Volentieri riceviamo e pubblichiamo il seguente scritto inerente una materia di sicuro interesse per tutti gli operatori di P.L. di grandi e piccoli comuni.
Ringraziamo per il contributo il Dr. Luigi Galifi, comandante della P.M. del comune di Sommatino (CL)
ORGANI AMMINISTRATIVI COMPETENTI ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE E ORGANI PREPOSTI
ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
DI POLIZIA STRADALE.
La normativa di cui alla
legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge quadro sull’ordinamento della polizia
municipale”, ha fornito il quadro
giuridico di struttura e funzione della p.m., indicando le linee per
l’organizzazione della stessa ed i mezzi di collegamento tra le diverse forme
di polizia (amministrativa, giudiziaria ecc.) che il nostro ordinamento
giuridico contempla.
E’ una fonte normativa
specifica dalla quale promanano direttive e vincoli al potere organizzativo
(regolamentare e deliberativo) comunale.
I compiti della p.m. non
scaturiscono da esigenze organizzative dell’Ente, sono già stabiliti dalla
legge.
Le funzioni della polizia
municipale si sostanziano in attività con rilevanza prevalentemente esterna, i
servizi interni del Corpo sono finalizzati alla sola organizzazione,
predisposizione e funzionamento dei compiti di istituto del corpo stesso: “che sono quelli previsti dagli artt. 3 e 5
della legge n. 65/86, dall’art. 4 della L.R. n. 17/90 e quelli previsti
analiticamente dal decreto assessoriale del 4.9.1993. Nient’altro , a parere
dello scrivente, deve essere richiesto agli addetti alla P.M. al di fuori delle
funzioni d’istituto previste dalla normativa richiamata.-“, così si legge
nella Circolare dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana dell’ 11
dicembre 1995 prot. N. 1637 (All.n.1).
La legge quadro n. 65/86:
-
all’ art. 1 attribuisce alla Polizia municipale il compito primario
dell’esercizio delle funzioni
di Polizia locale di competenza del Comune;
-
all’art. 3 dispone esplicitamente che gli addetti al servizi di Polizia
municipale esercitano le funzioni istituzionali previste
nella legge quadro, statuizione che potrebbe apparire tautologica e superflua,
ma che conserva una sua valenza nel senso di affermare l’illegittimità dell’attribuzione al personale dalla p.m. di compiti
impropri non riducibili alla legge in argomento;
-
all’art. 5 dispone che il personale che svolge servizio di polizia
municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti
delle proprie attribuzioni, esercita “anche” funzioni di Polizia
giudiziaria, di Polizia stradale e di
pubblica sicurezza.
Il suddetto art. 5
palesa che queste ultime funzioni (Polizia giudiziaria,
Polizia stradale e di pubblica sicurezza) si configurano tutte come
“aggiuntive”
per la polizia municipale (Circolare del Ministero dell’Interno 2 marzo 1987,
n. 3, Consiglio di stato, Sez. V, 19
marzo 1982 n. 243, Consiglio di Stato 1982, I, n. 306) rispetto alle normali funzioni di polizia amministrativa locale.
La funzione di Polizia
stradale attribuita alla polizia municipale oltre ad essere “aggiuntiva” è anche “autonoma”, l’art.
12 (All. n.2) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 -Nuovo codice
della strada- annovera infatti i Corpi
di polizia municipale tra gli “Organi
di polizia stradale” cui è
affidato l’espletamento dei “servizi di polizia stradale” specificati nell’art. 11 (All.
n.3) del C.d.S.. La
titolarità della funzione di polizia
stradale fa capo direttamente ai Corpi di polizia municipale, non a caso le
circolari del Ministero dell’Interno,
vengono inviate direttamente ai Responsabili dei Corpi di polizia
municipale e non all’Autorità Comunale, destinataria invece delle circolari e
direttive del Ministero dei lavori pubblici indirizzate agli Enti proprietari
delle strade.
La sola caratteristica dell’autonomia della funzione di polizia
stradale, espletata dalla polizia municipale esclude a priori ogni e qualsiasi
connessione o commistione di competenza in materia di circolazione stradale tra
uffici tecnici comunali preposti alla
regolamentazione della circolazione
e organi di polizia stradale preposti
alla vigilanza.
All’art. 3, comma 1°, –
Funzioni degli appartenenti al Corpo - del D.A.EE.LL. del 4 settembre 1993 si
legge:
“Nell’ambito del territorio
comunale al Corpo di polizia municipale sono demandati i seguenti compiti:
a)
vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti delle ordinanze e
di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o
dall’Amministrazione comunale, con
particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia
amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela
dell’ambiente, dell’igiene, dei pubblici esercizi;
…omissis…
l)
provvedere all’espletamento
dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del codice della strada;
…omissis…”.
