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TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 1
- Libertà di opinione -
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi
della Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo
2
- Guardie giurate -
Il datore di
lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche
e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Articolo
3
- Personale di vigilanza -
I nominativi
e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Articolo
4
- Impianti audiovisivi -
E' vietato
l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.Gli impianti e le
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti,
che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del
lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo
5
- Accertamenti sanitari -
Sono vietati
accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici
ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo
6
- Visite personali di controllo -
Le visite
personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o
dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere
effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi
di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le
visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del
lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo
7
- Sanzioni disciplinari -
Le norme
disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro
ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15
luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa
non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
La
Corte Costituzionale:
- con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 7, commi primo, secondo e terzo, interpretati nel senso che
siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi
non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva
o validamente posta dal datore di lavoro.
- con sentenza 18-25 luglio 1989, n. 427, ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 7, commi secondo e terzo, nella parte in cui è esclusa la loro
applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da
imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.
Articolo
8
- Divieto di indagini sulle opinioni -
E' fatto
divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
Articolo
9
- Tutela della salute e dell'integrità fisica -
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Articolo
10
- Lavoratori studenti -
I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di
cui al primo e secondo comma.
Articolo
11
- Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul
servizio di mensa -
Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite
da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.Le
rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992, n.
333.
Articolo
12
- Istituti di patronato -
Gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un
piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le
modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Articolo
13
- Mansioni del lavoratore -
L'articolo
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:"Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II
Della libertà sindacale
Articolo 14
- Diritto di associazione e di attività sindacale -
Il diritto
di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
Articolo
15
- Atti discriminatori -
E' nullo
qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare
l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca
ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 9 dicembre 1997,
n. 903.
Articolo
16
- Trattamenti economici collettivi discriminatori -
E' vietata
la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui
confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del
fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
Articolo
17
- Sindacati di comodo -
E' fatto
divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
Articolo
18
- Reintegrazione nel posto di lavoro -
Ferme
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge
o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina
al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità
di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al
presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al
primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato
cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può
essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza
che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche,
per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 11 maggio 1990, n.
108.
TITOLO III
Dell'attività sindacale
Articolo 19
- Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali -
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) a b r o g a t o;
b) delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive
le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Articolo
20
- Assemblea -
I lavoratori
hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità
dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto
di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
Articolo
21
- Referendum -
Il datore di
lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro
anche aziendali.
Articolo
22
- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
-
Il
trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei
membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai
commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino
alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la
commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
Articolo
23
- Permessi retribuiti -
I dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
b) un dirigente
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente
ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a)
i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per
ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto
di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo
24
- Permessi non retribuiti -
I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni
all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto
di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Articolo
25
- Diritto di affissione -
Le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Articolo
26
- Contributi sindacali -
I lavoratori
hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi
di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale.
Articolo
27
- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali -
Il datore di
lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali,
per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno
dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore
di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV
Disposizioni varie e generali
Articolo 28
- Repressione della condotta antisindacale -
Qualora il
datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al
datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto,
di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del
codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è
posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico
non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo
anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere
anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità
di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 8 novembre 1977,
n. 847 e della L. 12 giugno 1990, n. 146.
Articolo
29
- Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali -
Quando le
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici
stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a
ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali
unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela
accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo restano immutati.
Articolo
30
- Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali -
I componenti
degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
Articolo
31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali -
I lavoratori
che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e
della determinazione della misura della pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato,
in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 13 agosto 1979, n.
384.
Articolo
32
- Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive -
I lavoratori
eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore
mensili.
Vedi
anche l'art. 28 della L. 27 dicembre 1985, n. 816.
TITOLO V
Norme sul collocamento
Articolo 33
- Collocamento -
La
commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni
zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso
il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della
sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di
aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento
al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le
richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare
il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o
dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo,
entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in
duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione
scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento
al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni
del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda
nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori
per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni
previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n.
264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Articolo
34
- Richieste nominative di manodopera -
A decorrere
dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le
richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro,
per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie
di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
Disposizioni finali e penali
Articolo 35
- Campo di applicazione -
Per le
imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad
eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si
applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1,
8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 11 maggio 1990, n.
108.
Articolo
36
- Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche -
Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita
la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o
appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase
di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva,
per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia
accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di
recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo
fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del
lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Articolo
37
- Applicazione ai dipendenti da enti pubblici -
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge
si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri
enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme
speciali.
Articolo
38
- Disposizioni penali -
Le
violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda
da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al
quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Articolo
così come risultante dopo l'entrata in vigore della L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Articolo
39
- Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni -
L'importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Articolo
40
- Abrogazione delle disposizioni contrastanti -
Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Articolo 41
- Esenzioni fiscali -
Tutti gli
atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
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