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Con la consegna all'ufficio del Comando
da cui dipende l'Operatore della relazione di servizio e degli atti relativi,
finisce, nella gran parte dei casi, il compito dell’accertatore.
Nelle diverse realtà dell'arcipelago P.M. della nazione, può darsi che lo
stesso agente operante si debba curare del successivo invio alla A.G. della
pratica e del disbrigo degli atti successivi. E' anche possibile (anzi
auspicabile) che l'accertatore pur se non incaricato del più a praticarsi, sia
curioso di conoscere l'iter della faccenda in questione.
Innanzi tutto, la notizia di reato, ex art, 347 C.p.p. deve
essere trasmessa alla competente procura entro il termine massimo di 48 ore dal
momento in cui il fatto sia stato accertato.
A sua volta, entro le successive 48 ore il Pubblico Ministero convalida o meno
il sequestro della documentazione assicurativa effettuato dalla Polizia
Municipale.
La P.G. della P. Municipale è incaricata di notificare la convalida
all'indagato ed anche di avvisare la compagnia assicurativa;
quest’ultima può proporre querela entro 90 giorni.
La Polizia Municipale, una volta ricevuta la delega di indagine dal P.M., ovvero
d'iniziativa, avvia le sue indagini.
E’ da tenere presente che l'indagato può essere sentito a
spontanee dichiarazioni nell'immediatezza del fatto e non in seguito; pertanto è opportuno, per il prosieguo delle
indagini, acquisire al momento dell'accertamento della violazione quante più
informazioni possibili, che serviranno da spunto per le successive ricerche.
Per quanto concerne le ipotesi di
reato che saranno contestate all'indagato, per pura accademia (la loro
formulazione spetta al magistrato incaricato) si parlerà, in caso di utilizzo
di assicurazione appartenente a partita di provenienza furtiva o comunque
illecita, di violazione dell'art. 648 C.P (ricettazione), mentre in caso di
utilizzo di documenti assicurativi contraffatti o abusivamente riprodotti il
discorso cambia, e tutto dipende dall'indirizzo che prendono le indagini
delegate dal P.M..
Secondo alcune interpretazioni (restrittive) la polizza assicurativa è
assimilabile ad un atto (scrittura) privato *, e pertanto la sua falsità
rientra nella fattispecie disciplinata nell'art. 485 C.P. (falsità in scrittura
privata) ovvero in quella di cui all'art. 489 C.P. (uso di atto falso): entrambe
sono perseguibili a querela di parte, per cui l'informazione alla Compagnia
assicurativa dell'avvenuto accertamento di polizza contraffatta è fondamentale.
Tutto ciò se si riscontri a seguito di indagine che l'indagato abbia provveduto
in proprio alla falsificazione, in caso contrario si apre un ventaglio di
possibilità che praticamente abbraccia mezzo codice penale ed esula dalla
nostra modesta trattazione.
Pinomassimo
(Pippo) LA RIZZA.
* a modesto
parere dello scrivente, dati gli elevati costi sociali dei sinistri stradali (in
una recente intervista televisiva un rappresentante dell’associazione
familiari vittime della strada li quantificava in una cifra annua di
alcune migliaia di miliardi di lire, mentre il numero delle sole vittime
decedute oscillerebbe tra le 7.000 e le 9.000 unità per anno) la circostanza
che un cittadino circoli fraudolentemente senza copertura assicurativa R.C.A.
mettendo potenzialmente così a carico della collettività il costo dei danni
eventualmente da lui provocati, non si può ridurre ad un’ipotesi di mero
utilizzo di atto falso fra privati.
TABELLA
RIASSUNTIVA DELLE MODALITA’ OPERATIVE
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