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Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 17, comma 3)
1. Il
presente testo
unico disciplina
i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono
fatte salve le
condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi,
e da
ogni altra
disposizione.
Art.
2
Definizioni silpol
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo
di maternità"
si intende
l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende
l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternità;
c) per "congedo
parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo
per la
malattia del
figlio" si
intende l'astensione facoltativa dal lavoro
della lavoratrice
o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o
"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si
intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le
indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le
pubbliche amministrazioni,
ai trattamenti economici previsti, ai sensi
della legislazione
vigente, da
disposizioni normative
e contrattuali. I
trattamenti economici
non possono essere inferiori
alle predette indennità. silpol
Art.
3
Divieto di discriminazione
1. É
vietata qualsiasi
discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalità di assunzione
e qualunque sia il
settore o il ramo di attività, a tutti
i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento allo
stato matrimoniale o
di famiglia o di gravidanza, secondo
quanto previsto
dal comma
1 dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. É
vietata qualsiasi
discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di
orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
3. É
vietata qualsiasi
discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda
la retribuzione, la
classificazione professionale, l'attribuzione
di qualifiche
e mansioni
e la progressione
nella carriera, secondo
quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art.
4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
10)
1. In
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro,
in virtù
delle disposizioni del
presente testo unico, il datore di
lavoro può
assumere personale
con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo comma,
lettera b),
della legge 18 aprile
1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione
di personale
a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi
del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad
un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
3. Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore
di lavoro
che assume personale con contratto a tempo
determinato in
sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo,
é concesso
uno sgravio
contributivo del 50
per cento.
Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le
disposizioni del comma
3 trovano
applicazione fino al
compimento di un
anno di
età del figlio della lavoratrice o del lavoratore
in congedo
o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui al Capo XI, é
possibile procedere,
in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno
di accoglienza
del minore
adottato o in affidamento, all'assunzione
di personale
a tempo
determinato e
di personale temporaneo, per
un periodo massimo di
dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art.
5
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante
i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32,
il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato ai fini del
sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000, n. 53. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui
al decreto
legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
Capo II
Tutela della salute della lavoratrice
Art.
6
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 9)
1. Il
presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino
a sette mesi di età
del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 8.
2. La
tutela si
applica, altresì,
alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva
l'ordinaria assistenza
sanitaria e ospedaliera a carico del
Servizio sanitario
nazionale, le
lavoratrici, durante
la gravidanza, possono
fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con
esclusione dal
costo delle
prestazioni erogate, oltre
che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche
per la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di
prevenzione del
rischio fetale,
previste dal decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 1,
comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art.
7
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 12, comma 3)
1. É vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e
per la solidarietà sociale,
sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui
all'allegato A.
2. Tra
i lavori
pericolosi, faticosi
ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La
lavoratrice é addetta ad altre mansioni per il periodo per il
quale é previsto il divieto.
4. La lavoratrice é, altresì, spostata ad altre mansioni
nei casi in cui
i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza della lavoratrice, accertino
che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
della donna.
5. La
lavoratrice adibita a
mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando
la lavoratrice
non possa
essere spostata
ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, può disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo
di cui al presente
Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza
delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 é punita con l'arresto
fino a sei mesi.
Art.
8
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne,
durante la gravidanza, non possono svolgere attività in
zone classificate
o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero
esporre il
nascituro ad
una dose
che ecceda
un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. É
fatto obbligo
alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato
di gravidanza, non appena accertato.
3. É altresì
vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio
di contaminazione.
Art.
9
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo
restando quanto
previsto dal presente Capo, durante la gravidanza
é vietato
adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per
le appartenenti
alla Polizia di Stato,
gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al servizio
sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni.
3. Le
disposizioni di cui
al comma 1 si applicano al personale femminile
del corpo di polizia
penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art.
10
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti
salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti
agli articoli
16 e 17, comma
1, durante il periodo di gravidanza
e fino
a sette mesi
successivi al parto il personale militare
femminile non può
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da
determinarsi con
decreti adottati,
sentito il comitato consultivo
di cui
all'articolo 1,
comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della
difesa, di concerto con i
Ministri del
lavoro e
della previdenza
sociale e
delle pari opportunità
per il
personale delle
Forze armate, nonché con il Ministro
dei trasporti
e della navigazione
per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza
sociale e
delle pari opportunità
per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art.
11
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi
1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito
ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4,
comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza
e la salute delle
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione
ad agenti
fisici, chimici
o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici elaborate
dalla Commissione
dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21
del decreto legislativo 19
settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per la sicurezza sui
risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Art.
