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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del
23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5
febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1o luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Campo di applicazione
1. Il presente
decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che
utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad
eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario,
stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare,
delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in
formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del
personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori
addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni
religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei
riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione
civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e per la specifica
disciplina del rapporto di impiego, con le modalità individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non
eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti
collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità
nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Articolo 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono
adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali.
2. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345, la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto
a quelle di cui al comma 1.
Articolo 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di
lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle
ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo
minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22
febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al comma 1.
Articolo 5.
Tutela della salute
1. I
lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore
di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di
salute incompatibili con il lavoro notturno.
Articolo 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in
cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.
2. La
contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Articolo 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La
contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro
normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare
periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai
contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Articolo 8.
Rapporti sindacali
1.
L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali
aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e' effettuata e
conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di
lavoro.
Articolo 9.
Doveri di informazione
1. Il datore
di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni
e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore
di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8,
per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo
4, comma 2.
Articolo 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore
di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro -
settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal
contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Articolo 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il
lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del
lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello
previsto per il turno diurno.
2. Il datore
di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che
effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di
protezione personale e collettiva.
3. I contratti
collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie
di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5
giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Articolo 12.
Sanzioni
1. Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la
violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno
oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 26 novembre 1999
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