S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 2494/01 |
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Immediata
contestazione delle sanzioni elevate a mezzo di apparecchiature di controllo
(autovelox) |
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REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI VEROCCI
- Presidente - Dott. MARIO ADAMO
- Consigliere - Dott. FRANCESCO FELICETTI
- Rel. Consigliere - Dott. LUIGI MACIOCE
- Consigliere - Dott. STEFANO BENINI - Consigliere
– Ha pronunciato la seguente S E N T EN Z A Sul
ricorso proposto da : COMUNE
DI CORREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, selettivamente domiciliato in
Roma Via Panama 12, presso l’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COFFRINI ERMES, giusta delega a margine del
ricorso; contro LAZZARETTI
LUCIANO;
-
intimato - avverso
la sentenza n.16/98 della Pretura di Reggio Emilia, Sezione Distaccata di
Correggio, depositata il 07.02.1998; Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2000 dal
Consigliere Dott. Francesco FELICETTI; Udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che
ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo;
rigetto nel resto del ricorso. Svolgimento del processo Il
Comandante della Polizia Municipale di Correggio, con processo verbale in data
26.05.1997, contestava a Lazzaretti Luciano, al quale il verbale veniva
notificato il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un
tratto di strada sul quale vigeva il limite dei 50 Km/h.: violazione contestata
a mezzo di apparecchiatura Autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82
Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente
contestata perché l’agente addetto al controllo dell’autovelox era
impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità. Il
Lazzaretti proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di
accertamento. Il
Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria. Il
Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva
l’opposizione, affermando che l’art. 384 del
Regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di
accertamenti compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della
contestazione successiva al momento della violazione, alla impossibilità di
fermare in tempo utile e nei modi regolamentari, intendendosi tale impossibilità
in senso oggettivo, cosicché la norma non esimerebbe gli accertatori dal
predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata della
violazione. Nel caso di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di
contestazione immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità di
organizzazione del servizio, la mancanza di contestazione immediata viziava
l’accertamento. Il
Comune di Correggio, con atto notificato al Lazzaretti il giorno 11 aprile 1998,
ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame.La parte
intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria,
dichiarando di non insistere nel primo motivo. Motivi della decisione 1
Con il
primo motivo si denunciano la violazione dell’art. 5 del d. lgsv. 30 aprile
1992, n.285, la nullità del procedimento e l’omessa motivazione in tema di
proponibilità immediata del ricorso al Pretore. Si
deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n. 366 del 1994, 255 e 311 del
1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe
impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.206 del codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza
manchi ogni motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità
dell’opposizione. Il
motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la stessa
parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dover riscontrare
l’ammissibilità dell’opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il
mancato rilievo d’ufficio della sua inammissibilità. Valutato
in questi termini il motivo e considerato che il Pretore,
in mancanza
di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile
l’opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve
osservarsi quanto segue. L’art.
203 del codice della strada approvato con il d. lgsv. 30 aprile 1992, n. 205, ha
disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale
di accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo
della commessa violazione. Nel
caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell’art.203,
“il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art.17 della legge n.
689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento”. A
norma dell’art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli
ritenga di doverlo rigettare, “entro sessanta giorni, con ordinanza motivata,
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al
doppio del minimo edittale per ogni singola violazione”. Il successivo art.
205 dispone che contro tale ordinanza-ingiunzione gli interessati possono
proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di
cui agli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981. Tale
normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte
Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal
codice della strada del 1959 (sentenze n. 255 del 1992; 311 del 1994 e 437 del
1995), riguardo alla non subordinabilità in generale – salvo che non
ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella
specie insussistenti – della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica
Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla
necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di
ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso
alla tutela giudiziaria.
In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il
principio, che questo collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo
nella materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità
a divenire titolo esecutivo a norma dell’art. 203, comma 3, del codice della
strada – in conformità dell’interpretazione adeguatrice della Corte
costituzionale – essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali
esperibili contro di esso,
all’ordinanza-ingiunzione, la disposizione dell’art. 205 del codice
della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui
richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per
l’opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative
per violazioni del codice medesimo, includendovi l’impugnazione del verbale di
accertamento (Cass. 3 febbraio 1999, n. 898; 22 gennaio 1999, n. 574; 7 novembre
1998, n. 11244; 21 agosto 1998, n. 8310). Ne
deriva che l’opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al riguardo
con il motivo sono infondati. 2
Con il
secondo motivo si denunciano la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del
1981, degli artt. 200 e 201 del d. lgsv. 30 aprile 1992, n. 495, dell’art. 384
del D.P.R. n.495 del 1992. Si
deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per non
essere stata rispettata la normativa che impone la regola della contestazione
immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, fondato sul disposto dell’art.14 della legge n. 689 del
1981, la mancata contestazione immediata dell’infrazione, anche quando ne
sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione
dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la
tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento. Si
sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del
codice della strada, nel disposto dell’art. 200, il quale stabilisce che solo
“quando è possibile” la violazione deve essere contestata immediatamente,
nonché nel disposto dell’art. 384 del Regolamento di attuazione di detto
codice, che a titolo esemplificativo ricomprende fra i casi di impossibilità di
contestazione immediata l’accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione
dell’illecito che ne consentano l’accertamento in tempo successivo, ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di
accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e
nei modi regolamentari,
come era avvenuto nella fattispecie in questione.
Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe
ritenuto che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione
rigorosa ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata
cosicché il servizio di vigilanza, se organizzato con l’ausilio degli
appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale
da permettere agli operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione
della normativa, infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lettera, né
dalla sua ratio, che non implica che l’utilizzo dell’autovelox debba essere
accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti. Il
motivo è fondato nei sensi appresso indicati. Va
innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la sua
più recente giurisprudenza (Cass. 2 agosto 2000, n. 10107; 3 Aprile 2000, n.
4010, 18 giugno 1999, n. 6123), la disposizione generale in tema di
contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della
legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata
in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e
201 del nuovo codice della strada. Tale
principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt. 200 e 201 di
detto codice. L’art.
200 dispone che la violazione “quando è possibile deve essere immediatamente
contestata”; l’art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante
notifica del verbale “qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata” e nel verbale debbono essere indicati “i motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata”. Diversamente, l’art. 14 della legge
n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione
del verbale “se non è avvenuta la contestazione immediata”, prescindendo
dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna
indicazione al riguardo. Dalla
diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle
violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione
al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è
priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da
ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997,
n. 5904). Dalla suddetta disciplina del codice stradale si desume, al contrario,
che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha
un rilievo essenziale
per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può
essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce
violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Va
pertanto confermato il principio, enunciato da questa Corte con la citata
sentenza 18 giungo 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del
codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga,
con prudente apprezzamento – e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate
nell’art. 384 del Regolamento di esecuzione appresso indicate – che la
contestazione immediata, del cui difetto l’interessato si sia doluto, sarebbe
stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso o tenuto
conto del principio di economicità dell’azione amministrativa, deve annullare
il verbale di accertamento della violazione. Ciò
premesso, va osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte,
mutando un precedente indirizzo, ha ritenuto il principio applicabile anche in
materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo apparecchiature di controllo (“autovelox”), ritenendo
necessario che, in mancanza di contestazione immediata della violazione, nel
verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata
possibile la contestazione immediata (Cass. 3 aprile 2000, n.4010; 5 novembre
1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato
giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità
di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità
amministrativa. Questo
collegio, sulla base delle considerazioni che precedono
circa la disciplina dettata dagli artt.200 e 201 del vigente codice della
strada in materia di contestazione delle violazioni delle norme in esso
contenute, ritiene di dover confermare tale indirizzo, con le precisazioni che
seguono. L’art.
384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza
carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione
immediata. Alcuni
di essi sono tipizzati senza lasciare,
ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa
la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel
verbale di accertamento notificato implica di per sé l’affermazione “ex
lege” della impossibilità di contestazione immediata. Tali
sono “l’attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce
rossa”; il “sorpasso in curva”; l’”accertamento della violazione da
parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di
trasporto”, l’”accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo”. Parimenti,
in materia di “accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento”, sono tipizzate senza lasciare alcun margine di apprezzamento
in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi
in cui nel verbale sia indicato che l’accertamento è stato effettuato con
apparecchiatura che consentiva “la rilevazione dell’illecito in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di
accertamento”, restando salva, in tali casi solo l’impugnazione – nei modi
di legge – del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità. Lascia
invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore ipotesi
prevista dall’art. 384, in relazione ad apparecchiature diverse dalle
precedenti, di impossibilità di contestazione immediata, per essere stato il
veicolo “comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari”, ovvero per la impossibilità di raggiungerlo
per essere lanciato ad eccessiva velocità (art. 384, lett. a). Peraltro,
sulla base di quanto già affermato con la sentenza n. 12330 del 1999 di questa
Corte, la “impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari”, va valutato esclusivamente in relazione al servizio di
vigilanza così come organizzato dall’Amministrazione, quale risultante dalla
motivazione che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle
più sopra menzionate, deve essere data nel verbale di accertamento a
giustificazione della
mancata contestazione immediata. Non
possono infatti censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione
del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, e dovendosi
ritenere che l’art. 384, prevedendo fra le ipotesi di impossibilità di
contestazione immediata, in relazione all’uso di apparecchiature
“Autovelox”, la “impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei
modi regolamentari”, tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale
sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità
di contestazione immediata, in relazione all’uso di apparecchiature
“autovelox”, tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato
organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo. Ciò
tenuto conto che nessuna norma impone all’Amministrazione l’obbligatorio
impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della
strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, del dispiegamento di
una pluralità di pattuglie,
rendendo particolarmente oneroso e spesso impraticabile o rischioso per
la pubblica utilità il valido accertamento di violazioni che pongono in essere
situazioni di pericolo per la vita delle persone, legittimamente
accertabili con il corretto uso della moderna tecnologia. 3
Sulla base
dei principi sopra esposti, avendo la sentenza impugnata ritenuto, in contrasto
con essi, che il servizio di vigilanza, se organizzato con l’ausilio degli
appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale
da permettere agli operatori la contestazione immediata al trasgressore, va
cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione dei principi di
diritto sopra enunciati. Il
giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione,
va individuato nel Tribunale di Reggio Emilia (legge 16 giugno 1998, n. 188, in
relazione al d. lgsv. 19 febbraio 1998, n. 51) nessuna incidenza avendo nel
presente giudizio l’entrata in vigore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507,
che attribuisce al Giudice di Pace competenze in materia di opposizioni alle
ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale
attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il
principio generale di cui all’art. 5 c.p.c. P.Q.M. La Corte di Cassazione Rigetta il primo motivo. Accoglie per quanto di
ragione il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso il
14 dicembre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Franco Felicetti
Giovanni Verucci
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