12
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora
i risultati della
valutazione di cui all'articolo 11, comma
1, rivelino
un rischio
per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, il
datore di
lavoro adotta
le misure
necessarie affinché l'esposizione al rischio
delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di
lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica
quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del
lavoro competente
per territorio, che può
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui
all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano
applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7,
commi 1 e 2.
4. L'inosservanza
della disposizione di
cui al comma 1 é punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. silpol
Art.
13
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con
il Ministro della
sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione
europea, concernenti la
valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o
la salute
delle lavoratrici e
riguardanti anche i movimenti, le posizioni
di lavoro,
la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici
e mentali
connessi con
l'attività svolta
dalle predette lavoratrici.
2. Con
la stessa
procedura di
cui al comma 1, si
provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma
1, nonché a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in
conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art.
14
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le
lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di
esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero
visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante
l'orario di lavoro.
2. Per
la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al
datore di
lavoro apposita istanza e successivamente presentano
la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di
effettuazione degli esami.
Art.
15
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto
non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme
le disposizioni
recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni,
nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Capo III
congedo di maternità
Art.
16
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. É vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi
precedenti la data
presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga
oltre tale
data, per
il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni
non goduti
prima del parto, qualora il parto avvenga
in data
anticipata rispetto
a quella presunta. Tali
giorni sono
aggiunti al
periodo di
congedo di maternità
dopo il parto.
Art.
17
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi
6, 7, 9 e 10)
1. Il
divieto é
anticipato a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in
lavori che, in relazione all'avanzato
stato di
gravidanza, siano
da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro
per il
lavoro e
la previdenza
sociale, sentite
le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del
primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto
di lavoro
é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. Il
servizio ispettivo del
Ministero del lavoro può disporre, sulla
base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del
Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 30
dicembre 1992,
n. 502, l'interdizione
dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione
di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio
stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi
complicanze della
gravidanza o
di preesistenti forme
morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di
lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non
possa essere
spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli
7 e 12.
3. L'astensione
dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 é disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell'accertamento
medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere
emanato entro
sette giorni
dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione
dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio
o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che
danno luogo all'astensione medesima.
5. I
provvedimenti dei servizi
ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art.
18
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 é punita con
l'arresto fino a sei mesi.
Art.
19
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione
della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, é considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, la pena prevista
per chiunque
cagioni ad
una donna,
per colpa,
l'interruzione della
gravidanza o un parto prematuro é aumentata se il fatto é commesso con
la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art.
20
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53,
art. 12, comma 2)
1. Ferma
restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno
la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la
data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
al parto, a
condizione che
il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale
o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro
attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro.
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali,
definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1.
Art.
21
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima
dell'inizio del
periodo di
divieto di lavoro di
cui all'articolo 16,
lettera a),
le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro
e all'istituto
erogatore dell'indennità di maternità il
certificato medico
indicante la
data presunta del parto.
La data
indicata nel
certificato fa
stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La
lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato di
nascita del
figlio, ovvero
la dichiarazione
sostitutiva, ai
sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Art.
22
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche
in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, ed é
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I
periodi di
congedo di
maternità devono essere computati nell'anzianità
di servizio
a tutti
gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima
mensilità o alla
gratifica natalizia e
alle ferie.
4. I
medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei
limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7
della legge
23 luglio 1991,
n. 223,
fermi restando i
limiti temporali di
fruizione dell'indennità
di mobilità.
I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei
mesi di
lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi
periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come
attività lavorativa,
quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari
requisiti.
6. Le
ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad
altro titolo
non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non
viene cancellata
dalla lista
di mobilità
ai sensi dell'articolo
9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,
in periodo
di congedo
di maternità,
rifiuta l'offerta di lavoro, di
impiego in opere o
servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione
professionale. silpol
Art.
23
Calcolo dell'indennità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli
effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile
scaduto ed
immediatamente precedente
a quello
nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al
suddetto importo va
aggiunto il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o
alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono
a formare
la retribuzione gli stessi elementi che vengono
considerati agli
effetti della
determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria
per le
indennità economiche di malattia.
4. Per
retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che
si ottiene
dividendo per
trenta l'importo
totale della
retribuzione del
mese precedente
a quello nel corso del
quale ha avuto inizio
il congedo. Qualora le
lavoratrici non abbiano svolto l'intero
periodo lavorativo
mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per
recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei
confronti delle
operaie dei
settori non agricoli,
per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui,
o per
contratto di
lavoro o
per la effettuazione
di ore
di lavoro
straordinario, l'orario medio
effettivamente praticato
superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si
ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui,
o per esigenze
organizzative contingenti dell'azienda
o per particolari
ragioni di carattere personale della lavoratrice,
l'orario medio
effettivamente praticato
risulti inferiore a
quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si
ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso.
