S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Decreto
26 marzo
2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra disposizione.

 

Art. 2
Definizioni
silpol
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:
        a) per   "congedo   di   maternità"   si   intende  l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
        b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
        c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
        d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intende l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
        e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2.  Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori alle predette indennità. silpol

 

Art. 3
Divieto di discriminazione

1.  É  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2.  É  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3.  É  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella carriera,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 

Art. 4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro,  in  virtù  delle  disposizioni del presente testo unico, il datore  di  lavoro  può  assumere  personale  con  contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi  del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in congedo,  é  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al compimento  di  un  anno  di  età del figlio della lavoratrice o del lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI,  é  possibile  procedere,  in  caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento, all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

 

Art. 5
Anticipazione del trattamento di fine rapporto

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32,  il  trattamento  di fine rapporto può essere anticipato ai fini del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni,  possono  prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

 

Capo II
Tutela della salute della lavoratrice

Art. 6
Tutela della sicurezza e della salute

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino  a  sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2.  La  tutela  si  applica,  altresì,  alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternità, in funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale, previste  dal  decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

 

Art. 7
Lavori vietati

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. É vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di  pesi,  nonché  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri della  sanità  e  per  la  solidarietà  sociale,  sentite  le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3.  La  lavoratrice é addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale é previsto il divieto.
4. La lavoratrice é, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,  nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per  territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 é punita con l'arresto fino a sei mesi.

 

Art. 8
Esposizione a radiazioni ionizzanti

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attività che potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2.  É  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3.  É altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

 

Art. 9
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale

(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la gravidanza  é  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

 

Art. 10
Personale militare femminile

(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale militare  femminile  non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari opportunità  per  il  personale  delle  Forze armate, nonché con il Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.

 

Art. 11
Valutazione dei rischi

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni, comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

 

Art. 12
Conseguenze della valutazione

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie affinché  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 
2
. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del   lavoro   competente   per   territorio,   che   può   disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 é punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. silpol

 

Art. 13
Adeguamento alla disciplina comunitaria

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici  e  mentali  connessi  con  l'attività  svolta dalle predette lavoratrici.
2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma  1,  nonché  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

 

Art. 14
Controlli prenatali

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

 

Art. 15
Disposizioni applicabili

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Capo III
congedo di maternità

Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. É vietato adibire al lavoro le donne:
        a) durante  i  due  mesi  precedenti  la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
        b) ove   il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
        c) durante i tre mesi dopo il parto;
        d) durante  gli  ulteriori  giorni  non  goduti  prima del parto, qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a quella presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di maternità dopo il parto.

 

Art. 17
Estensione del divieto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1.  Il  divieto  é  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto  di  lavoro  é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, l'interdizione dal lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o  più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
        a) nel   caso   di   gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
        b) quando  le  condizioni  di  lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
        c) quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 é disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il provvedimento   dovrà   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della propria  attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

 

Art. 18
Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 é punita con l'arresto fino a sei mesi.

 

Art. 19
Interruzione della gravidanza

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, é considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa, l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro é aumentata se il fatto é commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

 

Art. 20
Flessibilità del congedo di maternità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le  lavoratrici  hanno  la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  i  Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

 

Art. 21
Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennità  di maternità  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante qualsiasi errore di previsione.
2.  La  lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 22
Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di  maternità,  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio  1980,  n. 33, ed é comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3.  I  periodi  di  congedo  di  maternità devono essere computati nell'anzianità  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli relativi  alla  tredicesima  mensilità  o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7  della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  fermi  restando i limiti temporali  di  fruizione  dell'indennità  di  mobilità.  I medesimi periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella   carriera,  come  attività  lavorativa,  quando  i  contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilità  ai  sensi dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,  in  periodo  di  congedo  di  maternità,  rifiuta l'offerta di lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. silpol

 

Art. 23
Calcolo dell'indennità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennità economiche di malattia.
4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
        a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  la effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
        b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingenti dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,  l'orario  giornaliero é quello che si ottiene dividendo per sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente stabilite;
        c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

 

Art. 24
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1.  L'indennità  di  maternità  é  corrisposta anche nei casi di risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di   congedo   di  maternità,  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento dell'indennità  giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative assicurazioni  sociali,    del  periodo  di congedo parentale o di congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente maternità,  né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,    del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in godimento    dell'indennità    di    disoccupazione,    ha   diritto all'indennità  giornaliera  di  maternità  anziché  all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4,  ma  che  non  é  in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la disoccupazione,  ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché  al  momento  dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi  più  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo, risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

Art. 25
Trattamento previdenziale

(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

1.  Per  i  periodi  di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianità  contributiva pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidità  e  la vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 

Art. 26
Adozioni e affidamenti

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1.  Il  congedo  di  maternità  di  cui  alla lettera c), comma 1, dell'articolo  16  può  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della lavoratrice.

