CCNL 14.09.2000
Art.23
Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli
enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al
giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di
reperibilità cadente in giornata
festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno
assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere
il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in
reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione
tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non
compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità
è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in
proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la
pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo
il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo
anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione
del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
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