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IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanità e per la funzione pubblica
Visto l'art. 1,
commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro
usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma
34,della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto
interministeriale Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica -
per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20%
dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto
il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento
particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi
da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per
l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione
pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
legge n. 449, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non
più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione
e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione
tecnico-scientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative
di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità,
delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e
della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla
copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie
interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli
effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n.
335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti
criteri:
- l'attesa di vita al compimento dell'età
pensionabile;
- la prevalenza della mansione usurante;
- la mancanza di possibilità di prevenzione;
- la compatibilità fisicopsichica in funzione dell'età;
- l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare
riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
- l'età media della pensione di invalidità;
- il profilo ergonomico;
- l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici,
individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno
essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La
commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro
e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
Art.
2.
1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate
nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono
considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche
di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche
dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti
socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di
attività economica:
“lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
“lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di
materiale di pietra e ornamentale;
“lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al
fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
“lavori in cassoni ad aria compressa”;
“lavori svolti dai palombari”;
“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte
temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a
titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale;
“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di
prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione,
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente
all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di
bordo o di grandi blocchi strutture;
“lavori di asportazione dell'amianto” mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso
dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed e'
attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto
dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma
2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle
mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma
2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
3.
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli
elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti
previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive
condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art.
4.
1. La commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale
dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini
dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.
Roma, 19 maggio 1999
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