 

Art. 27
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato   abbia   superato   i   sei   anni  e  sino  al  compimento della maggiore età.
2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice  ha,  altresì,  diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1  dell'articolo  26,  nonché  la  durata  del periodo di permanenza all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente articolo.

 

Capo IV
Congedo di paternità

Art. 28
Congedo di paternità

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la  durata  del  congedo  di  maternità  o  per la parte residua che sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave infermità  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonché  in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 29
Trattamento economico e normativo

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

1.  Il  trattamento  economico  e  normativo é quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

 

Art. 30
Trattamento previdenziale

1
.  Il  trattamento  previdenziale é quello previsto dall'articolo 25.

 

 Art. 31
Adozioni e affidamenti

1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime condizioni, al lavoratore.
2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, é riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

 

Capo V
Congedo parentale

Art. 32
Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalità stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci mesi,  fatto salvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
        a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo di maternità  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
        b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
        c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori é elevato a undici mesi.
3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il genitore  é  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalità e i criteri definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

 

 

Art. 33.

Prolungamento del congedo

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore  con  handicap  in  situazione  di gravità accertata ai sensi dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

 

Art. 34
Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici  e ai lavoratori é dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,  un'indennità  pari al 30 per cento della retribuzione, per un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.
L'indennità é calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32 ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 é dovuta un'indennità  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito é determinato secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

 

Art. 35
Trattamento previdenziale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facoltà  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attività lavorativa.

 

Art. 36
Adozioni e affidamenti

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, é elevato a sei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia  un'età  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedo parentale  é  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Art. 38
Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Capo VI
Riposi e permessi

Art. 39
Riposi giornalieri della madre

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri, durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo, anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore.
2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea, istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unità  produttiva  o  nelle immediate vicinanze di essa.

 

Art. 40
Riposi giornalieri del padre

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
        a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
        b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
        c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
        d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

 

Art. 41
Riposi per parti plurimi

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

 

 Art. 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con handicap  in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con  handicap  in  situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con  handicap  in  situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53, detti permessi,  fruibili  anche  in maniera  continuativa nell'ambito del mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto  con  handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire  un'indennità  corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo é coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto  importo é rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennità é corrisposta dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalità  previste  per  la corresponsione  dei  trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo dell'indennità  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non é prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non  può  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

 

Art. 43
Trattamento economico e normativo

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo é dovuta un'indennità,  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi medesimi.  L'indennità  é  anticipata  dal  datore  di lavoro ed é portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

 

Art. 44
Trattamento previdenziale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Art. 45
Adozioni e affidamenti

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in situazione di gravità.

 

Art. 46
Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 é punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

 Capo VII
Congedi per la malattia del figlio

Art. 47
Congedo per la malattia del figlio

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresì  diritto di astenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso convenzionato.
4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

 

Art. 48
Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

 

Art. 49
Trattamento previdenziale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al compimento  dell'ottavo  anno,  é  dovuta  la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

 

Art. 50
Adozioni e affidamenti

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, é elevato a sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia  un'età  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia  del  bambino é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

 

Art. 51
Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  una dichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per il medesimo motivo.

 

Art. 52
Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Capo VIII
Lavoro notturno

 

Art. 53
Lavoro notturno

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1.  É vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2, lettera c), della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,  non  sono  altresì obbligati a prestare lavoro  notturno  la  lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

Capo IX
Divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro

Art. 54
Divieto di licenziamento

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro  previsti  dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo  in cui opera il divieto, é tenuta a presentare al datore di lavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di  colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é addetta;
c) di  ultimazione  della prestazione per la quale la lavoratrice é  stata  assunta  o  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo il divieto di discriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la  lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia  sospesa  l'attività  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa é addetta,  sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, é nullo.
6. É altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternità,  di  cui all'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche al padre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende fino al  compimento  di  un  anno  di  età  del  bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a  lire cinque milioni. Non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di  adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

 

Art. 55
Dimissioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per  cui  é  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto di licenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratore durante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno di accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere convalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro, competente  per  territorio.  A  detta  convalida  é condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

 

Art. 56
Diritto al rientro e alla conservazione del posto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino  al  compimento  di  un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo  comune;  hanno  altresì  diritto  di  essere  adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Capo X
Disposizioni speciali

Art. 57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)

1.  Ferma  restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui alla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto  di lavoro temporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico  per  i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si é svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

 

Art. 58
Personale militare

(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato di maternità,  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicano la  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianità di servizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  della progressione   di   carriera,   salva  la  necessità  dell'effettivo compimento  nonché  del  completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia  del  figlio  é  posto  in  licenza straordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza  é  computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenti caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

 

