S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Circolare 7 maggio 2001, n. 150

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

Gazzetta Ufficiale n. 142 del  21 giugno 2001

Ai  sig.ri capi dei Dipartimenti
provinciali del Tesoro

Ai sig.ri direttori provinciali
dei servizi vari

Ai sig.ri presidenti delle
commissioni mediche di verifica

Al sig. presidente della
commissione  medica  superiore e di invalidità civile

Al sig. presidente del Comitato
sanitario  per l'omogeneizzazione e
l'uniformità dei giudizi medico-legali

Ai  sig.  ri dirigenti degli uffici
della   direzione   centrale  degli
uffici  locali  e  dei  servizi del Tesoro

Al  sig.  coordinatore del servizio ispettivo

 

e, per conoscenza

Agli   assessorati  alle  politiche
sociali delle regioni

Alla  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di Trento e Bolzano

 

  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  22 febbraio 2000, è stato pubblicato  il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma  dell'art.  1,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in ragione   delle   accertate  capacità  residue  dell'individuo,  con possibilità  di  immediati controlli della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

  È  appena  il  caso  di  ricordare  in  proposito che con legge n. 104/1992  assume  rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel  mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente alle  effettive  capacità  del soggetto, posto che l'handicap è una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile.

  Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità considera  espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiù, indirizzati a rieducarli,  ma  sempre  con  il fine di un loro inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravità stessa.

  Ogni  situazione  morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilità   e  dallo  svantaggio  sociale,  con  valutazione  delle capacità  residue  dell'individuo,  determinando  quella  che  è la potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere recuperato.

  Il  presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata della   valutazione  percentuale  degli  stati  invalidanti,  debbono introdursi  integrazioni  valutative,  onde  far  sì che il giudizio globale   si   adatti  allo  scopo  che  la  normativa  si  prefigge: l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.

  Tuttavia,  le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano essenzialmente  i  poteri  delle  Commissioni  di  accertamento delle condizioni  di  disabilità  e  gli  adempimenti che le stesse devono espletare  nonchè  l'attività  delle Aziende U.S.L. ed i compiti di vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome.

  Il Comitato tecnico, già previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999,  n.  68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di inserimento  al  lavoro  della  persona  disabile nei confronti della quale  risultano  formulate  le  linee progettuali per l'integrazione lavorativa,  anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art. 8 del decreto in argomento.

  In  particolare,  gli  accertamenti  relativi  alle  condizioni  di disabilità  e  le  indicazioni  delle  conseguenze  derivanti  dalle minorazioni  per  accedere  al  sistema  per l'inserimento lavorativo nonchè  l'effettuazione  delle  visite  sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva, alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, integrate, com'è noto, da un operatore  sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei casi da esaminare.

  Tale   integrazione  rileva,  infatti,  ai  fini  dell'accertamento dell'esistenza   e  dell'entità  dell'handicap,  che  comporta,  tra l'altro,  una  valutazione  del grado di integrazione della persona e delle difficoltà da essa incontrate.

  Non   può   porsi  in  dubbio  che  l'approvazione  della  tabella indicativa  delle  percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie  invalidanti  (decreto  ministeriale  5  febbraio 1992) e la contestuale   approvazione   della   legge-quadro   n.  104/1992  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate  hanno  posto il problema della valutazione del disabile in  rapporto  alle  menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo secondo   la   classificazione   internazionale   dell'Organizzazione mondiale  della  sanità  (O.M.S.)  pubblicata nel 1980 con il titolo "Internationalclassification   of   impairement,   disabilities   and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease".

  La  suindicata  classificazione  considera  gli  esiti  invalidanti tenendo  presente  i  criteri  per  la  determinazione dei livelli di limitazione   crescente  delle  potenzialità  lavorative,  riferite, ovviamente, all'attività normalmente esercitata dalla persona.

  La  commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla definizione   collegiale   della   valutazione  delle  condizioni  di disabilità,  formula  una  "relazione  conclusiva" che, unitamente a tutta  la  documentazione acquisita e redatta nel corso della visita, è  consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda A.S.L.,  mentre copia degli stessi atti è trasmessa alle Commissioni mediche  di  verifica  del  Tesoro  territorialmente  competenti, per l'approvazione  o  la  sospensione  degli  effetti degli accertamenti clinico-sanitari,  ai  sensi  del  comma  7,  dell'art.1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

  Devesi  significare,  altresì, che l'attività da parte delle commissioni  mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie utili  per  l'individuazione  della  posizione  del  disabile nel suo ambiente,  la  sua  situazione  familiare,  di scolarità e di lavoro (profilo   socio-lavorativo)  vuoi  la  descrizione  analitica  della compromissione   dello  stato  psico-fisico  e  sensoriale  (diagnosi funzionale),  sulla  base  dei dati anamnestico-clinici nonchè della valutazione documentale sanitaria preesistente.

