Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia Locale
Contratto
collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni
e delle autonomie locali per il biennio economico 1.1.2000/31.12.2001 |
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001
TITOLO
I
PARTE ECONOMICA
Art.1
Stipendi tabellari
1.
I benefici economici del presente contratto si applicano al
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data del
1.1.2000 o assunto successivamente.
2.
Il valore delle posizioni
economiche iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato
il 1° aprile 1999 è
incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i
valori economici annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del
sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza
dall’1.1.2001, secondo le indicazioni della allegata tabella B.
4.
Sono confermati: l’indennità integrativa speciale,come
definita nell'Allegato A del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità
nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile.
Art.2
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica relativa al biennio 2000-2001,
gli incrementi di cui al comma 2 dell’art.1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai
fini della determinazione del trattamento
di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
2.
Salvo diversa espressa
previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli
incrementi delle posizioni
economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti
nell’art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze,
su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime
posizioni.
Art.3
Tredicesima mensilità
1.
Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo
compreso tra il 10
ed il 18 dicembre di
ogni anno.
2.
L’importo della
tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di
cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al
lavoratore nel mese di dicembre, fatto
salvo quanto previsto nei commi successivi.
3.
Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4
del CCNL del 31.3.1999, trova
applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4.
La tredicesima
mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo
dal primo gennaio dello stesso anno.
5.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o
in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima
è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o
frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento
alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al
lavoratore nell’ultimo mese di servizio.
6.
I ratei della tredicesima
non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o
di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale
cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7.
Per i periodi temporali che
comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art.4
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
1.
Gli enti, a decorrere
dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15
del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1% del monte salari
dell’anno 1999, esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
2.
Le risorse di cui al comma
1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
3.
La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999,
ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma
57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.
Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse
correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del
D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
4.
La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 è
sostituita dalla seguente:
“d) La quota delle risorse
che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del
personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione
dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle
seguenti iniziative:
a.
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire
a titolo gratuito interventi,
servizi, prestazioni, beni
o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con
il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
b.
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari;
c.
contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni, verso
terzi paganti, non
connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5.
Fino alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono
confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di
sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo
contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio
finanziario a conferma di
quelle individuate nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48
del CCNL del 14.9.2000.
6.
E' confermata per il personale che viene assunto in
profili di categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione
economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui
all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di £ 125.000 annue lorde, di
cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
Art. 5
Disciplina attuativa dell’art.16 del CCNL dell’1.4.1999
1.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le
risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa,
con oneri a carico dei rispettivi bilanci e
secondo la
disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo
per il quadriennio 1998-2001;
b)
abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in
conformità alle vigenti disposizioni;
c)
siano in possesso delle
condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori
previsti dal comma 2 e di quelli
eventuali previsti dal comma 5;
d)
abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei
servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima,
definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali
stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.
2.
Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:
-
nella tabella 1: per le Autonomie
locali (Comuni e Province);
-
nella tabella 2: per le Regioni;
-
nella tabella 3: per le Camere di
Commercio
-
nella tabella 4: per le Comunità
Montane
Le
Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, nonchè
quelli delle IPAB, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328/2000, in armonia con quelli previsti
dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro
il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente
contratto.
3.
Gli enti, per la
applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori
degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con
riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente
approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l’esercizio
interessato.
4.
I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a)
in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media
biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli
indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli
indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio
come media del valore di equilibrio determinato con il procedimento di
calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane sottraendo la
media biennale degli indicatori B e C alla media biennale
dell’indicatore A.
b)
in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli
enti, dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio
confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora
precedente
I
valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono
certificati dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal
servizio di controllo interno.
5.
Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono
incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei
a consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività
istituzionale dell’ente.
6.
Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di
bilancio di cui all'art. 89, comma 5, del T.u.e.l. n. 267 del 2000, per quelli destinatari di tali disposizioni, possono
incrementare le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora
risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e
dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5,
entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa.
