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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante
"Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante:
"Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11
luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo
1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le
disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale
sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge
23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta
legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21
giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
difesa e delle politiche agricole;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1.
Principi generali
1. Il presente
regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità
di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n.
302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29
luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le
modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Articolo 2.
Amministrazioni competenti
1.
All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio
previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23
novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici
vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che
abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi
nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello
Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati
ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici
popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle
Forze armate dello Stato.
2. Il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e', altresì,
competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette
leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato
assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità,
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3.
All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani
che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata
l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi,
ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione
generale dei servizi civili.
4. Per i
benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali
e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le
amministrazioni di appartenenza. 5. Per i restanti benefici
provvedono le amministrazioni competenti.
Articolo 3.
Avvio del procedimento
1. Per il
conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita
domanda.
2. Si può
prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici
vittime del dovere.
3. La domanda
deve essere presentata:
a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al
prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di
residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
b) per quanto di competenza:
1) del Ministero della difesa, al
comando militare di appartenenza;
2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione
generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente
amministrato.
4. Nel caso di
residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio
consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a
trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura
della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori
adempimenti.
Articolo 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la
domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa
richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla
normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite,
anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze,
indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze
non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali
provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei
benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per
l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in
parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta
di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia
degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si
considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una
pubblica amministrazione.
4. Il divieto
di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative
ancorché corrisposte in più soluzioni, ne' fra le elargizioni previste
dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere
continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto
dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di
quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, nonché i benefici
di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni
altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il
divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere
destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al
momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del
provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non
cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte
sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore
del richiedente.
6. La
sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui
ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Articolo 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare
1. Per
l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze
che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della
commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le
proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle
cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la
invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata,
stabilisce la percentuale dell'invalidità' e dell'eventuale aggravamento,
ed accerta comunque se l'invalidità' riportata comporti la cessazione
dell'attività' lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La
commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e' integrata, ai fini
della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del
terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia
di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari
della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su
richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa
contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla
visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della
commissione stessa.
4. La
commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri
soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica,
quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti
universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La
valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso
di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza.
La medesima valutazione non e', altresì, richiesta qualora il prefetto,
relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla
base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura
terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio
della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, e'
definitivo.
7. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e
gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il
giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre
medici scelti dall'autorità' consolare, che svolgono le proprie indagini
secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche
ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario,
sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.
Articolo 6.
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei
benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei
dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché
delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini
della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono
entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto
di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il
quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del
dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente
richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato
luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali
testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale
rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra
evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità
riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia
in cui si e' verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero
dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con
apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per
la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto
e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle
azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento.
Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al
rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Il
Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti
non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con
provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
5. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Articolo 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di
concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere
e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché
delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per quanto
di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore generale
presso la corte d'appello del distretto in cui si e' verificato l'evento
mortale o invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che
vi hanno dato luogo, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di
ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,
corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della sanità
militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che
quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo
possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione
della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di
sentenza, se i presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara
evidenza.
2. Il
procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si e'
verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto ad esprimere il
proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di
causalità tra queste e le lesioni prodotte o l'eventuale decesso, e agli
altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa
la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero
di grazia e giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui
al comma 1.
3. Il
Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi
acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può
disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal
presente regolamento.
Articolo 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei
benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei
dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle
persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per il
personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il
comandante del reparto presso il quale prestava servizio il militare
caduto o ferito nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato
rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o
invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni
altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto, corredato del parere
delle autorità gerarchiche, nonché del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra
evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità
riscontrata, viene inviato, nel più breve tempo possibile, all'Alto
comandante di cui al successivo comma 2, per l'ulteriore inoltro al
Ministero della difesa.
2. L'Alto
comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il
militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere e' tenuto ad
esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al
nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale
decesso, nonché in ordine agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento.
Tale parere viene inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto
ed alla documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il
Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione
con apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorità'
giudiziaria competente, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza; ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il
provvedimento finale può disporre, con provvedimento motivato, un
supplemento di istruttoria.
4. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Articolo 9.
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli
stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, o dei superstiti.
1. Ai fini
della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro
il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi
di sospensione regolati dal successivo articolo 10.
2. Il prefetto
competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un
dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante,
corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di
ogni altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio
sanitario della commissione
medica ospedaliera.
3. Il prefetto
e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle
azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero
dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma
2.
4. Qualora vi
siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei
requisiti diversi da quello sanitario, cui e' subordinata la concessione
dei benefici economici, il Ministero dell'interno può chiedere il parere
della commissione consultiva di cui all'articolo 11.
