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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e
57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
dicembre 1999;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e
del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio
2000;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle
politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL).
Articolo 1
Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere
dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito
denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria
di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia,
gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche:
per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra
quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli
enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna
delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività
protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Articolo 2
Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di
lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle
gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i
settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti
non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta
dall'INAIL.
3. Avverso i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio
di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la
procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di
lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive
che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente
articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Articolo 3
Tariffe dei premi
1. Fermo
restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria,
per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di
applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di
prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il
triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni
tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il
tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio
nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma
dell'articolo 39 del testo unico.
4. In
considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono
introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e
livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in
considerazione delle
iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul
lavoro.
5. Le tariffe
dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette
tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e
successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi
in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura
del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno
2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo
44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono
prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle
tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per
eventuali conguagli.
6. Ferma
restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è
ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del
finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per
gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di
lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente
all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cuiall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono
soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al
massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116,
comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti
tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti
dipendenti.
2. I premi
versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle
relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della
determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di
infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per
l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto
assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma
restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 5
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del
testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non
in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini
dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti
del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio
assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore
e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del
calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi
effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma
3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal
lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita
nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività
effettivamente svolta.
5. Ferma
restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 6
Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti
dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti
tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma
restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 7
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe
di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di
insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma
6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono
tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo,
da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso
ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Articolo 8
Retribuzioni di ragguaglio
1.
All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal
seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si
assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del
minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo
116, comma 3.".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Articolo 9
Rettifica per errore
1. Le
prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono
essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati
giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di
rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario
provvedimento errato.
2. In caso di
mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto
assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni,
l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato
accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se
accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili
all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore
non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in
godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.
4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti
nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base
della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il
riesame del provvedimento.
6. Nei casi
prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di
accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno
del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di
somme arretrate.
7. Nei casi
non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la
presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di
cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione
della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di
riduzione della stessa.
Articolo 10
Malattie professionali
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione
e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo
139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta
da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro
(ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende
sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le
norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per
l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla
modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del
testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo
restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore
dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di
probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione
ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui
agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono
effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La
trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2,
del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata,
oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto
assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del
presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al
registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e
competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la
commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario
nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti
pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia
di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.
Articolo 11
Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto
dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno la retribuzione
di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con
il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi
annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui
scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento
fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I principi
di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri
enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.
Articolo 12
Infortunio in itinere
1.
All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Salvo il caso di
interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque,
non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si
intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del
mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di
psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida .".
Articolo 13
Danno biologico
1. In attesa
della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri
per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo
definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il
danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile
di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro
del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità
di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di
danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie
professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di
cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato
al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della
menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui
all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono
indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in
riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le
modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La
corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è
liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo
unico.
3. Le tabelle
di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi
adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
4. Entro dieci
anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito
senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono
il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in
rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in
capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la
domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in
caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto.
La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della
menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola
volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per
le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini
della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i
limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente
revisione.
5. Nel caso in
cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti
nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento
lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla
liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità
psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in
capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale
già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di
menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o
malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni
preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non
indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità
psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti
menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il
denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il
numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica
residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le
conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato
liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione
conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene
valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato
continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data sopra indicata.
7. La misura
della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli
articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del
minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di
menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale,
viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento
all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per
le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di
menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che
questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto
assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura
provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla
data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso
l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
9. In caso di
morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia
corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo
proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la
morte.
10. Per
l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento
esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per
quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa
del testo unico, in quanto compatibile.
12.
All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo,
valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui
premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 3.
Capo III
Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Articolo 14
Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e
a snellire aspetti
procedurali
della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto
diritti soggettivi.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori
di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare
all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del
medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori
assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del
rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata
comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila
per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni.
Capo IV
Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione
del Casellario centrale infortuni.
Articolo 15
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il
Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge
con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della
struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL,
il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le
indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19,
comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del
bilancio dell'Istituto.
2. Il
Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni
professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale
viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito
denominati utenti.
Articolo 16
Compiti del Casellario
1. Il
Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati,
relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che
consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma
aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria
banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché
con quelle a carattere previdenziale.
2. Può,
altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle
istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Articolo 17
Utenti del Casellario
1. Sono
autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o
disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e
l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi,
soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP).
Articolo 18
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti
sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da
infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo
grado ed eventuali variazioni o altri
casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle
loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti
di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi
d'infortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché
dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di
precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le
comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere
effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di
esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti
rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
5. Per
consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative,
l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano
l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione
di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
Articolo 19
Organi del Casellario
1. Gli organi
del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato
di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso
dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione
designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici
(A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato
dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in
materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Su
delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del
comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri,
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola
volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà
più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la
gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per
la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base
alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione
del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il
conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
4. Il
presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il
dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del
comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte
degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformità alla
disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma
sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere
tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture
competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse
ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio
dell'INAIL.
Articolo 20
S a n z i o n i
1.
L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del
10 per cento in ogni caso di reiterazione.
Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 21
Contributi
1. Le spese
per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il
funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e,
successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il
contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla
spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una
percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel
limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla
responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
Articolo 22
Regolamento di esecuzione
1. Le norme di
esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei
responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli
accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni
dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Sono
abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente
capo.
Capo V
Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
Articolo 23
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. È
istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla
contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel
limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno
di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in
attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21
e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate,
in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le
risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di
lire.
3. Nell'ambito
dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti,
avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più
accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle
finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in
materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La
determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il
consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei
criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede
all'approvazione dei singoli progetti.
Articolo 24
Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
1. Il
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via
sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in
raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei
progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del
lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento
delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle
imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che
assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione
ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per
l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto
dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI
Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
Articolo 25
Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238
e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli
operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di
appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità
operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 26
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
1. Sulla base
delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni
per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare
adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle
aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con
ÌINPS.
Articolo 27
Banca dati
1. L'INAIL
provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle
aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende
assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in
modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici,
distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone
territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze dell'evento
lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo
da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano
conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e
solidarietà generale.
2. Alla banca
dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative del settore.
Articolo 28
Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del
riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente
con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005,
un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori
autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli
anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato
nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi,
la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto
dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli
dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere
dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei
proventi derivanti dalla dismissione dei
beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente
articolo.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 23 febbraio 2000
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