Il personale di P.M. è preposto alle “ attività di polizia ” che
prendono il nome della materia di cui si occupano (e non anche dell’emissione
dei relativi provvedimenti normativi): non emette ordinanze di regolamentazione
della circolazione stradale, non rilascia concessioni edilizie, non rilascia
licenze commerciali ecc., perché alla “polizia locale” attengono le funzioni di
“polizia amministrativa” che secondo il Sandulli è quella attività della pubblica amministrazione diretta “ad attuare le
misure preventive e repressive perché dall’azione dei privati non derivino
danni alla società ed ai consociati, vengano osservate le limitazioni imposte
dalla legge (e dalle altre disposizioni normative statali e non statali)
all’attivita’ dei singoli. L’attivita’
di polizia esercitata in uno “Stato di Diritto” ha un compito di
garanzia strumentale e prende il nome della materia di cui si occupa, non
gestisce potere in senso proprio come avviene in uno “Stato di Polizia”.
Si legge nella circolare del
2 agosto 1999, n. 579, emanata dal Ministero dei lavori pubblici:
“Come è noto gli articoli. 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, comprendono le disposizioni relative
alla regolamentazione della circolazione in generale (art. 5) ed in particolare
fuori dai centri abitati (art. 6).
…omissis…
Nell’ambito di tali disposizioni:
-
al comma 1° dell’art. 5 è
prevista la potestà, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di impartire
agli enti proprietari delle strade direttive per applicazione delle norme
relative alla regolamentazione della circolazione;
-
al comma 3 dello stesso
articolo è stabilito che i provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari con ordinanze motivate e rese
note al pubblico mediante i prescritti segnali;
-
…omissis…
Ciò premesso si richiama
l’attenzione degli enti in indirizzo sulla assoluta necessità che le suddette
ordinanze siano adeguatamente motivate e che pertanto, prima della loro
emanazione, sia precedute da una attenta fase di istruttoria dalla quale
dovranno emergere le esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione che,
anche in relazione alle caratteristiche geometriche e strutturali delle strade,
richiedono l’adozione dei provvedimenti oggetto dell’ordinanza.
…omissis…”.
E’ veramente singolare quanto sostengono
i tecnici comunali e cioè: che l’adozione del provvedimento (ordinanza) competa
alla polizia municipale, mentre gli adempimenti di natura tecnica all’U.T.C..
La regolamentazione della
circolazione concerne la gestione delle strade e per espressa disposizione di
legge, rientra nella materia dei “lavori pubblici” ed è affidata ad organi tecnici espressamente individuati dalla norme del C.d.S..
L’ORDINANZA di regolamentazione della circolazione:
-
NON E’ IL PROVVEDIMENTO DI INIZIO del
procedimento di
regolamentazione della circolazione stradale,
-
E’ IL PROVVEDIMENTO FINALE del procedimento di regolamentazione e organizzazione della
circolazione stradale, e’ il provvedimento di
gestione tecnico – normativa e/o tecnico - amministrativa, che deve
essere supportato da indagini,
valutazioni , stime e rilievi preventivi , a cui
sono preposti i tecnici comunali,
-
NON E’ UN PROVVEDIMENTO che emettono
gli organi di Polizia Stradale ( magari ad usum Delphini),
-
E’ UN PROVVEDIMENTO di pertinenza del Dirigente
dell’Area Tecnica (Titolo I° C.d.S.,
così come, ad esempio, le autorizzazioni e le concessioni di cui dal Titolo II°
-Capo I°- e –Capo II°- del C.d.S.), a firma dello stesso o dell’Autorità Comunale,
a seconda della natura del provvedimento (“gestionale-normativo” o “
regolamentare – normativo”),
-
E’ UN PROVVEDIMENTO NORMATIVO per il quale gli organi di Polizia Stradale sono
preposti alla vigilanza: prevenzione, controllo e repressione delle
disposizioni in esso contenute ( rese note al pubblico mediante la prescritta
segnaletica ).
Ai sensi dell’art. 1 del codice della strada,
l’interesse pubblico primario perseguito dallo stesso è quello della sicurezza
della circolazione e per conseguire questa finalità il legislatore, da un lato,
attribuisce a determinati organi della
Pubblica Amministrazione la potestà di
emanare provvedimenti normativi che impongono divieti e limitazioni alla libertà di
circolazione (Artt. 5 – 6 e 7 e 4 c.d.s.), dall’altro, prevede, gli organi
di polizia stradale preposti a vigilare sul rispetto delle disposizioni
sulla circolazione dettate con i provvedimenti suddetti o dettate dalle
norme in generale (Artt. 12 e 11 c.d.s.).
