S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
28 novembre 2000 |
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. |
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001 |
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Visto l’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al
Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l’altro,
specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni
ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell’articolo 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del
1997; Visto, in particolare, l’articolo 58-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall’articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998; Visto il decreto del Ministro della funzione
pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’articolo 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993; Ritenuta la necessità di provvedere
all’aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle
modificazioni intervenute all’articolo 58-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993; Sentite le confederazioni sindacali rappresentative; Decreta
Articolo 1 1. I principi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura
dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio. Articolo 2 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato. Articolo 3 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. Articolo 4 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati. Articolo 5 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti
di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Articolo 6 1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente
dell’ufficio. Articolo 7 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle
quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio. Articolo 8 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono
in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate
o rifiutate ad altri. Articolo 9 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione. Articolo 10 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza. Articolo 11 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. Articolo 12 1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto. Articolo 13 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una
piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale
prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività
dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra
le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. Articolo14 1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31
marzo 1994 è abrogato. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei
Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. |