7.
In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano
l’andamento delle condizioni di bilancio ai fini delle più efficace
applicazione della disciplina del presente articolo.
8.
Negli enti che integrino le risorse ai sensi
del comma 6 non trova applicazione, ai fini della
progressione economica nella categoria,
il principio del costo medio di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
9.
La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà
oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
Nota
esplicativa sull’art. 5
1.
Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5,
coerente con le finalità perseguite, le parti negoziali concordemente
specificano che :
2.
gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi
dell’art.5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari
previsti dal comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al
comma 5, per ogni esercizio finanziario;
3.
il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende
anche l’anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di
cui al punto 1;
4.
il valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett.
a) non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito
l’anno precedente, fatti salvi
eventi eccezionali comportanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla
tipologia di attività gestite ovvero interventi
legislativi sulle entrate;
5.
il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti
deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del
valore degli stessi;
6.
le eventuali risorse di cui
al comma 6, aggiuntive a quelle dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come
integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell’esercizio
successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la
relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura
nel rispetto dell’art.48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001;
-
la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione
economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per
gli enti che applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una
distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo
economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle
compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell’1.4.1999.
Art. 6
Indennità per il personale educativo e docente scolastico
1.
Con
decorrenza dal 2001, l’indennità prevista
dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è
incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa
fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, ed in
particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della
disciplina dell’art. 4.
Art. 7
Disposizione per il personale della scuola
1.
La disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del
14.9.2000 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli
enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività
scolastiche integrative o di doposcuola.
Art. 8
Personale incaricato di posizioni organizzative
1.
Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad
incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle
posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del
limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL
dell’1.4.1999.
2.
In materia di conferimento degli incarichi relativi
alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in
particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei
lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle
posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2,
del T.u.e.l. n 267/2000.
Art. 9
Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione
1. In materia di
progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è
integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell’art.4 del CCNL
del 31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, anche nella vigenza
dell’art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.
Art. 10
Compensi per ferie non godute
1.
Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo
la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per
ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione,
prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui
all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.2000; trova in ogni caso
applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.
Art.
11
Integrazione disciplina della reperibilità
1.
L'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono
retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai
sensi dell'art. 38, comma 7 o dell'art. 38-bis, con
equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione
del compenso di cui ai commi 1 e 4."
Art.
12
Bilinguismo
1.
L'art. 40 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
del personale che sia tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie
per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in attuazione della
legge 15 dicembre 1999, n. 482. Ai relativi oneri si fa fronte con le
risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.”
Art. 13
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
1.
Nell’art.21 del CCNL
del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dall’art.10, comma
2, del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 stipulato in data
14.9.2000, è inserito il seguente comma 4 bis:
“4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4,
oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla
risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità
sostitutiva del preavviso.”
Art.14
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
-
Il
comma 1 dell’art.24 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“1.
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce
del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora
di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50%
della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo”.
Art.
15
Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale verticale.
1.
Il comma 5
dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2.
Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di
cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della
tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”.
2.
Il comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal
seguente:
“Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano
eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma
2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è
elevata al 50%”.
Art.16
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1.
All’art.39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.2000 sottoscritto il
14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di
riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un
riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo
spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro
straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle
corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa
ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina
dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova
applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni
organizzative”.
2.
In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro
aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del
14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale
sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale
della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2,
lett. d), nelle seguenti misure:
a)
15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b)
20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c)
25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3.
Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale
orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in
deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella
derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000,
ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente
interessato , le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite
nella misura unica del 50%.
4.
Per il lavoro
straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6,
comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione
del relativo compenso, la
disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
Art.16-bis
Integrazione della disciplina del trattamento di trasferta
1.
Il comma 13 dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il
seguente alinea:
“Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con
i criteri stabiliti dalle
norme che disciplinano i trattamenti di trasferta
all’estero del personale civile delle amministrazioni dello
Stato”.
