S.I.L.Po.L. |
Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Contratto
Collettivo Nazionale Quadro |
Disciplina
del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo |
Articolo
1
- Nel
rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.29/1993,
e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni
di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalitą di reclutamento ordinario previste dallo stesso D.lgs. n.29/1993,
possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
silpol
- Il
ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di
contemperare l'efficienza operativa e l'economicitą di gestione. In nessun
caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrą essere utilizzato
per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche.
silpol
Articolo
2
1.
La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di
cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali
di cui all'art. 1, comma 2, lett. B) e c) della legge n.196/1997, come
modificata ed integrata dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi
di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 1 del presente
contratto e prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 4, della stessa legge.
Articolo
3
1.
I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo
contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina
del presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base
mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa
amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unitą superiore.
Articolo
4
- I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora
partecipano a programmi o a progetti di produttivitą presso
l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi
trattamenti economici accessori, secondo le previsioni dei contratti
collettivi dei diversi comparti.
- La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle
caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina specifiche
condizioni, criteri e modalitą per la corresponsione di tali trattamenti
accessori.
Articolo
5
- Le
amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione della delegazione sindacale abilitata alla contrattazione
decentrata integrativa sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui
relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni
forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque
giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
silpol
- La
contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di cui
all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n.29/1993, possono stabilire forme diverse
di partecipazione sindacale, ai sensi dell'art.10 del citato D.lgs.
n.29/1993, fermo restando l'esigenza di garantire alle amministrazioni la
possibilitą di un tempestivo ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.
- Alla
fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono alla delegazione
sindacale di cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica
del rispetto della percentuale fissata all'art. 3.
Articolo
6
- I
lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare,
presso l'amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti
sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro in materia di
aspettative e permessi sindacali del 7/8/1998, che riguardino la generalitą
dei dipendenti.
- Ai
fini di quanto previsto dal comma 1, i lavoratori utilizzano le ore previste
dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo.
Articolo
7
- Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono informazioni
all'Aran, sull'andamento a consultivo, nell'anno precedente, del numero, dei
motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo stipulati.
- E'
costituito un osservatorio intercompartimentale, con carattere di
sperimentalitą e senza oneri di spesa, per la raccolta di dati ed
informazioni sulle esperienze realizzate.
- Entro
il 31/12/2001, le parti si incontreranno per la verifica congiunta del
ricorso al lavoro temporaneo nel primo biennio di attuazione, anche al fine
di formulare proposte di eventuali modifiche ed integrazioni del presente
contratto. silpol