S.I.L.Po.L.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Locale
REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 8-03-1988
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
ARTICOLO 1
Istituzione del servizio di polizia municipale
1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n.
65, detta norme per la istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio
di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme
ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dai Comuni e
dagli altri enti locali.
2. I Comuni e gli altri enti locali, nell' esercizio delle funzioni di polizia
locale possono nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 65/ 86 istituire
il servizio di polizia municipale, o il Corpo, quando il numero complessivo
degli addetti non sia inferiore a sette unità .
ARTICOLO 2
Funzioni di polizia municipale
1. Fermo restando le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 3 e 5
della legge 65/ 86, alle funzioni di polizia municipale attengono:
a) la vigilanza sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con
particolare riguardo alle materie concernenti la polizia locale;
b) l' espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti
locali;
c) la tutela del patrimonio e dell' ordine cittadino, provvedendo a tutte le
funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;
d) l' assolvimento degli incarichi di informazione, di raccolta di notizie,
accertamento e di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi e da regolamenti;
e) il servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'
espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile
demandati all' ente di appartenenza.
ARTICOLO 3
Responsabilità del servizio di polizia municipale
1. Il Sindaco o l' Assessore da lui delegato impartisce le direttive per lo
svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni, vigila
sull' espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e
dai regolamenti.
2. Nel caso di gestione in forma associata o consorziata di servizio di polizia
locale di cui al successivo art. 8, le funzioni di cui al comma precedente
spettano al legale rappresentante dell' ente di gestione, fatte salve le
competenze e le responsabilità di ciascun Sindaco nell' ambito territoriale del
proprio Comune.
ARTICOLO 4
Ordinamento del Corpo di polizia municipale
1. L' ordinamento del Corpo di Polizia municipale, fatte salve le diverse
previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93 e
tenendo conto della classificazione dei Comuni di cui al Successivo art. 5, si
articola sulla base dei seguenti criteri:
Comuni di classe I, II e III:
responsabile del corpo (comandante),
addetti al coordinamento e controllo,
operatori (vigili);
Comuni di classe IV:
addetto al coordinamento e controllo (comandante)
operatori (vigili).
ARTICOLO 5
Classificazione dei Comuni
1. Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale, i Comuni sono
assegnati alla classe prevista per l' assegnazione ai Comuni del segretario
comunale di cui alla Tabella A annessa alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e
successive modificazioni.
2. I Comuni assegnati alle classi III e IV possono istituire il servizio di
polizia municipale prevedendo l' area unica della polizia municipale.
3. I Comuni assegnati alla classe II possono istituire il servizio di polizia
prevedendo che l' area della Polizia municipale sia articolata in due nuclei,
il primo per la viabilità ed il secondo per le altre attribuzioni.
4. I Comuni assegnati alla classe I possono istituire il servizio articolando
l' area della polizia municipale in più nuclei operativi, caratterizzati dalla
specializzazione delle attribuzioni.
Nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia gestito in forma
associata o consorziata, la classe è determinata in base alla popolazione
residente complessiva dei Comuni associati o uniti in consorzio.
ARTICOLO 6
Determinazione del contingente numerico dei servizi di polizia municipale
1. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al
servizio di polizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi:
a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
b) superficie territoriali e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni,
collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
d) sviluppo dell' edilizia, insediamenti industriali e commerciali e sviluppo
turistico;
e) quantità dei servizi;
f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico di particolare
significato per la specificità del territorio stesso;
g) complessità del servizio.
2. Il numero degli operatori (vigili) non può , comunque, essere inferiore a
due.
ARTICOLO 7
Regolamento Comunale
1. I Comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedono ad istituire il
servizio di polizia municipale, adottano ai sensi dell' art. 4 della legge 65/
86, il regolamento comunale del servizio di polizia municipale entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 8
Forma associativa di Comuni
1. I Comuni possono costituirsi in associazioni o consorzi per l' esercizio
delle funzioni di polizia municipale secondo criteri di economicità e di
efficienza.
