S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
legislativo |
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro |
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista a legge 5 febbraio 1999,
n. 25;
Vista legge 21 dicembre 1999,
n. 526;
Vista la direttiva 97/42/CE
del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/38/CE
del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti
mutageni;
Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri
per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il titolo
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.”.
2. La rubrica
del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituita
dalla seguente: “Protezione da agenti cancerogeni mutageni”.
3. Nelle
disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: “cancerogeno” o:
“cancerogeni” sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: “o mutageno”
e “o mutageni”.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. L'articolo
60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito
dal seguente:
“
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.”.
Articolo 3
Definizioni
1. L'articolo
61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal
seguente:
“
Art.
61 (Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o
più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio
1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un
processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi
durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o
più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio
1998, n. 285;
c) valore limite:
se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un
lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato VIII-bis.”.
Articolo 4
Valore limite di esposizione
1.
All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è
aggiunto il seguente periodo: “L'esposizione non deve comunque superare il
valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis”.
Articolo 5
Valutazione del rischio
1.
All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è
aggiunto il seguente periodo: “La valutazione deve tener conto di tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento
cutaneo.”.
Articolo 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo
70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal
seguente:
“
Art.
70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un
registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e
di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati,
su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna
copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il
datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore
di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni
o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e
le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia
del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio,
e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo
di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente
al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di
cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.”.
Articolo 7
Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo
71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito
dal seguente:
“
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse
di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine
professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le
informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul
territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello
nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche.
L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i
risultati del monitoraggio con periodicità annuale.”.
Articolo 8
Adeguamenti normativi
1. L'articolo
72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal
seguente:
“
Art.
72 (Adeguamenti normativi).
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e
fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati
VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative
e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle
sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.”.
Articolo 9
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
1.
L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito
dal seguente:
Allegato VIII art. 61, comma 1,
lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1.
Produzione di auramina col metodo Michler.
2.
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4.
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5.
Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1)
Un elenco di tipi di legno duro
figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni
per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".
Articolo 10
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente allegato
Allegato
VIII-bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
|
Nome agente |
EINECS(1) |
CAS(2) |
Valore limite di esposizione professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
|
|
|
|
Mg/m3(3) |
ppm(4) |
|
|
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25(5) |
1(5) |
Pelle(6) |
Sino al 31 Dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) |
|
Cloruro di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77(5) |
3(5) |
-- |
-- |
|
Polveri di legno |
-- |
-- |
5,00(5)(7) |
-- |
-- |
-- |
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European
Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa
(corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento
di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la
possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con
altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno
presenti nella miscela in questione".
Articolo 11
Sanzioni
1.
All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le
parole: “70, commi 2 e 3;” sono sostituite dalle seguenti: “70, commi 3,
4, 5, 6, e 8;”.
2.
All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: “, e 70, comma 2.”.
Articolo 12
Norme transitorie
1. I datori di
lavoro che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si
adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31
dicembre 2002.
Articolo 13
Abrogazione
1. Il decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è abrogato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 febbraio 2000