IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Viste la legge 20 marzo 1975, n. 70, e la legge 9 marzo 1989, n.
88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n. 368;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella
legge 12 novembre 1988, n. 492;
Vista la delibera n. 1182 del 16
marzo 2000, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)
che sostituisce, recependone e coordinandone i relativi testi, analoghi
provvedimenti precedentemente assunti in materia e non perfezionati,
concernente la delegificazione, ai sensi della normativa sopra citata, di
talune norme riguardanti le casse pensioni già amministrate dalla
soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione
previdenziale ex INADEL, relative alle modalità di versamento del
contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell'indennità premio di
servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente
normativa per pervenire, attraverso una procedura più semplificata e
trasparente, a tempi più brevi di riscossione;
Vista la conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 7 luglio 2000, ai
sensi del richiamato art. 10 della legge n. 48/1988;
Decreta:
É approvata la delibera n. 1182 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'INPDAP in data 16 marzo 2000, concernente la delegificazione, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,
n. 48 e dell'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, di talune norme
riguardanti le casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione
generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex
INADEL, relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto
ai fini pensionistici e dell'indennità premio di servizio e di rinuncia
al riscatto, con la modifica della vigente normativa.
La
predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del
presente decreto. silpol
Il
presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
7 novembre 2000
Il
Ministro: Salvi
ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Delibera del consiglio di
amministrazione N. 1182 del 16 marzo 2000.
Oggetto: Disciplina delle modalità di
versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini
dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo
coordinato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 4 maggio 1999 di nomina del presidente dell'Istituto;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999 di ricostituzione del
consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 di ricostituzione del Consiglio
di indirizzo e vigilanza;
Viste la legge del 20 marzo 1975,
n. 70 e la legge del 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento
concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Sotto la presidenza del dott.
Rocco Familiari, e alla presenza dei consiglieri: avv. Massimo Girardi;
dott. Giancarlo Lunghi; dott. Giovanni Luzzo; prof. Felice Roberto Pizzuti;
on. Gianfranco Rastrelli; avv. Marcello Rozera.
Visto il decreto legislativo n.
29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12
novembre 1988, n. 492, il quale estende a tutti gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20
marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge n.
536/1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/1988;
Visto l'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che demanda al consiglio di
amministrazione, fra l'altro, il potere di deliberare i regolamenti di cui
all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di
organizzazione e procedure relative all'accertamento, riscossione e
accreditamento della contribuzione e dei premi, regolamenti da sottoporre
ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata la necessità di
modificare la normativa attualmente in vigore per le casse pensioni già
gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e per la
gestione previdenziale ex INADEL, che eroga l'indennità premio di
servizio, in materia di pagamento in unica soluzione del contributo di
riscatto di periodi o servizi ai fini pensionistici e ai fini della
liquidazione della indennità premio di servizio, allo scopo di ridurne i
tempi, e di fissare in via generale i termini di decorrenza per il
versamento rateale del contributo stesso, nonché quelli entro i quali é
possibile rinunciare al riscatto;
Vista la propria delibera n. 859
del 14 ottobre 1998, con la quale si era provveduto a dettare, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni di legge, la nuova regolamentazione
delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini
pensionistici ed ai fini dell'indennità premio di servizio e di rinuncia
al riscatto;
Vista la successiva delibera n.
1070 del 29 settembre 1999, con la quale erano state apportate
modificazioni ed integrazioni alla regolamentazione sopra richiamata,
sulla base di osservazioni di carattere tecnico formulate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di adottare un testo
coordinato della regolamentazione come sopra assunta e successivamente
modificata, ai fini di una maggiore chiarezza e semplificazione di
operatività;
Vista l'allegata relazione che
della presente delibera costituisce parte integrante;
Su proposta del Direttore
generale;
Delibera:
Gli iscritti alle casse pensioni
già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di
previdenza e alla gestione previdenziale ex INADEL o i loro superstiti,
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di accoglimento della richiesta di riscatto, ai fini del
trattamento di previdenza e dell'indennità premio di servizio, possono
effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione,
mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'INPDAP,
ovvero possono rinunciare al riscatto, mediante lettera raccomandata
indirizzata, oltre che alla sede provinciale INPDAP, anche
all'amministrazione di appartenenza.
In mancanza del versamento in
unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato
degli interessi secondo le vigenti disposizioni, sarà trattenuto mediante
ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del
periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo
mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma
precedente.
Sulla domanda di riscatto,
redatta su apposito modello predisposto dall'INPDAP, provvede con propria
determinazione il dirigente della sede competente per territorio.
Le disposizioni sopra riportate
sostituiscono quelle contenute nell'art. 72, commi 1, 2 e 3, del regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la CPDEL, nell'art. 80 della legge
6 febbraio 1941, n. 176, per la CPS, nell'art. 66 della legge 6 luglio
1939, n. 1035, per la CPS, nell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n.
380, per la CPUG, nell'art. 10, comma 2, limitatamente al contributo di
riscatto, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e nell'art. 15, commi 1 e 2,
della legge 8 marzo 1968, n. 152.
La
presente deliberazione - che sostituisce, a tutti gli effetti, le
deliberazioni n. 859 del 14 ottobre 1998 e n. 1070 del 29 settembre 1999,
richiamate in premessa - viene inviata per l'approvazione al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Il
presidente: Familiari
Il
dirigente generale: Pavan |