La regolamentazione della
circolazione stradale, non fa parte delle attività enunciate dall’art. 11 del
codice della strada, non è un’attività di “polizia”, è un’attività che rientra tra i normali
compiti amministrativi dei comuni, e che si attua attraverso varie fasi (studio
– progettazione – collocazione segnaletica) che sfociano nell’adozione del
provvedimento finale che è l’ordinanza. La
regolamentazione della circolazione è un potere amministrativo individuabile
nelle ordinanze che prescrivono divieti, comandi e limitazioni: è l’esercizio di una potesta’ autoritativa a differenza dei servizi di polizia stradale, che si identificano in una attività tutoria .
La disciplina della
regolamentazione della circolazione è dettata dagli artt. 5 e ss. Del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, che prevedono un
potere di ordinanza in capo agli enti proprietari della strada. La riserva
di competenza all’Ente proprietario della strada di emettere limitazioni alla
liberta’ di circolazione, risponde, dice
la dottrina, all’esigenza di individuare un’unica responsabilità per la manutenzione
e la regolamentazione e quindi per unificare tutti gli aspetti che assicurino
una circolazione sicura.
Il personale preposto
all’espletamento di questi ultimi compiti è quello “…degli uffici competenti in
materia di viabilità ….dei comuni….” (art. 12 comma 3^ lett. b) del codice), che previo superamento di esame di
qualificazione, può anche effettuare la prevenzione e l’accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull’uso delle strade.
La titolarità della potestà
di regolamentazione della circolazione, è subordinata ad un potere di direttiva
del Ministero dei lavori pubblici per l’applicazione delle norme concernenti la
circolazione sulle strade.
Il Ministero dei lavori
pubblici esercita anche una sorta di vigilanza sull’osservanza delle norme
giuridiche da parte degli enti proprietari della strada (Art. 5 c.d.s.) e gli “organi
di polizia stradale” sono tenuti a collaborare all’esercizio del potere
sostitutivo e di diffida attribuito al detto Ministero di Lavori Pubblici,
denunciando (Art. 6 Reg. Es. C.d.S.) all’Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza Stradale l’inosservanza e la violazione da parte degli enti
proprietari delle strade, delle norme giuridiche regolanti la circolazione.
L’art. 14 del nuovo codice
della strada elenca tra i poteri ed
i compiti degli enti proprietari delle strade oltre all’opposizione e
manutenzione della segnaletica ed al rilascio delle autorizzazioni e delle
concessioni (art. 26 c.d.s.) di cui al titolo II, quello della “segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui
al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni”, questo
per ulteriormente sottolineare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che non c’e’ coincidenza di soggetti tra organi
di polizia stradale e personale tecnico
a cui sono affidati i compiti degli enti
proprietari delle strade.
Non vi è dunque coincidenza
nelle norme del c.d.s. tra “organi
tecnico – amministrativi” preposti all’adozione di provvedimenti di carattere
generale che regolamentano la circolazione o preposti all’adozione di quelli di
natura particolare o privatistica che si estrinsecano nel rilascio di
autorizzazioni e/o concessioni, e “organi
di polizia stradale” preposti ai “servizi“ di polizia stradale.
La titolarita’delle funzioni della polizia municipale in materia di
circolazione stradale, discende direttamente dalla legge ( “autonomia”) e non
per essere la p.m., alle dipendenze dell’ente proprietario della strada.
Una analisi organica delle competenze tecnico – amministrative in
materia di regolamentazione della
circolazione stradale la si trova nella Direttiva“Nesi”:
Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del
codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la
manutenzione – Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301.
La suddetta direttiva
emanata a norma dell’art. 5 comma 1^, e art. 35 comma 1, del Codice, richiama
il comma 3° dello stesso articolo, secondo il quale i provvedimenti sono
emanati dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con
ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
La direttiva in argomento al
§ 4.3 “ Le ordinanze di disciplina della
circolazione: compiutezza dell’istruttoria”(All.n.4), sottolinea che le
ordinanze meritano una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione e “…non sempre sono supportati dalla opportune indagini,
valutazioni stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il
provvedimento stesso…”ed il § 5.1 lo
dedica ai “Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti”(All.n.5).
I provvedimenti di regolamentazione della
circolazione (Ordinanze) attengono alla gestione
tecnico-amministrativa che e’ quell’attivita’ diretta all’organizzazione
della circolazione mediante appositi
progetti di segnalamento e alla collocazione della relativa segnaletica, a cui
devono provvedere gli Enti proprietari delle strade ed i Comuni per i centri abitati,
tenuto conto delle direttive impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato generale per la Circolazione
Stradale), con il personale tecnico
specializzato dei propri uffici tecnici
del traffico o esterni, “…idonei a valutare le diverse soluzioni possibili, scegliendo quelle
tecnicamente ed economicamente piu’ valide.” (§ 6.2 della direttiva
suddetta-All.n.6).
Sommatino 19.03.2004
Dott. Luigi GALIFI - Comandante P.M.- Comune di Sommatino (CL)