2. Le norme di funzionamento delle strutture organizzative di cui al comma
precedente saranno stabilite nello Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni
interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 9
Collaborazione fra Comuni
1. La Regione favorisce le intese fra i Comuni dirette a conseguire la gestione
dei servizi a carattere ricorrente, stagionale e occasionale, relativi allo
svolgimento delle funzioni di Polizia Locale sul territorio.
2. A tal fine i Comuni possono costituire apposite strutture organizzative e
strumenti operativi per l' impiego del personale su tutto il territorio
interessato.
3. Quando il personale di polizia municipale viene impiegato nell' ambito di un
Comune diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze
funzionali del Sindaco di quest'ultimo Comune, fermo restando che l' impiego
tecnico operativo affidato al comandante del Corpo o al responsabile del
servizio di polizia municipale di quel Comune.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra
le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al
prefetto.
ARTICOLO 10
Formazione e aggiornamento professionale
1. In attesa della istituzione di una struttura regionale permanente per la
formazione dei quadri degli Enti Locali, ai sensi dell' art. 6 della legge 65/
86, la Regione promuove ed attua annualmente:
a) Corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico concorso per addetti
alla polizia municipale;
b) Corsi di aggiornamento professionale per addetti alla polizia municipale in
servizio presso i Comuni della Regione;
c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza della polizia municipale
nonché nelle materie la cui funzioni sono state trasferite o delegate ai Comuni
dal DPR 616/ 77, da leggi dello Stato o della Regione.
Tali corsi si concludono con misure di accertamento dell' avvenuto
conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del partecipante,
che costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio;
d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di polizia
municipale.
2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate ed attuate dall'
ufficio Enti Locali della Giunta regionale.
ARTICOLO 11
Conferenza di servizio
1. La Giunta regionale indice e organizza annualmente una Conferenza di
servizio tra gli appartenenti alla Polizia municipale per favorire il confronto
e l' interscambio di esperienze.
ARTICOLO 12
Divise
1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale è costituita da
un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori
aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze
di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e di
rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall' allegato
A della presente legge.
3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale
indossa l' uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.
4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dal responsabile del
servizio o dal Comandante del Corpo.
ARTICOLO 13
Placca e tesserino di riconoscimento
1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati di:
a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo inseribile in
un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di
altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta << Polizia
Municipale >> (segue il nome del Comune) e il numero di matricola del
personale.
2. La placca è applicata al petto, all' altezza del taschino sinistro dell'
uniforme.
b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm. 7 per cm. 5,
contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta <<
Polizia Municipale >>, numero di matricola, grado e dati anagrafici. Sul
retro del tesserino debbono essere indicati:
a) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di PS;
b) la qualifica di agente o di ufficiale di PG;
c) gli estremi dell' autorizzazione al porto d' armi;
d) il gruppo sanguigno.
ARTICOLO 14
Gradi e distintivi di grado
1. Gli addetti alla polizia municipale sono distinti per gradi in Comandante,
ufficiali, sottufficiali, operatori di polizia municipale.
2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato
giuridico: sono determinati per il Comandante e gli ufficiali dalla classe cui
sono assegnati i Comuni ai sensi dell' art. 5) della presente legge, per i
sottufficiali dall' anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la
legge 22- 11- 73, n. 872.
3. Nei Comuni di classe I/ A il Comandante della polizia municipale riveste il
grado di Colonnello;
nei Comuni di classe I/ B, capoluoghi di Provincia, il Comandante riveste il
grado di Tenente Colonnello; nei Comuni di classe I/ B non capoluoghi di
provincia, il Comandante della polizia municipale riveste il grado di maggiore;
nei Comuni di classe II il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado
di Capitano;
nei Comuni di classe III il Comandante della Polizia Municipale riveste il
grado di Tenente;
nei Comuni di classe IV il Comandante riveste il grado di Maresciallo.
4. Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che saranno determinati dal
regolamento comunale, ai sensi dell' art. 7 della legge 7- 3- 86, n. 65.
5. I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituiti da stelle
dorate con sei punte a torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o
piatto dorato con galloni dorati per il berretto.
6. Il Comandante indossa i gradi con filetto rosso intorno ai singoli
distintivi di grado.
7. Ai sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relativi distintivi che
saranno determinati dal regolamento comunale.
8. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per
ogni grado per le spalline, e da barrette verticali equivalenti ai gradi per il
berretto.
ARTICOLO 15
Mezzi operativi
1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture,
motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.
2. I servizi o i Corpi di Polizia municipale potranno essere dotati di un
proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque
interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone
marittime, portuali o lacustri.
3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme,
collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente
operatività .
4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale sono applicati i
colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell' allegato B della
presente legge.
5. I mezzi di cui al 1o comma del presente articolo, acquistati con i contributi
della Regione, devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.
ARTICOLO 16
Apparecchi rice - trasmittenti
1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchio rice -
trasmittente collegati con la centrale operativa o il centralino del Comando.
2. Il personale in servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio rice
- trasmittente portatile.
3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni Comune farà
uso di una sigla propria di individuazione alla quale farà poi seguito un
numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.
4. La Regione con proprio provvedimento potrà stabilire norme per eventuale
collegamento dei comandi di polizia municipale con il sistema radio
trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per
servizio di protezione civile.
ARTICOLO 17
Servizi a cavallo
1. Presso i Corpi di Polizia municipale potranno essere istituiti i servizi a
cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole,
forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace
ed adeguata in relazione all' ambiente ed al tipo di utenza.
2. I cavalli per l' espletamento del servizio potranno essere presi a nolo
presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.
ARTICOLO 18
Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi
1. la Regione concede contributi agli enti di cui all' art. 1 della presente
legge per l' acquisto di attrezzature e mezzi necessari all' espletamento delle
funzioni e dei compiti di polizia locale.
2. I contributi sono concessi sulla base di un programma di finanziamento delle
attrezzature e mezzi, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente, ed elaborato sulla base di parametri e standards
individuati in relazione alla classificazione dei Comuni prevista dall' art. 5.
Va data precedenza alle domande di associazioni o consorzi di Comuni per il
servizio di Polizia Municipale.
3. La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è
determinata dal programma di cui al precedente comma e non può comunque,
superare il 50% della spesa necessaria.
4. Il contributo verrà erogato dalla Giunta Regionale previa presentazione
della delibera della Giunta comunale di liquidazione delle spese di competenza
del Comune.
ARTICOLO 19
Presentazione domande
1. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata alla Regione Basilicata -
Ufficio Enti Locali del Dipartimento Personale ed Enti Locali
- dovrà indicare la classe di appartenenza del Comune, l' attrezzatura che si
intende acquistare, l' uso cui sarà adibita, il costo, la sua utilizzazione ai
fini del potenziamento di strutture preesistenti, nonché la somma richiesta e i
mezzi per far fronte alla copertura finanziaria della spesa eccedente la misura
del contributo ammissibile.
2. La domanda va corredata da copia della delibera del Consiglio comunale che
autorizza l' acquisto delle attrezzature con il relativo impegno di spesa.
ARTICOLO 20
Norma transitoria
1. I Comuni adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e
strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e
B, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 21
Norma finale
1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di
cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in
quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune
ed ai suoi organi l' ente locale e gli organi corrispondenti.
ARTICOLO 22
Norma finanziaria
1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si
provvederà a partire dal 1988 con apposito stanziamento a partire dal 1988 con
apposito stanziamento al cap. 185 << Contributi ai Comuni per servizi di
Polizia Municipale >> del bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1988.
ARTICOLO 23
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, addì 8 marzo 1988.