Nei casi in cui i
contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una
settimana, un
orario di lavoro identico per i primi
cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno, l'orario
giornaliero é quello che si ottiene dividendo per sei
il numero
complessivo delle
ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli
emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso
in considerazione per il numero di
giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art.
24
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità
di maternità
é corrisposta anche
nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3,
lettere b) e c), che
si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli
articoli 16 e 17.
2. Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di
congedo di
maternità, sospese,
assenti dal
lavoro senza
retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono
ammesse al
godimento dell'indennità giornaliera
di maternità purché tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o
della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più
di sessanta giorni.
3. Ai
fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto
delle assenze
dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate
e riconosciute
dagli enti
gestori delle
relative assicurazioni sociali,
né del
periodo di congedo
parentale o di congedo per
la malattia
del figlio
fruito per
una precedente
maternità, né del periodo
di assenza fruito per accudire minori in affidamento,
né del
periodo di
mancata prestazione
lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi
sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all'inizio del
periodo di congedo
stesso, disoccupata e in godimento
dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera
di maternità
anziché all'indennità
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate
nel comma 4, ma
che non
é in godimento della
indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi
non soggette
all'obbligo dell'assicurazione
contro la
disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità, purché
al momento
dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi
più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto
e, nell'ultimo
biennio che
precede il suddetto periodo, risultino
a suo favore, nell'assicurazione
obbligatoria per le indennità
di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La
lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo
sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha
diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera
di maternità.
7. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
25
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per
i periodi
di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza
di rapporto
di lavoro,
alcuna anzianità
contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il
diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In
favore dei
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle
forme di
previdenza sostitutive
ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i
superstiti, i
periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli
articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto
di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione che il soggetto
possa far valere, all'atto della domanda, almeno
cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di
lavoro. La
contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni
di cui
all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la
vecchiaia ed
i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per
i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria
per l'invalidità e la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del
quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art.
26
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il
congedo di
maternità di
cui alla lettera c),
comma 1, dell'articolo 16
può essere richiesto
dalla lavoratrice che abbia adottato,
o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il
congedo deve
essere fruito
durante i
primi tre
mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art.
27
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n.
184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel
caso di
adozione e
di affidamento
preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo
III della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità
di cui al comma 1
dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato
abbia superato
i sei
anni e sino al
compimento della maggiore età.
2. Per
l'adozione e
l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice
ha, altresì,
diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente
al periodo
di permanenza
nello Stato
straniero richiesto per
l'adozione e
l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente
autorizzato che
ha ricevuto l'incarico
di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui
al comma 1 dell'articolo
26, nonché
la durata
del periodo di permanenza all'estero
nel caso
del congedo
previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
Congedo di paternità
Art.
28
Congedo di paternità
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro
per tutta la durata del congedo
di maternità
o per la parte residua
che sarebbe spettata
alla lavoratrice,
in caso
di morte o di grave
infermità della
madre ovvero
di abbandono,
nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre
lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione
ai sensi
dell'articolo 47
del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
29
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il
trattamento economico e
normativo é quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art.
30
Trattamento previdenziale
1. Il
trattamento previdenziale
é quello previsto dall'articolo 25.
Art.
31
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo
di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non
sia stato
chiesto dalla
lavoratrice, spetta,
alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il
congedo di
cui all'articolo 27,
comma 2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al
lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, é
riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
Congedo parentale
Art.
32
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e
3)
1. Per
ogni bambino,
nei primi suoi otto
anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del
comma 2 del presente
articolo.
Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di congedo di maternità
di cui
al Capo
III, per
un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre
lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al
comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori é elevato a undici mesi.
3. Ai
fini dell'esercizio
del diritto
di cui al comma 1, il genitore
é tenuto,
salvo casi
di oggettiva
impossibilità, a
preavvisare il
datore di
lavoro secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il
congedo parentale
spetta al
genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
33.
Prolungamento
del congedo
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 20)
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore
con handicap
in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto
al prolungamento fino a
tre anni del congedo parentale a condizione
che il
bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In
alternativa al
prolungamento del
congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all'articolo 32. Il
prolungamento di
cui al
comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo
parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art.
34
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per
i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori
é dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo
complessivo tra
i genitori
di sei
mesi.
L'indennità é calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica
il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all'articolo 33.
3. Per
i periodi
di congedo
parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto
a quanto
previsto ai
commi 1
e 2 é dovuta un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo
di pensione
a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria. Il reddito é determinato secondo
i criteri
previsti in
materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6
e 7.
Art.
35
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi
di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo
di cui
all'articolo 34, commi
1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa.
Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi
di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo
come valore
retributivo per
tale periodo
il 200 per cento del
valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con
versamento dei
relativi contributi
secondo i
criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per
i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti
ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene
corrisposta alcuna
retribuzione nei
periodi di
congedo parentale, sussiste
il diritto, per la parte differenziale mancante alla
misura intera
o per
l'intera retribuzione
mancante, alla
contribuzione figurativa
da accreditare secondo
le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli
oneri derivanti
dal riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui al comma
3, per
i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il
predetto periodo.
5. Per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle forme
di previdenza
sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria
per l'invalidità,
la vecchiaia e
i superstiti, i
periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti
a quelli
che danno
luogo al
congedo parentale,
collocati temporalmente
al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere
riscattati, nella
misura massima
di cinque
anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive
modificazioni, a
condizione che i richiedenti possano far
valere, all'atto
della domanda, complessivamente almeno cinque anni
di contribuzione
versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Art.
36
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta
anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, é
elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora,
all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra
i sei
e i dodici
anni, il congedo parentale é
fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Art.
38
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente
Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
Capo VI
Riposi e permessi
Art.
39
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il
datore di
lavoro deve consentire
alle lavoratrici madri, durante il primo anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante
la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro é inferiore a sei ore.
2. I periodi
di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I
periodi di
riposo sono
di mezz'ora
ciascuno quando la
lavoratrice fruisca
dell'asilo nido
o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro
nell'unità produttiva
o nelle
immediate vicinanze di essa.
Art.
40
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi
di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della
madre.
Art.
41
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono
essere utilizzate anche dal padre.
Art.
42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino
al compimento
del terzo
anno di vita del
bambino con handicap in
situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del
periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore
padre hanno diritto ai
permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi sono fruibili anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età
del figlio con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore
padre hanno diritto ai
permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20
della legge
8 marzo 2000,
n. 53, detti permessi,
fruibili anche
in maniera continuativa
nell'ambito del mese, spettano
a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e
i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e
con il congedo per la malattia del figlio.
5. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo
la loro
scomparsa, uno
dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano
titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi
1, 2
e 3, della medesima
legge per l'assistenza del figlio, hanno
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 8 marzo
2000, n.
53, entro sessanta
giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo é
coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di
lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale.
Detto importo é rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla
base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per
le famiglie
di operai e impiegati. L'indennità é corrisposta dal
datore di
lavoro secondo
le modalità
previste per
la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella
denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non é prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternità, l'indennità di cui al presente comma é corrisposta con le
modalità di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori non
può superare
la durata
complessiva di due
anni; durante il periodo di
congedo entrambi
i genitori
non possono
fruire dei benefici di
cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le
disposizioni di
cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I
riposi, i
permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
43
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per
i riposi
e i permessi di cui al
presente Capo é dovuta un'indennità,
a carico
dell'ente assicuratore,
pari all'intero
ammontare della
retribuzione relativa ai
riposi e
ai permessi medesimi. L'indennità
é anticipata
dal datore
di lavoro ed é portata a
conguaglio con
gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 5.
Art.
44
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai
periodi di
riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo
42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art.
45
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli
articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le
disposizioni di cui
all'articolo 42 si applicano anche in caso
di adozione e di
affidamento di
soggetti con handicap
in situazione di gravità.
Art.
46
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 é punita
con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
Congedi per la malattia del figlio
Art.
47
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30,
comma 5)
1. Entrambi
i genitori,
alternativamente, hanno
diritto di astenersi
dal lavoro
per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni.
2. Ciascun
genitore, alternativamente,
ha altresì
diritto di astenersi dal
lavoro, nel
limite di
cinque giorni
lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per
fruire dei congedi di
cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare
il certificato
di malattia
rilasciato da
un medico specialista
del Servizio
sanitario nazionale
o con
esso convenzionato.
4. La
malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe,
a richiesta
del genitore,
il decorso delle ferie
in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai
congedi di
cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
Art.
48
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I
periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6
e 7.
Art.
49
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio é
dovuta la contribuzione figurativa
fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo
25.
2. Successivamente
al terzo
anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo
anno, é
dovuta la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma
2.
3. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art.
50
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il
congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta
anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, é
elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora,
all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia
del bambino é fruito
nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo
familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
Art.
51
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti
a presentare
una dichiarazione rilasciata
ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non
sia in
congedo negli
stessi giorni per il medesimo motivo.
Art.
52
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente
Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
Capo VIII
Lavoro notturno
Art.
53
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. É vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice
o il
lavoratore che
sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai
sensi dell'articolo
5, comma
2, lettera c), della legge 9 dicembre
1977, n.
903, non
sono altresì
obbligati a prestare lavoro notturno
la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
Capo IX
Divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro
Art.
