S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminale". |
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2001 |
Alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Ai prefetti
Alle regioni
Alle province (tramite UPI)
Ai comuni (tramite ANCI)
Alle comunità
montane (tramite UNCEM)
Agli enti
pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti
di ricerca
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle università
Alle istituzioni
scolastiche (tramite i
provveditorati agli studi)
Alle organizzazioni sindacali
e, per conoscenza:
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
La legge 29
dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art. 21,
ha apportato
talune modifiche
al titolo
VI, "uso
delle attrezzature munite
di videoterminali", del
decreto legislativo n. 626/1994 (recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
in particolare:
la lettera
c), dell'art.
51, che
definiva "lavoratore:
il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in
modo sistematico
ed abituale,
per almeno quattro ore
consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana
lavorativa" e' stata così sostituita:
"lavoratore: il
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in
modo sistematico od
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.
54";
i commi 3 e 4 dell'art. 55,
relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti lavoratori che stabilivano:
"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano
compiuto il quarantacinquesimo di età sono sottoposti a visita di
controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore e'
sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.",
sono stati così sostituiti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'art. 16.
3-bis. Le visite
di controllo
sono effettuate
con le modalità di cui ai
commi 1 e 2.
3-ter. La
periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, e'
biennale per i lavoratori
classificati come idonei con
prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno
di età, quinquennale negli altri casi.
4. Il
lavoratore e' sottoposto a
controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione
visiva, confermata
dal medico
competente, oppure ogniqualvolta l'esito
della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.".
L'art.
58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:
"1. I
posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata
in vigore
del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII. 2.
I posti
di lavoro
utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente
decreto devono essere
adeguati a quanto prescritto
al comma
1 entro il 1o gennaio
1997",
e' stato così sostituito:
"1. I
posti di
lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 51, comma 1, lettera c),
devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Le innovazioni introdotte
sono di immediata applicazione, per cui e' opportuno fornire alcuni chiarimenti
diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinché i comportamenti, in
particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e
coerentemente ridefiniti.
La prima indicazione
riguarda l'aggiornamento
del documento di valutazione dei
rischi, attraverso
il quale
vengono individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, previa
consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.
I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei
dipendenti che rientrano
nell'applicazione della
normativa, e quindi
dell'effettivo raggiungimento o superamento dei limite settimanale, sostituito
a quello
giornaliero, in collaborazione con i dirigenti preposti
alle varie
strutture, tenendo
conto della
specifica attività degli interessati,
delle modalità e dei tempi
del suo svolgimento, in
riferimento alle
logiche organizzative proprie di ogni amministrazione.
I datori di
lavoro a seguito quindi di
una riconsiderazione del numero dei
destinatari della
sorveglianza sanitaria, tenuto conto della
nuova definizione
di lavoratore, con l'apporto collaborativi del
servizio di
prevenzione e protezione e
del medico competente, stabiliranno una
adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e
periodiche per i nuovi destinatari.
E'
necessario altresì, ai sensi dell'art. 56, del decreto legislativo n. 626/1994,
provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e formazione
dei soggetti sopra indicati.
La nuova
formulazione dell'art. 58
del decreto legislativo in
argomento, inoltre,
impone che
le postazioni di lavoro
dotate di attrezzature munite
di videoterminali debbano
essere conformi alle prescrizioni minime
indicate nell'allegato
VII. Conseguentemente sarà
adottata una
programmazione degli interventi individuando le priorità, in
considerazione dell'organizzazione del lavoro.
E' opportuno altresì rammentare in questa sede che con il
decreto interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del
decreto legislativo
n. 626/1994 sono state
individuate `linee guida d'uso dei videoterminaliº, cui tutti gli interessati
devono far riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.
La guida, come
indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le indicazioni
fondamentali per lo
svolgimento dell'attività
al videoterminale al fine di
prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici,
dell'affaticamento visivo e della fatica mentale
che possono
essere causati
o aggravati
dall'uso dei videoterminali.
Si fa presente
che il
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ha gia'
provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente
operativa anche
per tutte le pubbliche
amministrazioni (circolare n. 16/2001).
Roma, 20 aprile 2001
Il
Ministro per la funzione pubblica
Bassanini