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Serv. P.U.E.L. Roma,
Prot. 15700/
Circolare n. 1/2003
AI
PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
TRENTO
AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO
AL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
e, p. c.; ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
ROMA
AL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
ROMA
ALL’A.N.C.I.
ROMA
ALL’U.P.I.
ROMA
ALL’U.N.C.E.M.
ROMA
OGGETTO:
problematiche interpretative dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n.289.
L’articolo
34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disciplina, tra l’altro, la rideterminazione degli organici e le assunzioni di
personale negli enti locali. In particolare, l’ultima parte del comma 10, al
fine di introdurre una disciplina parzialmente diversa da quella delle altre
pubbliche amministrazioni, precisa che “per le regioni e le autonomie locali
….. si applicano le disposizioni di cui al comma 11”. Quest’ultima
disposizione ha come snodo fondamentale, ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
l’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza Unificata) con cui “sono fissati per le province e i comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali, e per
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l’anno 2003”. Agli stessi decreti è, altresì,
demandata la definizione dell’ambito applicativo, per le autonomie locali,
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 34,
relative alla rideterminazione degli organici degli
enti.
Tutto ciò premesso, in considerazione delle numerose richieste di parere
formulate da amministrazioni locali, l’applicazione delle richiamate
disposizioni ha formato oggetto, parallelamente all’attività preparatoria dei
previsti decreti, di esame congiunto con i rappresentanti del Dipartimento
della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M.. Si
ritiene opportuno fornire le risultanze dei predetti incontri allo scopo di
offrire agli enti locali un utile orientamento nella analisi delle
problematiche relative alla materia.
La legge finanziaria detta una disciplina sostanzialmente diversificata fra
gli enti che hanno rispettato per l’anno 2002 le regole del patto di stabilità
interno e quelli che non lo hanno fatto. Conseguentemente, è ribadita la
sostanziale diversità tra enti che sono obbligati a rispettare il patto di
stabilità ed enti esonerati.
Come sopra detto, saranno i sopracitati D.P.C.M. a fissare, per le province e i comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno per l’anno 2002 e per gli altri enti locali, i
criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003.
Per le assunzioni a tempo indeterminato è in ogni caso fatto salvo, ai sensi
del secondo periodo dello stesso comma 11, il ricorso alle procedure di
mobilità volontaria, nei limiti della pianta organica provvisoria o
eventualmente ridefinita. Per tale forma assunzionale,
pertanto, non esistono limitazioni, se non per gli enti che non hanno
rispettato nell’anno 2002 le disposizioni del patto di stabilità, per i quali
la facoltà di acquisizione del personale mediante mobilità è esercitabile nei limiti previsti dall’articolo 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale facoltà è esercitabile
anche se non sono stati ancora emanati i D.P.C.M.
previsti dallo stesso comma 11.
In merito deve, peraltro, rilevarsi che l’articolo 7 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, pubblicata sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003, ha introdotto nel
decreto legislativo n.165/2001 l’articolo 34-bis, il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante
gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, agli enti di cui
all’articolo 34, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001.
Conseguentemente, gli enti locali dovranno inviare tale comunicazione alle strutture
regionali e provinciali alle quali sono stati conferiti, a norma del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, funzioni e compiti in materia di
collocamento e politiche attive del lavoro. La comunicazione è necessaria al
fine di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, all’assegnazione del
personale collocato in disponibilità. Le pubbliche amministrazioni possono
procedere all’avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla sopracitata comunicazione. Il predetto articolo 34-bis,
così come peraltro precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1440/9/SP del 17 marzo 2003, non si riferisce alle ipotesi di
mobilità volontaria disciplinate dall’articolo 30 del d. lgs.
n.165/2001 e dai contratti collettivi.
I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale dovranno autocertificare il rispetto delle disposizioni relative
al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Si ritiene che tale potere certificativo faccia capo al responsabile degli uffici
finanziari dell’ente.
Fino all’emanazione dei precitati D.P.C.M. si
applicano le disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 34. Ne
deriva che, fino all’emanazione degli stessi, per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti e per le province che hanno rispettato il patto di
stabilità per l’anno 2002, nonché per gli altri enti locali, è fatto divieto
di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni
di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette.
Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti che non hanno rispettato per l’anno 2002 le regole del patto di
stabilità interno, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato,
rimane – come detto - confermata la disciplina prevista dall’articolo 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per le relative problematiche
interpretative si richiama la circolare di questa Amministrazione n.1/2002
del 4 marzo 2002 (in G.U. n.72 del 26 marzo 2002) .
Sono in ogni caso consentite, anche per gli enti che non hanno rispettato il
patto di stabilità per l’anno 2002, previa autocertificazione degli enti a
cura del responsabile dell’ufficio finanziario dell’ente, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali,
limitatamente alle ipotesi in cui il relativo onere sia interamente coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di
personale. Tale facoltà è, altresì, esercitabile,
con le suindicate limitazioni, anche nelle ipotesi
in cui il relativo trasferimento di fondi sia stato posto a carico della
regione.
Con i predetti D.P.C.M. sarà, altresì, definito per
le autonomie locali “l’ambito applicativo” dei commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo 34. Dette disposizioni per la generalità delle pubbliche
amministrazioni (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 3000
abitanti) prevedono l’obbligo della rideterminazione
delle dotazioni organiche sulla base dei principi dettati dal decreto
legislativo n.165/2001. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente fissate, mediante specifico atto ricognitivo,
in misura pari ai posti coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di
reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.
