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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. La presente
legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e
di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città
e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo 2
Campagne informative
1. Al fine di
diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Articolo 3
Congedi dei genitori
1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma
è inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini
nati a decorrere dal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
2. L'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
“ Art. 7. –
1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c),
della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di
cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite
complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo
comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti
dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non
inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in
quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per
ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da
parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e
4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai
fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo”.
3.
All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di
parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
“Art. 15.
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il
limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il
restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
c) il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di
cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e
fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b),
è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali
per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente
assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore
è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi
o di anzianità assicurativa”.
5. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei
e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle
lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari,
le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
si applicano limitatamente al comma 1.
comma
abrogato dall'art. 86 del Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 4
Congedi per eventi e cause particolari
1. La
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi
di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.
2. I
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti
collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali
corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo
la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con
i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le
pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione
dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei
criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Articolo 5
Congedi per la formazione
1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere
una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per
un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per
"congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il
periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui
sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore
di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione
del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che
possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che
comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il
lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Articolo 6
Congedi per la formazione continua
1. I
lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi
in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad
autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della
legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La
contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce
il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i
criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e
retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli
interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di
cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di
attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni
possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base
di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di
lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai
lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota,
pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la
predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 7
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
1. Oltre che
nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese
da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la
possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni
per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 8
Prolungamento dell'età pensionabile
1. I soggetti
che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a
richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento
obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con
un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il
pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Articolo 9
Misure a sostegno della flessibilità di orario
1. Al fine di
promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno
il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in
favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice
madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro
e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per
i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici
anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di
impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore
autonomo. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le
pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Articolo 10
Sostituzione di lavoratori in astensione
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente
legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di
un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
3. Nelle
aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
articolo
abrogato dall'art. 86 del Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 11
Parti prematuri
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
“Qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a
presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del
parto”.
Articolo 12
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
1. Dopo
l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il
seguente:
“Art. 4-bis.
1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro”.
2. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
comma abrogato dall'art. 86 del
Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 13
Astensione dal lavoro del padre lavoratore
1. Dopo
l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti:
“Art. 6-bis.
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro
nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto
di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui
al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età
del bambino.
Art. 6-ter.
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi
trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non
sia lavoratrice dipendente”.
Articolo 14
Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri
1. I benefici
previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di
polizia municipale.
articolo abrogato dall'art. 86 del
Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 15
Testo unico
1. Al fine di
conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita
indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite
nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in
apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema
del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei
ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere
del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2,
disposizioni correttive del testo unico.
Articolo 16
Statistiche ufficiali sui tempi di vita
1. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le
informazioni per sesso e per età.
Articolo 17
Disposizioni diverse
1. Nei casi di
astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e
il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e,
salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o
di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto
di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2.
All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“Al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti”.
3. I contratti
collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono
abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge
ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
articolo abrogato dall'art. 86 del
Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 18
Disposizioni in materia di recesso
1. Il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La
richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio
ispezione della direzione provinciale del lavoro.
articolo abrogato dall'art. 86 del
Decreto 26 marzo 2001, n. 151
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Articolo 19
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le
seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b)
al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;
c)
al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la
seguente: "alternativamente".
Articolo 20
Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap
1. Le
disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Articolo 21
Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20,
esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto
a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Articolo 22
Compiti delle regioni
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi
abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni
degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo.
2. Le regioni
prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni
possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di
gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento
degli orari delle città e per la
valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali
degli orari.
4. Nell'ambito
delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del
personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari
e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi
regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli
orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di
finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la
costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono secondo le rispettive competenze.
Articolo 23
Compiti dei comuni
1. I comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in
forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di
cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di
inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
Articolo 24
Piano territoriale degli orari
1. Il piano
territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti,
anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari
dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un
responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e
che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco
elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione
con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5.
Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di
lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni
degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è
approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante
per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli
assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Articolo 25
Tavolo di concertazione
1. Per
l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile
di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della
grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi,
dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle
università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed
extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per
l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi
con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di
emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere
ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le
amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni
capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale
degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Articolo 26
Orari della pubblica amministrazione
1. Le
articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze
dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di
cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione.
3. Le
pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli
orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi
e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Articolo 27
Banche dei tempi
1. Per
favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei
servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per
favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per
impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate
"banche dei tempi".
2. Gli enti
locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a
loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di
promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle
banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di
tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere
compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali.
Articolo 28
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che
li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorità.
2. Per le
finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse
provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni
iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio,
nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare
per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel
piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I
contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato
forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per
l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi
con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo
25, comma 2.
5. La
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio,
per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse
del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della
società Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle
associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni
sindacali e di categoria.
6. Il Governo,
entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui
progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere
derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
La
presente legge munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 8 marzo 2000
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