Art.17
Integrazione della disciplina della ricostituzione del rapporto di lavoro
1.
All’art.26 del CCNL del 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
“2-bis. Per effetto
della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il
trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla
posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di
lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di
ogni altro assegno di personale, anche a carattere continuativo e non
riassorbibile”.
Art. 18
Previdenza complementare
1.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della
legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2.
Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta
di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti
al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3.
Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del
predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste
dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al
predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di
Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del
14.9.2000.
4.
In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata
la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di
funzionamento.
Art. 19
Patronato sindacale
e
tutela del personale in distacco sindacale
1.
I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale, per
l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell’ente.
2.
Ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui
all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete oltre al trattamento dell'art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la indennità
di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 eventualmente in
godimento.
Art. 20
Personale addetto alle case da gioco
1.
Al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da
gioco si applicano i benefici economici derivanti dal presente contratto.
E', comunque, fatto salvo il trattamento economico nelle componenti e nella
dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione della particolare professionalità di tale
personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art.
21
Personale dipendente dal Comune di Campione d’Italia
1.
I benefici economici previsti dal presente contratto per i
dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali si applicano anche ai
dipendenti del Comune di Campione d’Italia.
Art.
22
Conferma discipline precedenti
1.
Nei confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli
articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e
integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene
equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità
pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2,
lett. b). per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente
ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Art. 23
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
1.
Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino
la mancata utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di
spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art 3 del contratto
collettivo quadro del 9.8.200 (esclusa, quindi, la quota di spettanza
della RSU), quantificano il valore economico della relativa
temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse
finanziarie all’ANCI regionale competente per territorio entro il mese
di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di
calcolo corrisponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett.
c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000.
2.
Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene
utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti
delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel
comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote
spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità
del livello di rappresentatività in ambito regionale.
3.
All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI
regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dagli artt. 43
del D. Lgs. n. 165 del 2001 per il livello nazionale, acquisendo le
relative informazioni dai Comuni interessati.
4.
Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano
all'ANCI
regionale i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al
comma 2, la relativa durata e il Comune
di appartenenza degli stessi dirigenti.
5.
L'ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati
l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi
dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 1.
6.
I permessi previsti dal presente articolo non possono essere
cumulati per la fruizione di distacchi sindacali.
Art.
24
Disposizione programmatica
1.
In sede di rinnovo del CCNL
per il quadriennio 2002-2005
saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione
introdotto con il CCNL del 31.3.1999
al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune
per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane
nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e
di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a)
riesaminate le declaratorie di categoria;
b)
individuati i profili professionali, anche di
tipo polivalente, necessari per valorizzare le
professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione
nella pertinente categoria, con
particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a
quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché
alle professioni sanitarie operanti nelle IPAB;
c)
individuate nuove modalità di finanziamento delle retribuzione di
posizione;
d)
definita una nuova disciplina organica del personale educativo e
docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della
relativa classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente
in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia
con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti
per l'espletamento delle relative funzioni.
Art.25
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
1.
Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale di cui al CCNL dell'1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto
dalla raccomandazione della Commissione
Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo
scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo uno specifico codice-tipo.
TITOLO
II
DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Art.
26
Ambito di applicazione
1.
Il presente Titolo II disciplina
i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei
confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché
del personale dell'ANAS,
in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a
seguito di trasferimento e deleghe di funzioni e competenze statali al
sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute negli
artt.7 della legge n.59/1997 e successivi decreti attuativi.
Art. 27
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
1.
Il personale del comparto dei
Ministeri di cui all’art.26, con decorrenza dalla data di
effettiva messa a disposizione con
le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e
nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto
Regioni-Autonomie Locali, previste dall’allegato A del CCNL del
31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione
di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446.
Sono
comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già
operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a
quella stabilita.
2.
Con decorrenza dalla data di
inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri
trasferito presso gli enti del comparto, si applicano esclusivamente le
disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali.
