CCNL 06.07.1995
Articolo
18
Ferie
1.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica
amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al
comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937 del 1977. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in
giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio
la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16.
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al
dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di
ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte
o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il
periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale
e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie
residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con
tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal
dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi
12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano
state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. |