Il comma 12 dello stesso articolo 34, stabilisce che i termini di validità delle
graduatorie per le assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche che per
l’anno 2003 sono sottoposte a limitazioni delle assunzioni di personale, sono
prorogati di un anno. Pertanto, la vigenza triennale delle graduatorie,
prevista dal comma 4 dell’articolo 91 del decreto legislativo n.267/2000,
diviene quadriennale per gli enti per i quali la legge finanziaria 2003 ha
posto dei vincoli assunzionali .
Per le assunzioni a tempo determinato, nessun limite è posto relativamente ai
comuni inferiori ai 5000 abitanti, ai comuni con popolazione superiore ai
5000 abitanti e alle province che hanno rispettato il patto di stabilità, ai
consorzi, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di
comuni.
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 34, relativamente alle assunzioni di
personale a tempo determinato, sono poste delle limitazioni a carico
delle province e dei comuni che, pur essendovi tenuti, non hanno
rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002. Tali enti, per l’anno 2003,
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o con
convenzioni o alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 90% della spesa media annua sostenuta nel
triennio 1999-2001. Viene pertanto, abbattuta del 10% la spesa sostenuta
dagli enti ai predetti fini. Si ritiene opportuno precisare come la predetta
limitazione di spesa sia da riferire cumulativamente alle tre tipologie di
personale e non separatamente a ciascuna di esse. Ciò allo scopo di lasciare
alle singole amministrazioni la discrezionalità nella gestione di tale
personale, onde far fronte in modo ottimale alle mutevoli e contingenti
esigenze di servizio. In tale calcolo non va computata la spesa sostenuta ai
sensi dell’articolo 108 del T.U.E.L., finalizzata all’inserimento
negli enti della figura del direttore generale. Per quel che concerne le
spese relative alle assunzioni temporanee, alle convenzioni e alle
collaborazioni coordinate e continuative, attuative
di progetti finanziati da fondi statali, regionali o comunitari, si ritiene
che, ai fini in questione, per l’anno in corso, possa escludersi dal computo
la quota parte di spesa sostenuta con finanziamenti esterni espressamente
finalizzati ad assunzioni.
Peraltro, anche in tal caso, le spese con identica copertura finanziaria
sostenute nel triennio precedente non dovranno essere prese in considerazione
ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio.
In merito, deve, altresì, rilevarsi come non costituisca spesa per il
personale, e pertanto non può essere considerata rilevante ai fini della
determinazione dei limiti assunzionali, quella
relativa alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché quella concernente le assunzioni
per la copertura, a tempo determinato, dei posti di responsabili dei servizi
o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione; detta
spesa, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 110, non va computata tra i
costi del personale. Parimenti non va considerata la spesa relativa alle
assunzioni interinali di cui all’articolo 2 del C.C.N.L. del 14
settembre 2000.
Sono escluse dalle predette limitazioni sulle assunzioni a termine, ai sensi
del successivo comma 17, “le assunzioni di personale delle polizie municipali
nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite dalle regioni”. Deve premettersi che la norma è
applicabile solo a quegli enti che non hanno rispettato nell’anno 2002 il
patto di stabilità. Pertanto, la stessa deve interpretarsi nel senso che le
assunzioni che gli enti andranno ad effettuare a tal fine non devono in alcun
caso comportare l’inosservanza del patto di stabilità per l’anno 2003, mentre
la relativa spesa deve trovare piena copertura nel bilancio dell’ente. Ferma
restando la competenza dei comuni alla determinazione degli organici della
polizia municipale, devono essere rispettati gli eventuali parametri dettati
dalle regioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 marzo 1986,
n.65 (le regioni, possono “stabilire le norme generali per la istituzione del
servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni”).
Solo a tali condizioni risulta possibile derogare al limite di spesa posto
dal precedente comma 13.
Il comma 18, anch’esso applicabile agli enti locali, prevede che le procedure
di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003
sono sospese fino al 31 dicembre 2003. Risulta possibile, pertanto, ai sensi
dello stesso comma, prorogare fino al 31 dicembre 2003 i rapporti in essere
(già instaurati al 1.1.2003, data di entrata in vigore della finanziaria), al
fine di assicurare la continuità dei rapporti esistenti. Ovviamente il
personale destinatario della disposizione in questione è esclusivamente
quello che ha concluso o che concluderà, nel corso del 2003, con esito
favorevole, il corso di formazione e lavoro e non tutto il personale con cui
è stato stipulato il contratto. Si precisa, altresì, che i requisiti
richiesti per le procedure di riconversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, dei contratti di formazione e lavoro debbono essere
considerati al momento della scadenza del contratto a tempo determinato e non
al momento della futura trasformazione. Peraltro, la spesa relativa allo
stesso personale non concorre a determinare il tetto di quella di cui al
comma 13, riguardando una particolare categoria, destinata alla sistemazione
in ruolo, in quanto assunta ab origine nel quadro
della programmazione del fabbisogno di personale.
Per completezza, si segnala, altresì, il disposto dell’articolo 50, comma 5,
della stessa legge n.289/2002, che ha reso applicabile, nel rispetto delle
disposizioni relative al patto di stabilità, anche per l’anno 2003, la
preesistente normativa in tema di stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili.
Nel rappresentare l’opportunità che le note esplicative che precedono vengano
portate, per ogni utile contributo, all’attenzione degli enti locali,
rientranti nelle rispettive circoscrizioni, si richiama la particolare
attenzione sulle disposizioni recate dal comma 18 dell’articolo 29 della
legge in oggetto, in materia di patto di stabilità interno per gli enti
territoriali siti nelle regioni a statuto speciale.
IL CAPO DIPARTMENTO
( Malinconico )
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