S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68" |
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001 |
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Ai
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sig.ri direttori provinciali Ai
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sig. presidente del Comitato Ai
sig. ri dirigenti
degli uffici Al
sig. coordinatore del
servizio ispettivo e,
per conoscenza Agli
assessorati alle
politiche Alla
Conferenza permanente
per i
Nella Gazzetta
Ufficiale n.
43 del
22 febbraio 2000, è stato pubblicato
il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a
norma dell'art.
1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che promuove l'inserimento
delle persone disabili nel mondo del lavoro in ragione
delle accertate
capacità residue
dell'individuo, con
possibilità di
immediati controlli della compromissione funzionale dello stato
psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di difficoltà
che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
È appena
il caso
di ricordare
in proposito che con
legge n. 104/1992 assume
rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel
mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente
alle effettive
capacità del
soggetto, posto che l'handicap è una condizione di svantaggio
nell'inserimento sociale del disabile.
Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità
considera espressamente
interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti
ai disabili, perlopiù, indirizzati a rieducarli,
ma sempre
con il fine di un loro
inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravità stessa.
Ogni situazione
morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle
ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilità
e dallo
svantaggio sociale,
con valutazione
delle capacità residue
dell'individuo, determinando
quella che
è la potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere
recuperato.
Il presupposto
legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad una modifica del modo
di operare ove, accanto alla prassi consolidata della
valutazione percentuale
degli stati
invalidanti, debbono
introdursi integrazioni
valutative, onde
far sì che il
giudizio globale si
adatti allo
scopo che
la normativa
si prefigge:
l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.
Tuttavia, le norme del
richiamato decreto presidenziale riguardano essenzialmente
i poteri
delle Commissioni
di accertamento delle
condizioni di
disabilità e
gli adempimenti che le
stesse devono espletare nonchè
l'attività delle
Aziende U.S.L. ed i compiti di vigilanza attribuiti alle regioni ed alle
province autonome.
Il Comitato tecnico, già previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo
1999, n.
68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di
inserimento al
lavoro della
persona disabile nei
confronti della quale risultano
formulate le
linee progettuali per l'integrazione lavorativa,
anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art. 8 del
decreto in argomento.
In particolare,
gli accertamenti
relativi alle
condizioni di
disabilità e
le indicazioni
delle conseguenze
derivanti dalle
minorazioni per
accedere al
sistema per
l'inserimento lavorativo nonchè l'effettuazione
delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante
sono attribuiti, in via esclusiva, alle A.S.L. locali, mediante le
commissioni mediche di cui all'art. 4 della
legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrate, com'è noto, da un operatore
sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei casi da
esaminare.
Tale integrazione
rileva, infatti,
ai fini
dell'accertamento dell'esistenza
e dell'entità
dell'handicap, che
comporta, tra l'altro,
una valutazione
del grado di integrazione della persona e delle difficoltà da essa
incontrate.
Non può
porsi in
dubbio che
l'approvazione della
tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie
invalidanti (decreto
ministeriale 5
febbraio 1992) e la contestuale
approvazione della
legge-quadro n.
104/1992 per
l'assistenza, l'integrazione
sociale e
i diritti
delle persone
handicappate hanno
posto il problema della valutazione del disabile in
rapporto alle
menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo secondo
la classificazione
internazionale dell'Organizzazione
mondiale della
sanità (O.M.S.)
pubblicata nel 1980 con il titolo "Internationalclassification
of impairement,
disabilities and
handicaps.
A manual of classification relating to the consequences of disease".
La suindicata
classificazione considera
gli esiti
invalidanti tenendo presente
i criteri
per la
determinazione dei livelli di limitazione
crescente delle
potenzialità lavorative,
riferite, ovviamente, all'attività normalmente esercitata dalla
persona.
La commissione A.S.L.
di accertamento, in raccordo con il Comitato tecnico innanzi riferito,
sulla base delle risultanze derivanti dalla definizione
collegiale della
valutazione delle
condizioni di
disabilità, formula
una "relazione
conclusiva" che, unitamente a tutta
la documentazione
acquisita e redatta nel corso della visita, è
consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda
A.S.L., mentre copia degli
stessi atti è trasmessa alle Commissioni mediche
di verifica
del Tesoro
territorialmente competenti,
per l'approvazione o
la sospensione
degli effetti degli
accertamenti clinico-sanitari, ai
sensi del
comma 7,
dell'art.1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
Devesi significare,
altresì, che l'attività da parte delle commissioni
mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie utili
per l'individuazione
della posizione
del disabile nel suo
ambiente, la
sua situazione
familiare, di scolarità
e di lavoro (profilo socio-lavorativo)
vuoi la
descrizione analitica
della compromissione dello
stato psico-fisico
e sensoriale
(diagnosi funzionale), sulla
base dei dati
anamnestico-clinici nonchè della valutazione documentale sanitaria
preesistente.
È sotto
quest'ultimo aspetto
che questo
Ministero annette
particolare importanza
alle attività
che il
decreto in oggetto devolve alle Commissioni mediche di verifica del
Tesoro.