54
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31,
comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le
lavoratrici non
possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro
previsti dal Capo III,
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il
divieto di
licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, é tenuta a presentare al datore di lavoro
idonea certificazione
dalla quale
risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa
grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é
addetta;
c) di ultimazione
della prestazione per la quale la lavoratrice é
stata assunta
o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito
negativo della
prova; resta
fermo il divieto di discriminazione
di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
4. Durante il
periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa
l'attività dell'azienda
o del
reparto cui essa é
addetta, sempreché il
reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì
essere collocata in mobilità a seguito di
licenziamento collettivo
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il
licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, é nullo.
6. É altresì nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale
e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In
caso di
fruizione del
congedo di
paternità, di
cui all'articolo 28,
il divieto
di licenziamento si
applica anche al padre lavoratore
per la durata del congedo stesso e si estende fino al
compimento di
un anno
di età
del bambino. Si
applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza
delle disposizioni
contenute nel
presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da lire
due milioni a lire cinque
milioni. Non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e
di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del
congedo di maternità e di paternità.
Art.
55
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
18, comma 2)
1. In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
cui é
previsto, a
norma dell'articolo
54, il
divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza,
e dalla
lavoratrice o dal
lavoratore durante il
primo anno
di vita
del bambino
o nel primo anno di accoglienza
del minore
adottato o
in affidamento, deve
essere convalidata dal servizio
ispettivo del
Ministero del
lavoro, competente per
territorio. A
detta convalida
é condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel
caso di
dimissioni di
cui al presente articolo,
la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art.
56
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti
dal Capo II e III, le
lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e,
salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove
erano occupate
all'inizio del
periodo di gravidanza o
in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino
al compimento
di un anno di età del
bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli
altri casi
di congedo,
di permesso
o di
riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto
alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della
richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno
altresì diritto
di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano fino
a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo X
Disposizioni speciali
Art.
57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma
restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente
testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni pubbliche
con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n.
230, o
con contratto
di lavoro temporaneo, di
cui alla
legge 24 giugno
1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità
prevista dal presente testo unico per
i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i
relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle
lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì
quanto previsto
dall'articolo 24, con
corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione
pubblica presso cui si é svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Art.
58
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2
e 3)
1. Le
assenze dal
servizio per
motivi connessi allo
stato di maternità, disciplinate
dal presente testo unico, non pregiudicano la
posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli
articoli 16 e 17, sono validi a
tutti gli
effetti ai fini
dell'anzianità di servizio. Gli
stessi periodi
sono computabili
ai fini
della
progressione di
carriera, salva
la necessità
dell'effettivo compimento nonché
del completamento
degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di
servizio presso
enti o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il
personale militare che
si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia
del figlio é
posto in
licenza straordinaria per
motivi privati,
equiparata a tutti gli effetti a
quanto previsto
agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza
é computabile, ai
fini della progressione di carriera, nei limiti
previsti dalla
disciplina vigente
in materia di documenti caratteristici
degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo
massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Art.
59
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le
lavoratrici addette
ad industrie e
lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale,
di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate
a norma
della lettera
b) del
comma 3 dell'articolo
54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento,
sempreché non si
trovino in periodo di congedo di
maternità, alla
ripresa dell'attività
lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle
lavoratrici e
ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia
contributiva.
3. Alle
straniere titolari
di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale é riconosciuta l'assicurazione
di maternità, ai sensi della lettera d),
comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.
60
Lavoro
a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In
attuazione di
quanto previsto
dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e, in
particolare, del principio di non discriminazione,
la lavoratrice
e il
lavoratore a tempo parziale beneficiano
dei medesimi
diritti di
un dipendente a tempo
pieno comparabile, per
quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico.
Il relativo
trattamento economico
é riproporzionato in
ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la
lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano
concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a
tempo pieno per un
periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, é
assunta a riferimento la base di calcolo
più favorevole
della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo
23, comma 4.
3. Alle
lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
Art.
61
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3)
1. Le
lavoratrici e
i lavoratori a
domicilio hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di
cui agli
articoli 6,
comma 3, 16, 17, 22,
comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante
il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui
all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento
del salario medio
contrattuale giornaliero, vigente
nella provincia per
i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa
industria.
3. Qualora,
per l'assenza
nella stessa
provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni,
non possa farsi riferimento al salario
contrattuale provinciale di
cui al comma 2, si farà
riferimento alla
media dei salari
contrattuali provinciali vigenti per
la stessa
industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si
farà riferimento
alla media
dei salari provinciali
vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per
i settori
di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che
occupano lavoratori
interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si
prenderà a riferimento il
salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia
per i
lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta
maggiori caratteri di affinità.
5. La
corresponsione dell'indennità di
cui al
comma 2
é subordinata alla
condizione che, all'inizio
del congedo
di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art.