3.
Per il biennio economico
2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi tabellari del
trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri relativi a
tale periodo contrattuale.
4.
Il personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di
effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle
categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le
indicazioni contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM
22.12.2000, n. 448.
Art. 28
Inquadramento retributivo del personale trasferito
1.
Il rapporto di lavoro del
personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente
contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di destinazione.
2.
Al lavoratore trasferito è
riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso
l’amministrazione o l'ente di
provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del
comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto
di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3.
Al fine della determinazione del
trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo
Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo
compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi
e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa
speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite
secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del
personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di
amministrazione.
4.
Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito
dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e
continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM
22.12.2000, n. 448.
5.
Nell’ipotesi in cui l’importo
complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in
godimento presso l’amministrazione o
l'ente di provenienza,
sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi
dell’art.27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza
viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6.
Il personale delle ex carriere
direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del
presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è
inquadrato nella categoria D, posizione
economica D5; la
quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento
viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7.
Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata
integrativa, la collocazione del personale trasferito in una
posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima
categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante
dall’applicazione dell’art.27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento.
Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini
dell’applicazione della disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999.
Art. 29
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
1.
Fermo restando, con decorrenza dalla
data di inquadramento,
la applicazione al personale trasferito della disciplina
generale prevista dai contrattuali collettivi di lavoro vigenti nel
comparto Regioni-Autonomie Locali e nel rispetto del principio della
continuità del rapporto di lavoro, nella
fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti
di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione
per gli stessi stabiliti:
a.
ferie: i dipendenti conservano
tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite
presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è
operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione
l’art.18 del CCNL del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie
non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze
di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
b.
malattia: i periodi di assenza
per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli
enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell’art.21
del CCNL del 6.7.1995;
c.
aspettative: i periodi di
aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la
formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause
particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati
all’ente di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di
tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL
successivo del 14.9.2000;
d.
rapporto a tempo parziale: i
lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale
conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla
percentuale stabilita nell’art.4, comma 2, del CCNL successivo del
14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento,
presenta specifica domanda per la
conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
Tavola aumenti
mensili |
TABELLA A |
|
AUMENTI |
Aree e posizioni |
|
01 luglio 2000 |
1 gennaio 2001 |
D5 |
|
51.000 |
85.000 |
D4 |
|
49.000 |
81.000 |
D3 |
|
44.000 |
72.000 |
D2 |
|
44.000 |
72.000 |
D1 |
|
44.000 |
72.000 |
C4 |
|
44.000 |
72.000 |
C3 |
|
41.000 |
68.000 |
C2 |
|
38.000 |
63.000 |
C1 |
|
36.000 |
60.000 |
B6 |
|
36.000 |
60.000 |
B5 |
|
36.000 |
59.000 |
B4 |
|
35.000 |
58.000 |
B3 |
|
33.000 |
56.000 |
B2 |
|
33.000 |
56.000 |
B1 |
|
33.000 |
56.000 |
A4 |
|
33.000 |
56.000 |
A3 |
|
32.000 |
53.000 |
A2 |
|
31.000 |
52.000 |
A1 |
|
31.000 |
51.000 |
TABELLA
B
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dall’
Categoria
D |
D1
20.651.000 |
D2
22.551.000 |
D3
25.847.000
..............
25.847.000 |
D4
27.748.000 |
D5
29.820.000 |
====== |
Categoria
C |
C1
17.847.000 |
C2
18.707.000 |
C3
19.632.000 |
C4
20.816.000 |
====== |
Categoria
B |
B1
14.809.000 |
B2
15.345.000 |
B3
16.353.000
................
16.353.000 |
B4
16.845.000 |
B5
17.416.000 |
B6
18.028.000 |
Categoria
A |
A1
13.473.000 |
A2
13.885.000 |
A3
14.412.000 |
A4
14.960.000 |
====== |
Categoria
D |
D1
|
D2
1.900.000 |
D3
3.296.000
................
