CCNL 14.09.2000
Art.22
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze
organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai
fini della corresponsione della relativa indennità,
devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono
essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio
giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel
mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle
derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il
periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità
che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell'orario di lavoro i cui valori
sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e
pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per
i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
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