S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari. |
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2000 |
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Ministri della sanità, del lavoro e della
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta Articolo
1 1.
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,
anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche
non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi. 2.
Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di
lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali
esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro
sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici. 3.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi. 4.
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la
lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in
alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre
giorni. L'accordo é stipulato in forma scritta, sulla base della proposta
della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di
permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso
che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i
criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave
infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione
dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve
avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della
grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi
terapeutici. 5.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti
per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Articolo
2 1.
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei
soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il
terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono: a)
le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui
al presente comma; b)
le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della
propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al
presente comma; c)
le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia,
nelle quali incorra il dipendente medesimo; d)
le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione
del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1)
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni
croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche; 2)
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario; 4)
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di
cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico
e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che
esercita la potestà. 2.
Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un
periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco
della vita lavorativa. Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo
fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si
computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non
lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo
inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese
quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. 3.
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per
la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del
congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il
contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il
contemperamento delle rispettive esigenze. 4.
Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di
lavoro é tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a
esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale
diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative
e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su
richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei
successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle
decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione. 5.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro
a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo
per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di
congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i
tre giorni nel corso del rapporto; 6.
Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto
per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma
1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni
o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la
suddetta richiesta é riferita a periodi non superiori a tre giorni, il
datore di lavoro é tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a
motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque
entro i successivi sette giorni. 7.
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo,
la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di
lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva
comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia
provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo
ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato é
richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso
di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può
comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva
fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a
sette giorni. Articolo
3 1.
La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave
infermità di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità
deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla
ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la
certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. 2.
Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo é il decesso, la
lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la
relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva. 3.
La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui
all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste. 4.
Quando é in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere
periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità,
mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La
periodicità della verifica é stabilita nell'accordo di cui al medesimo
articolo 1, comma 4. Quando é stato accertato il venir meno della grave
infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che
dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal
presente regolamento. 5.
Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro -
servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del
congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che
fruiscono di detto congedo. Articolo
4 1.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento. 2.
In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi
e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva
vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più
favorevoli. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 2000 |