CCNL 06.07.1995
Articolo
25
Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio Determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5,
già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi comuni.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute
con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la manacaza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso superiori o
altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei
locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggetarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,
graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo
che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 300 del
1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7 lett. A);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione
o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori
o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24,
comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia
venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei
termini previsti dall'art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo,
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato
tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2 comma 2 e si attua dal
quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione. |