S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 |
Attuazione della direttiva95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. |
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 95/63/CE del
Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n.
128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 95/63/CE; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e successive modifiche e
integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della
direttiva 89/655/CEE; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
maggio 1999; Sentito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la
funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1 1. Il presente
decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della
direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995. Articolo 2 1.
All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Inoltre, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter.”. 2.
All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente: “c-bis) i
sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all'uso progettato dell'attrezzatura.”. 3.
All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente: “c-bis)
disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le
altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro.”. 4.
All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti commi: “4-bis. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano
in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure
organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella
zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure
appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su
attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente
su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare
lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia
adeguata; d) le attrezzature di lavoro
mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter. Il datore di lavoro provvede
affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi
sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in
modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori
di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati; b) allorché due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi
di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse; c) i lavori siano organizzati in
modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un
carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o
indiretto; d) tutte le operazioni di
sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori;
in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori; e) qualora attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere
i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di
energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza; f) allorché le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 4-quater. Il datore di lavoro, sulla base
della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di
seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies. I risultati delle verifiche di
cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se
avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica
deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono
utilizzate.”. Articolo 3 1.
All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: “ 2. Le
modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata
costruita e messa in servizio.”. 2.
All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le
parole “può stabilire” sono sostituite dalla parola “stabilisce”. 3.
All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: “8-bis. Il
datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato,
gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per
l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro
adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle
macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le
condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.”. Articolo 4 1. L'articolo
184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e'
sostituito dal seguente: “Articolo 184 Sollevamento e trasporto persone 1. Il
sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro
e accessori previsti a tal fine. 2. In
casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese
adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di
buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e
la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a
bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il
posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto
di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro
evacuazione in caso di pericolo.”. Articolo 5 1.
All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: “1-bis. Il
datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali
attrezzature.”. 1.
All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo le parole: “35,
commi 1, 2, 4” sono aggiunte le seguenti: “4-bis, 4-ter,
4-quater.”; b) prima della parola: “38”
sono inserite le seguenti parole: “36, comma 8-ter”. 2.
All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo le parole: “35, commi
1, 2, 4” sono aggiunte le seguenti: “4-bis, 4-ter, 4-quater,”; b) prima della parola: “38”
sono inserite le seguenti parole: “36, comma 8-ter”.
1. Al decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: a)“
Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da
sottoporre a verifica: 1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del
paniere 450 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di
sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di
sicurezza dei piani inclinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di
esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad
acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti
e disciolti. b)
Allegato XV. Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. 0. Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente allegato si applicano
allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad
attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione
delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili
alle attrezzature di lavoro nuove. 1. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi. 1.1.
Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi
accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di
lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il
bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere
impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare
conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori. 1.2. Se
gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di
lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo,
si devono prevedere possibilità di fissaggio. 1.3. Le
attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da
un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di
protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un
quarto di giro, b) ovvero mediante una struttura
che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai
lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre
un quarto di giro, c) ovvero da qualsiasi altro
dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso,
oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a
bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema
di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. 1.4. I
carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono
essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio: a) installando una cabina per il
conducente; b) mediante una struttura atta ad
impedire il ribaltamento del carrello elevatore; c) mediante una struttura
concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello
stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; d) mediante una struttura che
trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano
essere intrappolati da parti del carrello stesso. 1.5. Le
attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare
rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni: a) esse devono essere dotate dei
mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata; b) esse devono essere dotate dei
mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di
un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più
attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; c) esse devono essere dotate,
qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di
emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta
la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura
principale; d) quando il campo di visione
diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse
devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità; e) le attrezzature di lavoro per
le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un
dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori; f) le attrezzature di lavoro che
comportano, di per se o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di
incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere
dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi
non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo
in cui esse sono usate; g) le attrezzature di lavoro
comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se
escono dal campo di controllo; h) le attrezzature di lavoro
telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi
di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 2. Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi. 2.1. Gli
accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al
sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi
apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di
confusione. 2.2. Le
macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di
natura tale: a) da escludere qualsiasi rischio
di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; b) da garantire che i lavoratori
bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun
pericolo e possano essere liberati.”. Articolo 8. 1. Il presente
decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1999
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