S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
|
STRUMENTARIO E NOTE OPERATIVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada - Considerazioni di Giuseppe Caizzone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sin dall’entrata in vigore del nuovo codice
della strada adottato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, la
norma di adeguamento prevista al comma tre dell’art 195 ha operato quattro
volte l’aggiornamento progressivo degli importi delle sanzioni. Una prima volta nel 1995 con il decreto
ministeriale del 4 gennaio ’95 sono stati aggiornati gli importi secondo la
variazione ISTAT dell’8% relativa al mese di Novembre 1994; Il secondo aggiornamento è intervenuto a
distanza di due anni con il Decreto ministeriale del 20 dicembre 1996 che ha
aggiornato le sanzioni alla variazione ISTAT del 17.5% relativa al mese di
novembre ’96; Con il Decreto ministeriale 22 dicembre 1998 è
stato effettuato il terzo aggiornamento pari al 21.2% in più rispetto ai
precedenti importi; Infine, l’ultimo aggiornamento è intervenuto
il 29 dicembre scorso determinando un aumento delle sanzioni in misura pari al
4.8% riferito al mese di novembre 2000. Il codice della strada prevede nella sua
articolazione un totale di 9 ipotesi sanzionatorie in termini di importo
economico.
Com’è agevole notare i primi incrementi sono
stati caratterizzati da un andamento crescente e decisamente più marcato
rispetto all’ultimo. La peculiarità di quest’ultimo aggiornamento
rispetto a quelli precedenti, oltre il fatto di essere marcatamente meno
consistente, è data dalla frequenza con cui gli importi prescritti si
presentano con le cifre decimali significative, ossia prevedono il pagamento
alle 10 lire. Invero, anche il precedente aggiornamento,
quello del ’98, conteneva taluni importi con la medesima caratteristica, ma
risultavano trascurabili in quanto in misura poco rilevante. Questa volta quasi tutti gli importi sono
caratterizzati da cifre finali dell’ordine delle dieci lire. La cosa comporta un’oggettiva difficoltà sia
per gli utenti tenuti al pagamento delle sanzioni, sia per gli uffici addetti a
ricevere tali pagamenti. Infatti, se da un lato potrebbe non essere
agevole per il privato cittadino reperire monete del taglio minimo, dall’altro
lato non si vede come possano i comandi di p.m. venire incontro, magari
arrotondando, senza violare la legge a causa del potenziale danno all’erario
dedotto dal moltiplicarsi di tali circostanze. Probabilmente sarebbe stato più opportuno, ma
questa è solo una personalissima considerazione, stabilire a monte
l’arrotondamento così come avviene in numerosi casi afferenti la materia
fiscale e tributaria (vedi ad esempio i collegati alla manovra finanziaria), ove
i medesimi provvedimenti legislativi dispongono d’iniziativa
l’arrotondamento. Forse il legislatore, nella fattispecie il
Ministro di Grazia e Giustizia, ha ritenuto superfluo un arrotondamento in vista
del corso legale obbligatorio dell’EURO a partire dal 1 gennaio 2002, la qual
cosa comporterà in ogni caso un calcolo in decimali degli importi dovendo fare
riferimento ad un dividendo decimale: 1936.27 Lire su Euro. Tuttavia, nell’attesa del 2002, potrebbe
essere utile un provvedimento ad hoc, magari su iniziativa di qualche
organizzazione accreditata, finalizzato a disporre l’arrotondamento se non
altro per evitare inutili e minuziosi calcoli contabili agli addetti ai lavori. Restano esclusi dall’adeguamento gli importi
delle sanzioni introdotte dal D. Lgs. 507/99 (depenalizzazione di taluni reati
in materia di circolazione stradale) nonchè quelli relativi alle modifiche
apportate all’art.- 10 e 94 del
cds rispettivamente dalla L. 472/99 e dalla L. 449/97. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva
delle principali e più frequenti sanzioni pecuniarie con i relativi importi
aggiornati.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Home page ] [ Strumentario ] |