IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge
12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante
norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione
della citata legge;
Vista la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
marzo 2000;
Sentita la conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha
espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Ritenuta, al riguardo, con
riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego,
l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le
nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento
amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Soggetti iscritti negli elenchi
1. Possono ottenere l'iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i
quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile
prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per
il settore privato.
2. In attesa di una disciplina
organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti
negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma
2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288,
questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per
i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata
legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'iscrizione nei predetti elenchi é consentita esclusivamente in via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto
all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il
dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento
obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per
causa al medesimo non imputabile. silpol
3. Gli orfani e i figli dei
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e
di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio
se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del
riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i
figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina
sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli
albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione
non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni
dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei
compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale
sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di
residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.
Articolo 2
Obbligo di riserva
1. Per i datori di lavoro pubblici
e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il
personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma
4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il
computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto
all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di
assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che,
alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15
a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto
al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un
lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in
cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo
termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il
datore di lavoro stesso é tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo
di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si
applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove
assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle
dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti
entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni
effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza
dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della
legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti
all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di
avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo
e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge n. 68 del 1999, é individuato in base alle norme contrattuali e
regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni
di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano
senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di
riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di
collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative,
individuato secondo quanto previsto dal comma 5.
Articolo 3
Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni
1. Accanto ai lavoratori che non
costituiscono base di computo per la determinazione della quota di
riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1,
della citata legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di
reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa
utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì
esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività
lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale
attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68
del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito
una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili
nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata
determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o
privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla
quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la
conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al
comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di
precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni
compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della
compatibilità delle mansioni é svolto dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato
tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del
1999, con le modalità ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3
si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente
all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori
sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale
d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora
abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o
privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore
disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla
quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale,
possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere
dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'articolo 4,
comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o
privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove
mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base
delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco
dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui
all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica
anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
Articolo 4
Sospensione degli obblighi
1. Ai fini della fruizione
dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui
all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di
lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio
provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la
sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il
relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un
periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5,
della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del
trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale
data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di
avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del
provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro
interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini
della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il
servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la
sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non
superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi
occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare
anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del
1999.
Articolo 5
Compensazioni territoriali
1. I datori di lavoro privati
presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa
regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1
valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa
dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro
150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di
raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità
stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla
domanda di compensazione é immediatamente trasmesso a tutti i servizi
provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che
l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia
compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende
accolta.
3. La domanda di compensazione
territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni,
adeguatamente motivata come previsto al comma 2, é presentata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul
numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e
su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo
provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al
comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia
dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della
citata legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non
pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando
quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici
effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso
ambito regionale e in via automatica.
Articolo 6
Modalità di assunzioni obbligatorie
1. La prescrizione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora
da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3
della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori
computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o
superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c)
della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale
disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta
nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto
dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50
dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa
computabile nella quota di riserva, l'unità mancante é assunta con
richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del
1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione
la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che
li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria
gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci
fondatori o tra i soggetti promotori.
Articolo 7
Avviamento
1. Ai fini dell'inoltro della
richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della
citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in
cui insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro
pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di
assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in
materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve
effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli
obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11
della legge n. 68 del 1999, il predetto termine é riferito alla
trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la
richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla
fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici
effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili
solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11,
della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata
diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento
del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle
procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti,
tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che
intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono
stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del
1999.
6. In caso di impossibilità di
avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto
collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di
lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni
alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori
disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di
esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio
un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità
previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo
svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine
individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6,
qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e
comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso
non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio
procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle
schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto
informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura
di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al
datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può
presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione,
ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola
l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformità con quanto
previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono
l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999
mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili
per cui é richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante
l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando
l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di
cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e
dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Articolo 8
Sistema sanzionatorio
1. L'attività ispettiva in
materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono
esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento,
ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni,
trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di
cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'articolo
15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private
e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della
citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo
15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in
via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di
assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di
ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 é
rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o
privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture
della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del
prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge
entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché
l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo
9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero
le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato
anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente
in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni,
concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti
dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.
Articolo 9
Graduatorie
1. Fino al momento della
operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della citata legge n.
68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente
disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione
per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento
mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le
regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della
graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di
cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori già iscritti
in base alla precedente disciplina in materia di collocamento
obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6,
comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il
tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto
dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da
parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni
medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge
n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri
generali:
a) anzianità di iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle
singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a
quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori
di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle
graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono
individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato
tecnico di cui al comma 2.
Articolo 10
Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili
liberi professionisti e servizio competente
1. Ai sensi dell'articolo 12 della
citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n.
381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle
convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio
competente per il territorio per il quale si intende stipulare la
convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento,
fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta
a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti
dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione
di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto
al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le
cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n.
381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento
altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro
privato che stipula la convenzione é tenuto contestualmente ad assumere
il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui
all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12
mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti.
Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile
può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore,
in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6,
comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova
convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle
ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarità
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il
disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il
lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente
tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal
rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto
collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato
sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero
professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità
individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresì
disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile
che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto
previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità
della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche
in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere
orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità
equivalenti a quelle possedute nonché adeguate alle mansioni che il
disabile stesso é chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato
che lo ha assunto, al termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei
soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione
comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del
lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di
quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo
schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite
convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire
preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi
da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la
convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della
convenzione stessa.
Articolo 11
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva
1. I datori di lavoro pubblici e
privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3
della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili
già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti
della percentuale ivi prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di
una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via
transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano
nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i
lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di
collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle
disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.
Articolo 12
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio
1. Per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di
formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma
6, della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti
degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle
forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del
collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e
riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al
presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi
indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono
avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli
stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto
della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita
in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di
riqualificazione professionale attivato.
Articolo 13
Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle
autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai
sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché
le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e
integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale
e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando
la loro naturale scadenza, qualora precedente.
2. Entro la data di validità
delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di
lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale
competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o
del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità
fissate dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la
rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità
perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei
disabili, nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo
quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano
i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non é
consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di
diverse normative.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. Ai fini della stipula delle
convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del
1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la
definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da
adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui
all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di
attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 10 ottobre 2000 |