3.296.000 |
D4
1.901.000
|
D5
2.072.000
|
====== |
Categoria
C |
C1
|
C2
860.000 |
C3
925.000 |
C4
1.184.000 |
====== |
Categoria
B |
B1
|
B2
536.000
|
B3
1.008.000
................
1.008.000 |
B4
492.000
|
B5
571.000
|
B6
612.000
|
Categoria
A |
A1
|
A2
412.000 |
A3
527.000 |
A4
548.000 |
====== |
TABELLA 1
INDICATORI RIFERITI A
COMUNI E PROVINCE,
A |
Autonomia finanziaria |
Entrate
tributarie + entrate extra-tributarie
-----------------------------
Entrate correnti
(1) |
B |
Autonomia Tributaria |
Entrate
tributarie
---------------------
Entrate
correnti (1) |
C |
Incidenza spese personale su entrate correnti |
Spese di
personale (2)
-----------------------------
Entrate
correnti |
D |
Incidenza interessi su entrate correnti |
Interessi
-----------------
Entrate
correnti |
(1) Entrate di cui ai Titoli I, II e III
dell'art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000
(2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni
coordinate e continuative
TABELLA 2
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI ALLE REGIONI
A
Indicatore
di equilibrio economico |
Spesa
corrente + quota capitale rimborso mutui e prestiti
--------------------------------
Entrate
Correnti |
B
Incidenza
spese del personale |
Spesa
personale (1)
---------------------
Entrate
Correnti |
C
Costo dell’indebitamento
|
Quota
interessi + quota capitale rimborso mutui e prestiti
----------------------------------
Entrate
Correnti |
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni
coordinate e continuative
TABELLA 3
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI ALLE
CAMERE DI COMMERCIO
O M I S S I S
TABELLA 4
INDICATORI
RIFERITI ALLE COMUNITA’ MONTANE
O
M I S S I S
Dichiarazione congiunta n.1
Le
parti concordano nel confermare che, nel rispetto dei contenuti delle
declaratorie delle categorie professionali di cui all’allegato A del CCNL del
31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per
l’accesso dall’esterno, solo per i profili collocati nella categoria C e che
il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere
richiesti, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili della categoria D.
Dichiarazione congiunta n.2
Le
parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità,
ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare
al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto
dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del
13.5.1996, qualora il dipendente
abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o
amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non
sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le
parti confermano che gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici
preposti al controllo delle case da gioco trovano la collocazione d'accesso
nella categoria D.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti si
avvalgano del profilo di Operatore socio-sanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per
l'accesso sia dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito del superamento del corso
di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo
provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà
sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.2.2000, provvedono
a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3.
Dichiarazione congiunta n.5
Le parti concordano nel
ritenere che il ripristino della festività del 2 giugno come giorno
festivo, secondo le previsioni della legge n.336/2000 non comporta alcuna
conseguenza rispetto alle 4 giornate di festività soppresse attribuite
dalla legge n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina legislativa
immediatamente precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo sul numero
delle festività stabilite nella citata legge n.937/1977.
Dichiarazione congiunta n.6
Le parti concordano nel
ritenere che la disciplina dell’art.6 possa trovare applicazione nei confronti
dei lavoratori che comunque fruivano dell’indennità dell’art.37, comma 1,
lett.c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione della presente
ipotesi di accordo.
Dichiarazione
congiunta n.7
Le parti concordano nel
ritenere che le risorse del trattamento accessorio correlato al trasferimento
del personale, nell’ambito delle disposizioni del Titolo II, confluiscono
nelle disponibilità dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, in attuazione della
specifica previsione contenuta nel comma 1 lett. l) dello stesso CCNL. Le
predette risorse sono utilizzate secondo la disciplina definita in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
Dichiarazione
congiunta n.8
Le
parti concordano nel ritenere che, in relazione all’art.16 del presente
CCNL, sia sempre necessario il consenso del lavoratore ai fini della
prestazione di lavoro aggiuntivo, secondo le espresse previsioni
dell’art.3, comma 3, del D.lgs.n.61/2000.