62
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3)
1. Le
lavoratrici e
i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3
e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
2. Per
il personale
addetto ai
servizi domestici
familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo
finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403.
Art.
63
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 45, comma 21)
1. Le
prestazioni di
maternità e
di paternità
di cui alle presenti disposizioni per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono
corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui
all'articolo 1,
comma 6
del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980,
n. 33,
con gli
stessi criteri
previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le
lavoratrici e
i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato
iscritti o
aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione
che risultino
iscritti nei
predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. É
consentita l'ammissione
delle lavoratrici e dei lavoratori alle
prestazioni di maternità
e di
paternità, mediante
certificazione di
iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946,
n. 212,
e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato le prestazioni
per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV,
V e
VI sono
calcolate sulla
base della retribuzione di cui all'articolo
12 della
legge 30 aprile
1969, n. 153,
prendendo a riferimento il
periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo.
5. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di
cui al
comma 6, le
prestazioni per i congedi, riposi e
permessi sono
determinate sulla base
della retribuzione fissata secondo
le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica
27 aprile 1968,
n. 488,
ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio
convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai
fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo
importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non
sia superato
da quello
spettante nelle
singole province in applicazione
dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni.
7. Per
le lavoratrici
e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare
della retribuzione media é stabilito in misura pari a quella di cui al
comma 5.
Art.
64
Collaborazioni
coordinate e continuative
1. In
materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui
all'articolo 2,
comma 26
della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si
applicano le disposizioni di cui al
comma 16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Ai
sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al
comma 16,
quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n.
449, avviene
nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
Art.
65
Attività socialmente utili
(decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e
17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le
lavoratrici e
i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n.
468, e successive
modificazioni, impegnati in attività
socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di
paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di
cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle
lavoratrici e
ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono
vantare una
precedente copertura
assicurativa ai
sensi dell'articolo 24,
per i periodi di
congedo di
maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità
pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto
dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono
rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del
Fondo per
l'occupazione di
cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio
1993, n.
236, o del soggetto
finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il
diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in
corso o prorogate
al termine
del periodo di congedo
di maternità e di paternità.
4. Alle
lavoratrici e
ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori
socialmente utili sono
riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno
é erogato anche per i
permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto
previsto all'articolo
42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo XI
Lavoratrici autonome
Art.
66
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici
agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle
lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane
ed esercenti
attività commerciali
di cui alle leggi 26 ottobre
1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,
n. 613, e alle
imprenditrici agricole a titolo principale, é corrisposta una indennità
giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto
calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art.
67
Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità
di cui all'articolo 66
viene erogata dall'INPS a seguito di
apposita domanda
in carta
libera, corredata
da un certificato
medico rilasciato
dall'azienda sanitaria
locale competente per
territorio, attestante
la data
di inizio
della gravidanza e quella presunta del parto ovvero
dell'interruzione della gravidanza spontanea
o volontaria
ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di
maternità di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per
tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione
che questo non abbia
superato i sei anni di età, secondo quanto
previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto
all'articolo 27.
3. L'INPS
provvede d'ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari.
Art.
68
Misura dell'indennità
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle
coltivatrici dirette, colone
e mezzadre
e alle imprenditrici agricole é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
del parto
e per
i tre mesi successivi
alla stessa, una
indennità giornaliera
pari all'80
per cento
della retribuzione minima giornaliera
per gli
operai agricoli a tempo indeterminato, come
prevista dall'articolo
14, comma
7, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle
lavoratrici autonome,
artigiane ed esercenti
attività commerciali é
corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e
per i
tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto,
una indennità
giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo
1 del
decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma
del medesimo articolo 1.
3. In
caso di
interruzione della
gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi
previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, verificatasi
non prima del terzo mese di gravidanza,
su certificazione medica rilasciata
dall'azienda sanitaria locale
competente per
territorio, é
corrisposta una
indennità giornaliera calcolata
ai sensi
dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art.
69
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle
lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a
decorrere dal
1 gennaio 2000,
é esteso il diritto
al congedo parentale di
cui all'articolo 32,
compreso il relativo trattamento economico,
limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
Libere professioniste
Art.
70
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di
previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo
unico, é corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità
di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento
di cinque
dodicesimi del
reddito percepito e
denunciato ai
fini fiscali dalla
libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In
ogni caso
l'indennità di cui al
comma 1 non può essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari
all'80 per
cento del
salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge
26 settembre 1981,
n. 537,
e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma
del medesimo articolo.
Art.
