CCNL 14.09.2000
Art.24
Trattamento per attivitā prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivitā prestata in giorno festivo
infrasettimanale dā titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
4. L'attivitā prestata in giorno feriale non lavorativo,
a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dā titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
5. La maggiorazione di cui al comma 1 č cumulabile con
altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
6. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di
lavoro ordinario notturno e festivo č dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%;
nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta č del
30%.
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