S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Commissione
di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali |
Orientamenti sull'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, innovato dall'art. 10 della legge n. 83/2000 |
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000 |
LA
COMMISSIONE
Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, così
come innovato dall'art. 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, su proposta del
prof. Rescigno, adotta unanime la seguente delibera;
Considerato:
1)
che, per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 146/1990 come
innovata dalla legge n. 83/2000, sono necessari, in taluni casi, adeguamenti
della disciplina contrattuale previgente per quanto riguarda i lavoratori
dipendenti e la introduzione, ove mancante, di una specifica regolamentazione
per quanto riguarda i lavoratori autonomi; silpol
2)
che a questo fine, rispetto ai lavoratori autonomi, la legge prevede un periodo
transitorio di sei mesi entro il quale le categorie interessate debbono proporre
alla commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneità;
3)
che, trascorso inutilmente tale periodo, la commissione ha l'obbligo di emanare
una regolamentazione provvisoria;
4)
che pertanto è necessario stabilire quale regolamentazione si applica nel
periodo transitorio rispetto ai lavoratori autonomi;
5)
che il medesimo problema si pone rispetto ai lavoratori dipendenti, non essendo
possibile né un immediato adeguamento degli accordi né la immediata emanazione
di provvisorie regolamentazioni da parte della commissione (la quale comunque
non potrebbe intervenire se non dopo aver accertato la indisponibilità delle
parti);
6)
che la legge n. 146/1990 prevedeva nella sua originaria formulazione (art. 19,
comma 1) che le parti avessero allora sei mesi di tempo per stipulare gli
accordi sulle prestazioni indispensabili; silpol
7)
che, pertanto, per analogia sia con la disciplina prevista oggi per i lavoratori
autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti,
la commissione ritiene che anche ai lavoratori dipendenti si applica oggi la
regola di un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le parti interessate
debbono adeguare, ove necessario, gli accordi alla nuova normativa;
8)
che, trascorsi inutilmente i sei mesi di cui al punto precedente, la commissione
ha l'obbligo di emanare provvisorie regolamentazioni in tutto conformi alle
innovazioni portate dalla legge n. 83/2000;
Delibera:
1.
Ai lavoratori dipendenti si applica transitoriamente, fino all'entrata in vigore
di eventuali nuovi accordi valutati idonei o all'emanazione delle provvisorie
regolamentazioni ai sensi dell'art. 13, lettera a), la regolamentazione
derivante da accordi o da proposte della commissione già vigenti in base alla
legge n. 146/1990.
2.
Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre
2000), la commissione, qualora non siano stati stipulati in detto termine nuovi
accordi o gli stessi vengano dichiarati non idonei, in tutto o in parte,
provvederà ad emanare le provvisorie regolamentazioni previste dalla legge.
3.
Le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, fino all'entrata in vigore dei
codici di autoregolamentazione valutati idonei oppure delle provvisorie
regolamentazioni della commissione, sono disciplinate dalle disposizioni della
legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, in quanto applicabili;
Dispone la trasmissione della
presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro per la funzione pubblica (con invito ad inviarla a tutte
le amministrazioni pubbliche), al Ministro della giustizia, all'ARAN, ed alle
Associazioni e Confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle rispettive
federazioni di categoria ed associate) Confindustria, Cispel, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI,
CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse, Confetra, AGENS, ENEL,
Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI,
CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri,
ORSA, CUB; silpol
Richiede
inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990,
come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. silpol
Roma, 4 maggio 2000