CCNL 06.07.1995
Articolo
14
Il contratto individuale di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è
richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto
di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in
casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del
1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si
applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti
di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, numero 487.
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