L'intervento atto
di indirizzo
e coordinamento del collocamento obbligatorio
dei disabili
comporta, quindi, una
modificazione del modo di
operare, ove,
accanto alla
prassi consolidata
della valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono
introdurre aggiustamenti valutativi
che tengano conto dei contenuti della più volte
menzionata legge
n. 104/1992,
onde far sì che il giudizio globale
si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente
circolare direttoriale si
prefigge e cioè l'inserimento sociale del disabile.
Trattasi sicuramente
di un
indirizzo legislativo
finalizzato a meglio inserire
nel mondo
del lavoro
chi presenta
limitazioni funzionali anche di particolare rilievo, nella
consapevolezza e nella capacità di
guidarlo sia nelle
personali attività quotidiane sia nelle relazioni con gli altri.
In proposito, valgano alcuni esempi:
i postumi,
fortemente invalidanti
sul piano
motorio, che
cerebropatie infantili,
spasticità, distrofie muscolari ecc., che, chirurgicamente
trattati, consentono
all'invalido, con
quoziente intellettivo spesso
elevato, di
passare dalla
carrozzella ad una deambulazione autonoma,
con o senza appoggio, ma con possibilità di recupero in campo lavorativo
più che notevoli;
le patologie
reumatoidi o
artrosiche, artropatie
emofiliche destruenti ecc.,
sufficientemente recuperate
con interventi
artoprotesici (singoli
o multipli),
che possono
portare ottimi
risultati, pur se non assoluti e definitivi;
i postumi di
interventi demolitivi post traumatici (amputazione) o
per patologie
varie ben
recuperate con
presidi ortopedici di elevata tecnologia;
gli esiti
di gravi
scoliosi e
altre patologie
vertebrali, chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche
se incompleto, recupero alla funzione.
È di
tutta evidenza che, in occasione di patologie così severe, il
grado di
invalidità, che non può certamente essere abbattuto, può,
però, diminuire in
percentuali comunque significative, anche se
spesso non complete e,
soprattutto, non definitive come nel caso del
fattore usura delle
strutture protesiche, del degrado biologico delle
strutture di
sostegno e degli
attivatori muscololegamentosi ecc.
Puntualizzata nei
su esposti
termini l'attribuzione
delle competenze alle
Commissioni mediche
del Tesoro
in adempimento
dell'art. 7,
del più
volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte di
questo Ministero
verificare l'applicabilità
della legge
n. 104/1992, con la
criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni giudicanti delle
A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilità tabellare delle
infermità invalidanti,
sottesa alla valutazione qualitativa dell'inserimento
lavorativo del
disabile. Si
intende, così,
confrontare la
valutazione espressa
in termini di
percentuale di invalidità rispetto a quella del grado di handicap.
Per evitare
di disporre
accertamenti sanitari
che potrebbero
apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante
risulti di recente
trattazione da parte delle Commissioni mediche di verifica,
si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle Aziende
U.S.L., si
debba -
in via preliminare, verificare se nei riguardi
dei soggetti richiedenti sia stata già riconosciuta, anche se
con diversa
terminologia diagnostica, la valutazione percentuale prevista per
l'inserimento lavorativo.
Nell'ipotesi, assai
frequente, in
cui chi chiede la valutazione dell'handicap
sia già in possesso del riconoscimento di invalidità o
di cecità
o di
sordomutismo, è opportuno parimenti procedere all'esame
dei precedenti
documentali archiviati,
stante la circostanza
che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente sono stati
diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali basati
sulle tabelle
indicative delle
percentuali, approvate con decreto del Ministero della sanità 5
febbraio 1992.
La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione
conclusiva" e tutti gli
atti trasmessi
all'Azienda U.S.L.,
dovranno essere
esaminati in
seduta collegiale
per l'espletamento delle attività devolute
alle Commissioni
mediche di verifica dall'art. 7, del più volte menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, tenendo presente
che il giudizio finale si fonda, oltre che
sulla correlazione
tra il
punteggio derivante dalla diagnosi funzionale
ed il
giudizio medico formulato in considerazione della capacità
lavorativa del
richiedente, anche
sul non
avviamento all'attività lavorativa
di soggetti per i
quali la stessa avrebbe comportato
rischi concreti per le loro condizioni di salute.
Da quanto
sopra discende
che l'handicap e il
suo grado (lieve, medio, grave
e gravissimo) sono,
quindi, chiaramente collegati, ma non
necessariamente coincidenti
con la
condizione e la misura di invalidità
civile, di
sordomutismo e
di cecità,
influendo il fattore soggettivo
nonchè quello
ambientale, tant'è
che due persone,
a parità
di categoria
e percentuale
di minorazione,
potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.
Al fine di consentire
un'applicazione sollecita delle disposizioni di
cui trattasi,
anche alla luce dei principi di buon andamento, i Direttori
provinciali dei
servizi vari
ed i
presidenti delle
Commissioni mediche
di verifica attiveranno ogni utile e necessaria iniziativa
per il
disbrigo degli incombenti perchè gli stessi non subiscano,
comunque, ritardi nelle procedure.
Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.
Roma, 7 maggio 2001
Il direttore generale
Bergamini |