S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
Deliberazione 31 maggio 2001

Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999, n. 70. (Deliberazione n. 16/2001)

Gazzetta Ufficiale n. 151 del  2 luglio 2001

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 febbraio 1999;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 ottobre 2000;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 ottobre 2000;
  Vista la circolare n. 3/2001 del Ministro per la funzione pubblica;
  Vista la deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51;

 

Delibera

di  emanare  le  seguenti  regole  tecniche in materia di telelavoro,
anche   con   riferimento   alla   rete   unitaria   delle  pubbliche amministrazioni,  alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela della sicurezza dei dati:

                

Regole tecniche per il telelavoro

 

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) amministrazioni   pubbliche:   le   amministrazioni   previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) documento  informatico  delle  pubbliche  amministrazioni:  la rappresentazione  informatica  di  atti,  fatti  e dati formati dalle amministrazioni   pubbliche   o,   comunque,   utilizzati   ai   fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;
    c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalità e le tecniche   previste   per   il   processo   di   identificazione   ed autenticazione certa degli addetti al telelavoro;
    d) postazione  di  telelavoro: l'insieme degli apparati hardware, software  e  di  rete  che  consentono lo svolgimento di attività di telelavoro;
    e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto di tipo hardware, software e di rete;
    f) sicurezza  dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.  70,  la  presente  deliberazione  fissa le regole tecniche per il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento  alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie  per  l'identificazione  e alla tutela della sicurezza dei dati.

  2.  Le  regole  tecniche  vengono  adeguate  alle  esigenze dettate dall'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche  e tecnologiche, con cadenza  almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

 

Art. 3
Progetto di telelavoro

  1.  Il progetto di telelavoro, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare:
    a) i  requisiti  della  postazione di telelavoro, con le relative tecnologie  ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
    b) le     modalità     di     connessione    quali    le    rete dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, Internet;
    c) le  tecniche  di  identificazione  e  di  autenticazione degli addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di identificazione,   in  relazione  a  quanto  previsto  dal  piano  di
sicurezza  generale dell'amministrazione ed agli aspetti di sicurezza specifici  del  progetto,  per l'accesso sia ai documenti informatici sia  alle  risorse  di rete dell'amministrazione di cui al successivo art. 5;
    d) le   applicazioni  informatiche  dell'amministrazione  o  rese disponibili    da    application    server    provider    per   conto dell'amministrazione;
    e) le  modalità  e  la periodicità delle verifiche di sicurezza adottate;
    f) gli  eventuali processi di automazione indotti dal progetto di telelavoro sulle procedure in atto;
    g) gli  interventi  di  formazione  del  personale  relativi agli aspetti tecnici;
    h) le  modalità  di  acquisizione, di utilizzo e di manutenzione delle tecnologie;
    i) la   tipologia  e  le  modalità  di  formazione,  gestione  e conservazione  dei  documenti  informatici, nel rispetto delle regole tecniche  di  cui  alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000;
    l) le   modalità   di  scambio  dei  documenti  informatici  con l'amministrazione  di  riferimento  e,  ove  previsto,  con  le altre amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati;
    m) l'eventuale  uso  della  firma  digitale,  nel  rispetto delle regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
    n) i   tipi   e  le  modalità  delle  verifiche  tecniche  delle prestazioni di telelavoro;
    o) gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza delle tecnologie e dei dati personali;
    p) le  modalità  di ripristino delle apparecchiature dedicate al telelavoro,  in  caso  di  guasti  o  anomalie,  nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attività;
    q) gli   aspetti   relativi  all'accessibilità  per  le  persone disabili  delle  tecnologie  hardware e software di cui al successivo art.  6,  con  particolare  riferimento  alle  interfacce  utente dei programmi applicativi relativamente alle attività compatibili con la disabilità  dell'operatore  ed  in  funzione  degli obiettivi che il progetto si prefigge;
    r) l'istituzione di centri per l'assistenza tecnica agli addetti, anche disabili, al telelavoro.

  2.  Il progetto di telelavoro deve contenere un'analisi dei costi e benefici attesi.  

 

Art. 4
§Requisiti  di  sicurezza dei documenti informatici delle tecnologie e dei dati personali

  1. In relazione alle caratteristiche del progetto di telelavoro, le amministrazioni definiscono le misure di sicurezza per le tecnologie, i  dati  personali  e  i documenti informatici, ai sensi dell'art. 10 delle  regole  tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000.

  2.  Le  azioni  da  intraprendere  in  ordine  alla sicurezza delle prestazioni di telelavoro devono essere tali da consentire almeno:
    a) l'identificazione    degli    addetti    al    telelavoro    e l'autorizzazione all'accesso delle risorse dell'amministrazione;
    b) la  tracciabilità delle operazioni di rilevanza significativa effettuate dagli addetti al telelavoro (aggiornamenti, cancellazioni, accessi a particolari risorse hardware e software).

  3. Le azioni di cui al precedente comma 2 non devono consentire:
    a) l'uso  indiscriminato  di Internet per il download di file non consentiti (file e programmi con una particolare estensione);
    b) l'accesso  alla  rete in orari differenti da quelli consentiti nell'ambito del piano di sicurezza;
    c) la  modifica  della  configurazione  hardware e software delle risorse di telelavoro.

  4.  Le  amministrazioni  adottano  adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni  ed integrazioni. Le misure minime per la sicurezza dei dati personali sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1999, n. 318.  

 

Art. 5
Identificazione degli addetti al telelavoro e tipologie di telelavoro

  1.  Il processo di identificazione degli addetti al telelavoro deve essere  conforme  almeno  alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TSEC e, laddove necessario ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni,  deve  prevedere  l'uso  della  firma digitale o della carta d'identità elettronica.

  2.  Nel  caso in cui il collegamento delle postazioni di telelavoro alla   rete  dell'amministrazione  avvenga  utilizzando  servizi  non erogati  dalla  rete  unitaria della pubblica amministrazione, devono essere previste opportune tecniche di crittografia che rendano sicuro il  canale  di  trasmissione,  ai fini dell'integrità e riservatezza delle informazioni.  

 

Art. 6
Accessibilità della strumentazione al personale disabile

  1.  Le  postazioni  di  telelavoro,  i programmi, la documentazione degli  strumenti  e dei servizi, le procedure di identificazione e di connessione  alla  rete  per  le  quali  sia ritenuto possibile e sia previsto  l'accesso alle persone con disabilità motoria e sensoriale devono  essere compatibili con le soluzioni tecniche e con gli ausili disponibili per metterle in condizione di operare.

 

    Roma, 31 maggio 2001

                                                                                                                                          Il presidente: Zuliani