71
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità
di cui
all'articolo 70
é corrisposta,
indipendentemente dall'effettiva
astensione dall'attività,
dalla competente cassa
di previdenza
e assistenza
per i liberi professionisti,
a seguito
di apposita
domanda presentata
dall'interessata a
partire dal
compimento del
sesto mese
di gravidanza ed
entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La
domanda, in
carta libera,
deve essere
corredata da
certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del
parto, nonché dalla
dichiarazione redatta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante
l'inesistenza del
diritto alle indennità
di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità
di maternità
spetta in misura intera anche nel caso
in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per
motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5
e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le
competenti casse
di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art.
72
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità
di cui
all'articolo 70
spetta altresì
per l'ingresso del bambino
adottato o
affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La
domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa
di previdenza
e assistenza
per i liberi
professionisti entro
il termine
perentorio di
centottanta giorni dall'ingresso
del bambino
e deve
essere corredata
da idonee
dichiarazioni, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.
445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità
di maternità
per qualsiasi
altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.
3. Alla
domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento.
Art.
73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In
caso di
interruzione della
gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi
previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, verificatasi
non prima del terzo mese di gravidanza,
l'indennità di cui all'articolo 70 é corrisposta nella misura
pari all'80
per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La
domanda deve
essere corredata
da certificato
medico, rilasciato dalla
U.S.L. che
ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante
il giorno
dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e
deve essere
presentata alla
competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione
della gravidanza.
Capo XIII
Sostegno alla maternità e alla paternità
Art.
74
Assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per
ogni figlio nato dal 1
gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data,
alle donne
residenti, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso
di carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998,
n. 286,
che non
beneficiano dell'indennità di
cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico,
é concesso
un assegno
di maternità
pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai
trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno é concesso dai comuni nella misura prevista
alla data del parto, alle
condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare
gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno
di maternità
di cui
al comma
1, nonché
l'integrazione di cui al
comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non
superiori ai
valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,
pari a
lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti.
5. Per
nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico
é riparametrato
sulla base
della scala di equivalenza prevista
dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora
il trattamento
della maternità
corrisposto alle
lavoratrici che godono di
forme di tutela economica della maternità diverse
dall'assegno istituito
al comma
1 risulti
inferiore all'importo di
cui al medesimo comma
1, le lavoratrici interessate possono
avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo
dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno
di cui
al comma 1, ferma
restando la titolarità concessiva in
capo ai
comuni, é erogato dall'INPS sulla base dei dati
forniti dai
comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del
bilancio e
della programmazione
economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per
l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali
decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se
non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
11. Per
i procedimenti di
concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio
1999 al 30 giugno 2000 continuano ad
applicarsi le
disposizioni di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Per
i procedimenti di
concessione dell'assegno di
maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al
31 dicembre 2000
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art.
75
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi
per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternità, é
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio
2000, un assegno
di importo
complessivo pari a
lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la
quota differenziale
rispetto alla
prestazione complessiva
in godimento se
questa risulta
inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a)
quando la
donna lavoratrice
ha in
corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale o economica della maternità e
possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare;
b)
qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto
a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attività lavorativa, così come individuate
con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia
superiore a
nove mesi.
Con i
medesimi decreti é
altresì definita la
data di
inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c)
in caso
di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante
il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre
mesi di
contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai
trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno
di cui al comma 1 é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei
mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4. L'importo
dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con
i decreti
di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se
non ancora
concesso o
erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del
bilancio e
della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV
Vigilanza
Art.
76
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al
rilascio dei
certificati medici di
cui al presente testo unico, salvo
i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del
Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i
certificati siano redatti da medici diversi da quelli di
cui al comma 1, il
datore di lavoro o l'istituto presso il quale la
lavoratrice é
assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i
certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla
lavoratrice interessata.
3. I
medici dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti
i documenti
occorrenti per l'applicazione del presente testo
unico sono
esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie
e natura.
Art.
77
Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità
competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal
presente testo
unico e
ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei
Capi XI, XII e
XIII, é demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La
vigilanza in
materia di controlli
di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio
sanitario nazionale.
Capo XV
Disposizioni in materia di oneri contributivi
Art.
78
Riduzione degli oneri di maternità
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con
riferimento ai
parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente
al 1 luglio
2000 per
i quali é
riconosciuta dal
vigente ordinamento
la tutela
previdenziale obbligatoria, il
complessivo importo
della prestazione
dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3
milioni se il predetto complessivo
importo risulta
pari o superiore a
tale valore, é posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei
decreti di
cui al
comma 2
dell'articolo 49
della legge 23
dicembre 1999,
n. 488,
sono ridotti gli oneri contributivi per maternità,
a carico
dei datori
di lavoro,
per 0,20
punti
percentuali.
2. Gli
oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro
del settore
dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono
ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo
della quota
di cui
al comma
1 é rivalutato al 1 gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo
per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art.
