S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Legge |
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge |
Testo coordinato con le norme della legge 11 aprile 2000, n. 83 "modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" |
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Articolo
1 1.
Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporti di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla
libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 2.
Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: a)
per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e
della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici
e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse
naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli
stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari
ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di
detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali; b)
per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti
pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole; c)
per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d)
per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli
asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione; e)
per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. Articolo
2 1.
Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non
inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti
che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le
motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve
essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. 2.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del
diritto di sciopero e delle finalità indicate nel comma 2 dell'articolo
1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti,
concordano, nei contratti collettivi o negli accordi, di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio, di emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute
ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità
e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità
per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi
da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di
scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che
incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia
oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere
in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le
procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo
il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha
rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le
altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti
o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste
non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono
tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli
orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti
comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti
dagli accordi previsti al presente comma. 3.
I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscano, i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al comma 2. 4.
La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie
ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le
regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a
cura delle parti interessate. 5.
Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del
servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì,
di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del
conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi,
il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni.
Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti
di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29
del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis
della presente legge possono essere determinati termini superiori. 6.
Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate,
almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei
tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure
per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere
nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro
sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi
sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la
revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma
sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le
misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i
telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e
televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni
tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia
richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei
conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies. 7.
Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Articolo
2-bis 1.
L'astensione collettiva dalle prestazioni, ai fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili
di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui
all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli
organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di
autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il
contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione
di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria
regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma
5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di
prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di
garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo
4. Articolo
3 1.
Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le
imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le
organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2
dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle
persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci
necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la
continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali
relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2,
dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6
dell'articolo 2. Articolo
4 1.
I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle
prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la
propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure
estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria. 2.
Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i
contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero
entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a
lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni
sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipano per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 3.
S O P P R E S S O. 4.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste
dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato
agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano
astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del
lavoro - Sezione Ispettorato del lavoro. 4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili,
perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi
hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a
carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale
responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro - Sezione
Ispettorato del lavoro. 4-ter.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito
della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e) ed h). 4-quater.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità
nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del
comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o
vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero
delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene
notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni
e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non
oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione
formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione
di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera
alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla Direzione
provinciale del lavoro - Sezione Ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies.
L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati
conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di
cui al comma 2. 4-sexies.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a
lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
ed applicata con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del
lavoro - Sezione Ispettorato del lavoro competente per territorio. Articolo
5 1.
Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura
delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. Articolo
6 1.
All'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da
una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di
situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione
dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso
davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo
stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva>> Articolo
7 1.
La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e
l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e nei
contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei
servizi di cui alla presente legge. Articolo
7-bis 1.
Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio
1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo
3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al
comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la
pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la
violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a)
nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo
sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori
dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato
nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di
differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e
da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con
certezza dei servizi pubblici; b)
nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che
erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite
adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da
ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei
servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Articolo
8 1.
Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1,
conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione
collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità
e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di
garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero,
negli altri casi, il Prefetto o il corrispondente organo nelle Regioni a
statuto speciale, informati i Presidenti delle Regioni o delle province
autonome di Trento e Bolzano, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un
tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e
se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2.
L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad
altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la
riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei
soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con
la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine
alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio
ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è
adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione
collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o
vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo
durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 3.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa
erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate
forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. 4.
Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere. Articolo
9 1.
L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o
piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per
ogni giorni di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla
gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un
minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni
dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non
ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per
ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della
gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con
decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate
con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro - Sezione
Ispettorato del lavoro. 2.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla
sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi
dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per
un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 3.
Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 4.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha
emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo
10 1.
I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i
singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano
interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista
dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua
comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua
affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo
regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza. 2.
Se ricorrono fondati motivi il Tribunale amministrativo regionale,
acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il
provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede
l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1. Articolo
11 1.
Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale TITOLO
II Articolo
12 1.
E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al
fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1. 2.
La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritti del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto,
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o
fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i
dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua,
con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel
limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano
un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti
economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono
far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano
altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in
organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché
coloro che abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od
imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza. 3.
La Commissione elegge nel suo seno il Presidente; è nominata per un
triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. 4.
La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può
avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del
lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego. 5.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un
apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione. 6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei
servizi pubblici". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo
13 1.
La Commissione: a)
valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281 che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamenti e di
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi
idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una
proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della
Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano,
la Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni da
svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti
a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli
affetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo
valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui
manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La
Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tener conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli
accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella
provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere
individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori
mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto
delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tener conto
dell'utilizzabilità di servizi alternativi o fornito da imprese
concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario
assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimo devono
essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non
rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe
da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere
adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire
livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la
valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti
negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse
ai Presidenti delle Camere; b)
esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 2-bis per la parte di propria
competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su
richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre
emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio
sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese
la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate,
incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e
le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate
una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2
dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua
globalità; c)
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere
informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se
sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di
conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita
delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data
dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un
ulteriore tentativo di mediazione; d)
indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle
disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai
periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive
proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente
all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i
soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla
legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo
l'astensione dal lavoro ad altra data; e)
rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi
pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per
effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi
e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata
successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad
altra data; f)
segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero
o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto
pregiudizio; g)
assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di
servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornire nel termine loro
indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini
economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate,
per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo
2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può
acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla
richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4; h)
se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i
servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge
o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o
comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o
l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le
amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad
osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi; i)
valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni
degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o
dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e
2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari; l)
assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle
lettere c), d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionali valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o
codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno
l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti; m)
riferisce ai Presidenti delle camere, su richiesta del medesimo o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la
conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; n)
trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle
Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di
informazione. Articolo
14 1.
Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su
clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2
dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria
iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che
hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori
di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del
servizio, indice, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2
dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della
consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori
interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori
interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le
modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i
quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di
lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende
allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con
modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la
possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione
formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista,
dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni
sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate
nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione
stessa. TITOLO
III Articolo
15 1.
All'art. 11 della legge
29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:
<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio
delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi
artt. 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero>>. Articolo
16 1.
Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano
in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi
prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla
legge 29 marzo 1983, n.93. Articolo
17 A B R O G A T O Articolo
18 1.
I commi ottavo e nono
dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai
seguenti: <<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici
giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15,
esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla
Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la
legittimità ai sensi del testo unico approvato con RD 12 luglio 1934, n.
1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla
ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano
una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio
dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci
giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con Dpr, previa delibera
del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di
mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni
successivi all'emanazione del decreto del presidente della Repubblica di
cui al comma precedente la Corte di Conti controlla la conformità del
decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla
registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato con RD. 12 luglio
1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e
seguenti del medesimo testo unico. Decorsi 15 giorni senza che sia
intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza
rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli effetti>>. 2.
In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n, 93,
così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto
il parere del Consiglio di Stato. Articolo 19 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli
accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2. 2.
Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di
astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 2. Articolo 20 1.
Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati,
quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n, 242.
Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1
aprile 1981, n. 121. 1-bis
Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile. Articolo 20-bis 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al Giudice del lavoro.
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