5. Il
Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti
non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con
provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
Articolo 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei
cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie
successivamente intervenute.
1. Il prefetto
acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisionale
o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorità'
giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero
dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva,
l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in
unica soluzione.
2. Qualora il
provvedimento dell'autorità' giudiziaria, successivamente intervenuto,
non contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto
esprime, comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini
svolte e delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento
dell'autorità' giudiziaria al Ministero dell'interno.
3. Il
Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorità'
giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione
consultiva di cui all'articolo 11, adotta le conseguenti decisioni.
Articolo 11
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il
Ministero dell’Interno
1.
E’ istituita presso il Ministero dell’interno una apposita
commissione, nominata dal Ministro e composta da 5 membri: un magistrato
amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente generale della Polizia
di Stato; un ufficiale generale dell’Arma dei carabinieri, un ufficiale
generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente della
direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno, con
qualifica non inferiore a quella di vice prefetto. Le nomine hanno luogo
su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresì,
ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
inferiore per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le
funzioni di segretario un funzionario della direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell’interno, la quale provvede, altresì, ad
indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o
impedimento del titolare.
2.
Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i
rappresentanti delle amministrazioni competenti di cui all’articolo 2,
non indicate nel comma 1, su designazione dell’amministrazione di
appartenenza.
3.
Il compenso del presidente, dei componenti e del segretario della
commissione consultiva è stabilito con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Articolo 12.
Sospensione dei termini
1. Il termine
previsto per la definizione del procedimento e' sospeso nel caso in cui il
segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire
elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del
prefetto. Analogamente il termine e' sospeso qualora il procedimento
penale non sia ancora concluso.
2. La
sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al
suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.
Articolo 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici
1. La speciale
elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e
ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non
vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle
conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni
competenti procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone
conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni
precedenti all'evento e dei conviventi
more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di
domanda da parte degli interessati.
3. Per persona
a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.
A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una
dichiarazione sostitutiva.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto
dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di
residenza.
4. L'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora
in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.
5. Nei casi in
cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia
deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene
corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento
causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità
subite nell'atto terroristico.
6. La
riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge
23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari destinatari per gli
eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità
organizzata e per quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora
in vita alla data di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di
questi, si provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge
13 agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in vita
alla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 14.
Pagamento degli assegni vitalizi
1. Al
pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi,
provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione
alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli
stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le
amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i
provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno
vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
3. L'assegno
vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre
1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta
legge.
Articolo 15.
Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico
di riversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1.
All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti
deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli
eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della
predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle
vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le
amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente
regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre
1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le
amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il
beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani
secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo
da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e' quello
corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento
pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo
dell'indennità' integrativa speciale, ove questa non sia già stata
ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in
godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi
verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai
superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di
riversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il
pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo
provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio centrale del
bilancio.
Articolo 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilità e delle
pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei
destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
1. L'esenzione
dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilità corrisposto ai
superstiti dei caduti e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori
secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni
competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a
titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati enti
pagatori dei trattamenti speciali di riversibilità.
2. L'indennità'
integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di
spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le
modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, semprechè tale indennità non sia stata ricompresa nella
liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione
dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di
superinvalidità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, erogato
ai soggetti che abbiano subito un'invalidità' permanente per effetto di
ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a
decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi
successivamente a detta data.
4. Per gli
eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda
degli interessati.
Articolo 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi
1. L'importo
degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai dipartimenti
provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso
dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica;
b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione
automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Articolo 18.
Applicazione dei benefici di guerra
1.
All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore
degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di
guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli
interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del
luogo di residenza.
2.
All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si
provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Articolo 19.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a
causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata o comune.
1. Il prefetto
del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione
di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari
superstiti aventi titolo.
2. Nella
certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al
comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso,
e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle
lesioni che l'anno determinata, la patologia invalidante, la percentuale
della invalidità.
3. Ai fini
delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al
prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione,
anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia
dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno
al prefetto competente.
Articolo 20.
Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni
1. Il prefetto
provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del
provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di
comunicazione del provvedimento
medesimo, se successiva.
2. Qualora il
provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di
sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti
del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati
in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro
modificabilità per effetto delle ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del
collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su
domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalità previste
dall'articolo 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al
Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti
in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito
ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo 21.
Contributi alle spese funerarie
1. Il
contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'articolo 8
della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del
dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente:
quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a
carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i
decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto
1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Articolo 22.
Verifiche periodiche. Termini
1. I Ministri
competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la
speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e
adottano tutte le misure di rispettiva competenza.
Articolo 23.
Norme abrogate
1. Il presente
decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30
ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n.
319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 28 luglio 1999
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