79
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
privato e
in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, é dovuto dai datori di
lavoro un
contributo sulle
retribuzioni di tutti
i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento
sulla retribuzione
per il
settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento
sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi,
proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento
sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e
servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03
per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati
agricoli. Il contributo é calcolato, per gli operai
a tempo
indeterminato secondo
le disposizioni
di cui al decreto-legge 22
dicembre 1981,
n. 791,
convertito dalla
legge 26 febbraio 1982,
n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni
del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
e per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari prendendo a riferimento
i salari medi
convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento
per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 418.
2. Per
gli apprendisti
é dovuto
un contributo
di lire
32 settimanali.
3. Per i
giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani
"Giovanni Amendola"
é dovuto
un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In
relazione al
versamento dei contributi di cui al presente articolo,
alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne
il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai
contributi obbligatori.
5. Con
decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il
lavoro e
la previdenza sociale,
di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti
dal presente articolo può
essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative
gestioni.
Art.
80
Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per
il finanziamento
dell'assegno di
maternità di
cui all'articolo 74 é
istituito un
Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la
cui dotazione é
stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine
sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative
somme, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
Art.
81
Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e
discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 é posto a carico
dello Stato.
Art.
82
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n.
488, art. 49, comma 1)
1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI,
si provvede
con un
contributo annuo di
lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia
e superstiti
per le
gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività
commerciali.
2. Al
fine di
assicurare l'equilibrio delle singole
gestioni previdenziali, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del
tesoro, sentito
il consiglio
di amministrazione dell'INPS,
con proprio
decreto stabilisce
le variazioni dei
contributi di cui al
comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive
indennità.
Art.
83
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488,
art. 49, comma 1)
1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto
a casse di previdenza e
assistenza per i
liberi professionisti. Il contributo é annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei
contributi dovuti
in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, e successive modificazioni.
2. A
seguito della
riduzione degli
oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con i
decreti di cui al
comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento
che preliminarmente
consideri una
situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato che
le singole casse
di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti
abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione
della contribuzione
o la
totale eliminazione di
detto contributo, sentito
il parere dei consigli di amministrazione delle casse.
Art.
84
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici
coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per
i soggetti
che non
risultano iscritti
ad altre forme obbligatorie,
il contributo
alla gestione
separata di
cui all'articolo 2, comma
26, della
legge 8 agosto 1995,
n. 335, é elevato di
una ulteriore
aliquota contributiva
pari a 0,5 punti percentuali,
per il
finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione
agli stessi
anche della
tutela relativa
alla maternità.
Capo XVI
Disposizioni finali
Art.
85
Disposizioni in vigore
1. Restano
in vigore,
in particolare, le
seguenti disposizioni legislative, fatte
salve le
disapplicazioni disposte dai contratti collettivi
ai sensi
dell'articolo 72,
comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto
del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo
157-sexies del
decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la
lettera c)
del comma 2
dell'articolo 5 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile
1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis
del decreto-legge
30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto
1987, n.
325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo
3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma
2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197;
r) il comma 2, seconda
parte, dell'articolo
5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7
e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma
16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma
2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3
dell'articolo 34 e il comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del
comma 5
dell'articolo 1
del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135;
aa) la lettera e) del
comma 2,
dell'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma
1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
limitatamente alla previsione
del termine
di sei
mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli
5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo
32, il comma 6
dell'articolo 41 e
il comma
3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg)
il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano
in vigore,
in particolare, le
seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad
eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo
20-quinquies e il
comma 2 dell'articolo
25-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l'articolo 14 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 1994,
n. 439,
fino al
momento della
sua abrogazione così
come prevista
dalla lettera
c) del
comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell'articolo
1 del decreto del
Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo
6 del
decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile
1999, n. 224;
o) il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n.
553;
r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile
2000.
Art.
86
Disposizioni
abrogate
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n.
546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate,
in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo
comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b),
dell'articolo 5;
gli articoli 6, 6-bis,
6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del
comma 3
dell'articolo 31 e
l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole
"e gli articoli 6 e
7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche
agli affidatari di cui
al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4
maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 232, così come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo
8 del decreto-legge
29 marzo 1991,
n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e
3 dell'articolo
14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi
2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e
l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto
dalla lettera
dd) dell'articolo 85
del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo
2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate
le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11
e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
Art.
87
Disposizioni
regolamentari di attuazione
1. Fino
all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione del
presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17,
comma 1,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, salvo quanto
stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le
disposizioni del citato
decreto del
Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026,
che fanno riferimento alla disciplina
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite
alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art.
88
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto
legislativo entra
in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta
ufficiale degli
atti normativi
della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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