enti locali
1. Le assegnazioni ai comuni e alle province, previste dall'articolo 13
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono determinate, per l'esercizio
finanziario 2002, rispettivamente, in 774.167 e in 159.259 migliaia di euro.
2. L'assegnazione a favore delle province è determinata tenendo conto del
gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
3. A decorrere dall'esercizio 2003, i trasferimenti agli enti locali
previsti dall'articolo 13 della predetta legge regionale 17 marzo 2000, n. 8,
sono destinati per una quota del 25 per cento ad investimenti e il relativo
stanziamento è previsto fra le spese in conto capitale del bilancio della Regione.
4. A seguito delle ulteriori assegnazioni di cui
al presente articolo, gli enti locali sono autorizzati ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art.
20.
Fondo miglioramento servizi di polizia municipale
1. Il comma 9 dell'articolo 76 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
"9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale,
istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge
regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite
al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza
Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle
prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1
agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge
regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al
finanziamento del fondo efficienza servizi per il
personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni
contrattuali.".
…OMISSIS…