Dichiarazione
congiunta n. 9
Con
riferimento all’art.4, comma 1, del presente contratto le parti
convengono che la dizione “a decorrere dall’anno 2001” utilizzata
per la individuazione della data di decorrenza per l’incremento, ivi
previsto, delle risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999, deve essere correttamente intesa come riferita
all’1.1.2001.
Dichiarazione
congiunta n. 10
Con
riferimento all’art.6 del presente contratto, le parti convengono che la
dizione “con decorrenza dal 2001” utilizzata per la individuazione
della decorrenza dell’incremento ivi previsto dell’indennità del
personale educativo e di quello docente scolastico, di cui all’art.37,
comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995, deve essere correttamente
intesa come riferita all’1.1.2001.
Dichiarazione
congiunta n. 11
Le
parti si danno reciprocamente atto che, esaurita la fase transitoria di
cui all’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, dall’anno 2002 la
progressione economica del personale inquadrato in profili con trattamento
tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle
relative categorie può svilupparsi anche all’acquisizione di incrementi
retributivi superiori ai valori B4 e D3.
Dichiarazione
congiunta n. 12
Con
riferimento all’art.11 del presente CCNL, le parti convengono che la
particolare integrazione della disciplina della reperibilità ivi prevista
non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in
reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il
turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la
disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Dichiarazione
congiunta n. 13
Con
riferimento all’art.14 del presente contratto, al fine di una corretta
applicazione dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti
concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere
che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Dichiarazione
congiunta n. 14
Le
parti prendono atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un
qualunque richiamo espresso nell’ambito della disciplina contrattuale
relativa al Comparto Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di
conciliazione ed arbitrato previste dallo specifico Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il
rapporto di lavoro insorte presso enti del comparto.
Dichiarazione
congiunta n. 15
Le
parti convengono che, ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 7,
del presente contratto nei confronti del personale dell’ente ANAS, si
tiene conto dell’importo dell’indennità operativa in godimento del
suddetto personale.
CODICE
TIPO
CODICE
DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
(RIF. Art. 25)
DEFINIZIONE
Per molestia sessuale si intende ogni
atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei
suo confronti;
DICHIARAZIONI DI
PRINCIPIO
-
è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
-
è
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale:
-
è
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro
derivanti da atti o comportamenti molesti;
-
è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l’impegno degli Enti a sostenere ogni componente del personale che si
avvalga dell’intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni;
-
viene
garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire preliminarmente,
d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per
l’adozione del presente Codice, il ruolo, l’ambito d’intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da
designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari,
oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire
l’incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
-
per
gli Enti di piccole dimensioni la Consigliera o il Consigliere è
riferimento di livello territoriale;
-
è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
-
nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali
si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come
modificato dal Decreto Legislativo n. 80/98, viene inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un’apposita
tipologia di infrazione relativamente all’ipotesi di persecuzione o
vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di
molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai
fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti;
-
l’Ente
si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali,
allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della
dignità della persona.
PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi
alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
L’intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell’argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere,
che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
PROCEDURA
INFORMALE – INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE
La Consigliera/il
Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, intervenire al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo
presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L’intervento della
Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il
caso richiede.
DENUNCIA FORMALE
Ove la dipendente/il
dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all’intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la presunta/il
presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente all’Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel corso degli
accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
-
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative
ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di
lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità
della persona.
-
Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in
cui l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di
chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito
altrove in una sede che non gli comporti disagio.
-
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi
che creino disagio.
ATTIVITA’
DI SENSIBILIZZAZIONE
Nei programmi di
formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
abbia luogo.
L’amministrazione dovrà,
peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela
della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e
dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
Sarà cura
dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto
del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura
dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di
valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella
lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il
Consigliere, d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
L’Amministrazione e i soggetti firmatari del CCNL per l’adozione
del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno
per verificare gli esisti ottenuti con l’adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
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