CCNL 14.09.2000
Art.37
Indennità di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione
integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità
personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute
presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al
comma 1, compete, per il periodo di effettiva
esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi
oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore
sottoscritti alla data del 30.6.2000.
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