  È   sotto   quest'ultimo  aspetto  che  questo  Ministero  annette particolare  importanza  alle  attività  che  il  decreto in oggetto devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro.

  L'intervento  atto  di  indirizzo  e coordinamento del collocamento obbligatorio  dei  disabili  comporta,  quindi, una modificazione del modo   di   operare,  ove,  accanto  alla  prassi  consolidata  della valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre aggiustamenti  valutativi  che tengano conto dei contenuti della più volte  menzionata  legge  n.  104/1992,  onde far sì che il giudizio globale  si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente circolare  direttoriale si prefigge e cioè l'inserimento sociale del disabile.

  Trattasi  sicuramente  di  un  indirizzo  legislativo finalizzato a meglio  inserire  nel  mondo  del  lavoro  chi  presenta  limitazioni funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella capacità  di  guidarlo  sia nelle personali attività quotidiane sia nelle relazioni con gli altri.

  In proposito, valgano alcuni esempi:

    i   postumi,   fortemente  invalidanti  sul  piano  motorio,  che cerebropatie  infantili,  spasticità, distrofie muscolari ecc., che, chirurgicamente  trattati,  consentono  all'invalido,  con  quoziente intellettivo  spesso  elevato,  di  passare  dalla carrozzella ad una deambulazione  autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilità di recupero in campo lavorativo più che notevoli;

    le  patologie  reumatoidi  o  artrosiche,  artropatie  emofiliche destruenti   ecc.,   sufficientemente   recuperate   con   interventi artoprotesici  (singoli  o  multipli),  che  possono  portare  ottimi risultati, pur se non assoluti e definitivi;

    i  postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione) o  per  patologie  varie  ben  recuperate  con  presidi ortopedici di elevata tecnologia;

    gli  esiti  di  gravi  scoliosi  e  altre  patologie  vertebrali, chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto, recupero alla funzione.

  È  di  tutta evidenza che, in occasione di patologie così severe, il  grado  di  invalidità, che non può certamente essere abbattuto, può,  però,  diminuire in percentuali comunque significative, anche se  spesso  non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso del  fattore  usura delle strutture protesiche, del degrado biologico delle  strutture  di  sostegno  e degli attivatori muscololegamentosi ecc.

  Puntualizzata   nei   su   esposti   termini  l'attribuzione  delle competenze   alle  Commissioni  mediche  del  Tesoro  in  adempimento dell'art.  7,  del  più  volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte di  questo  Ministero  verificare  l'applicabilità  della  legge  n. 104/1992,  con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilità tabellare delle  infermità  invalidanti,  sottesa alla valutazione qualitativa dell'inserimento   lavorativo   del   disabile.  Si  intende,  così, confrontare  la  valutazione  espressa  in  termini di percentuale di invalidità rispetto a quella del grado di handicap.

  Per  evitare  di  disporre  accertamenti  sanitari  che  potrebbero apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante risulti  di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di verifica,  si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle Aziende  U.S.L.,  si  debba  -  in via preliminare, verificare se nei riguardi  dei soggetti richiedenti sia stata già riconosciuta, anche se  con  diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale prevista per l'inserimento lavorativo.

  Nell'ipotesi,  assai  frequente,  in  cui chi chiede la valutazione dell'handicap  sia già in possesso del riconoscimento di invalidità o  di  cecità  o  di  sordomutismo, è opportuno parimenti procedere all'esame   dei   precedenti   documentali   archiviati,   stante  la circostanza che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali basati  sulle  tabelle  indicative  delle  percentuali, approvate con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.

  La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione conclusiva" e tutti   gli   atti  trasmessi  all'Azienda  U.S.L.,  dovranno  essere esaminati  in  seduta  collegiale  per l'espletamento delle attività devolute  alle  Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre che  sulla  correlazione  tra  il  punteggio derivante dalla diagnosi funzionale  ed  il  giudizio medico formulato in considerazione della capacità  lavorativa  del  richiedente,  anche  sul  non  avviamento all'attività  lavorativa  di  soggetti per i quali la stessa avrebbe comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute.

  Da  quanto  sopra  discende  che  l'handicap e il suo grado (lieve, medio,  grave  e  gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non  necessariamente  coincidenti  con  la  condizione e la misura di invalidità  civile,  di  sordomutismo  e  di  cecità,  influendo il fattore   soggettivo  nonchè  quello  ambientale,  tant'è  che  due persone,  a  parità  di  categoria  e  percentuale  di  minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.

  Al  fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni di  cui  trattasi,  anche alla luce dei principi di buon andamento, i Direttori   provinciali  dei  servizi  vari  ed  i  presidenti  delle Commissioni  mediche  di verifica attiveranno ogni utile e necessaria iniziativa  per  il  disbrigo degli incombenti perchè gli stessi non subiscano, comunque, ritardi nelle procedure.

  Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.

    Roma, 7 maggio 2001

 

                                                                                                                     Il direttore generale
                                                                               del Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi del Tesoro

                                                                                                                        Bergamini