Art. 59
Lavoro stagionale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che diano luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto  di  licenziamento,  sempreché  non si trovino in periodo di congedo   di   maternità,  alla  ripresa  dell'attività  lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano le disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro stagionale  é  riconosciuta  l'assicurazione di maternità, ai sensi della  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

Art. 60
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 25 febbraio  2000,  n.  61,  e,  in particolare, del principio di non discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  é riproporzionato  in  ragione  della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, é assunta a riferimento la base di calcolo  più  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

 

Art. 61
Lavoro a domicilio

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al congedo  di  maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si farà riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche ciò non fosse   possibile,   si  farà  riferimento  alla  media  dei  salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prenderà a riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5.   La  corresponsione  dell'indennità  di  cui  al  comma  2  é subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

 

Art. 62
Lavoro domestico

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari  hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

 

Art. 63
Lavoro in agricoltura

(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

1.  Le  prestazioni  di  maternità  e  di  paternità  di cui alle presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalità erogative   di   cui   all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge 30 dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3.  É  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle   prestazioni   di   maternità   e   di   paternità,  mediante certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  luogotenenziale  9 aprile  1946,  n.  212,  e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui all'articolo  12  della  legge  30 aprile  1969,  n. 153, prendendo a riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi, riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione fissata  secondo  le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente   della  Repubblica  27 aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative.  A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media é stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

 

Art. 64
Collaborazioni coordinate e continuative

1.  In  materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di  cui  al  comma  16,  quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

 

Art. 65
Attività socialmente utili

(decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre  1997,  n.  468,  e successive modificazioni, impegnati in attività  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di  paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3, del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternità e di paternità.
4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5.  L'assegno  é  erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

 

Capo XI
Lavoratrici autonome

Art. 66
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre e colone,  artigiane  ed  esercenti  attività  commerciali di cui alle leggi  26 ottobre  1957,  n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, é corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.

 

Art. 67
Modalità di erogazione

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

1.  L'indennità  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nella famiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni di età,  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi necessari.

 

Art. 68
Misura dell'indennità

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alle imprenditrici  agricole é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, una indennità  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzione minima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato, come   prevista   dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto-legge 22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attività commerciali  é  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data del parto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva del parto,  una  indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo   giornaliero  stabilito  dall'articolo  1  del  decreto-legge 29 luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di gravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'azienda sanitaria  locale  competente  per  territorio,  é  corrisposta  una indennità  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

 

Art. 69
Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a  decorrere  dal  1 gennaio  2000,  é  esteso il diritto al congedo parentale  di  cui  all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico,  limitatamente  ad  un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

 

Capo XII
Libere professioniste

Art. 70
Indennità di maternità per le libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, é corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2.  L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito e denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3.  In  ogni  caso  l'indennità  di cui al comma 1 non può essere inferiore  a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con   modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1981,  n.  537,  e successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

 

Art. 71
Termini e modalità della domanda

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1.   L'indennità   di   cui   all'articolo   70   é  corrisposta, indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attività,  dalla competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi professionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentata dall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  di gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e quella  presunta  del  parto,  nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3.  L'indennità  di  maternità  spetta in misura intera anche nel caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi professionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

 

Art. 72
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1.   L'indennità  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresì  per l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberi professionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giorni dall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idonee dichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  l'inesistenza del diritto a indennità  di  maternità  per  qualsiasi  altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

 

Art. 73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di gravidanza,  l'indennità di cui all'articolo 70 é corrisposta nella misura  pari  all'80  per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico, rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie, comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

 

Capo XIII
Sostegno alla maternità e alla paternità

Art. 74
Assegno di maternità di base

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o in possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficiano dell'indennità  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico,  é  concesso  un  assegno  di  maternità  pari a complessive L. 2.500.000.
2.  Ai  trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno é concesso dai comuni nella misura prevista alla data del  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4.   L'assegno   di   maternità   di   cui  al  comma  1,  nonché l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica  (ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisito economico  é  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza prevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6.   Qualora  il  trattamento  della  maternità  corrisposto  alle lavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternità diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferiore all'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7.  L'importo dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarità concessiva  in  capo  ai  comuni, é erogato dall'INPS sulla base dei dati  forniti  dai  comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se  non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre   1998,   n.  448.  Per  i  procedimenti  di  concessione dell'assegno  di  maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al  31 dicembre  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

Art. 75
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria della  maternità,  é  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo  pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva in godimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso di godimento una qualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternità e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non sia superiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti é altresì definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in  caso  di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2.  Ai  trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3.  L'assegno di cui al comma 1 é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4.  L'importo dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

Capo XIV
Vigilanza

Art. 76
Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la  lavoratrice  é assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

 

Art. 77
Vigilanza

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

1.  L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII  e  XIII, é demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

 

Capo XV
Disposizioni in materia di oneri contributivi

Art. 78
Riduzione degli oneri di maternità

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti intervenuti   successivamente   al  1 luglio  2000  per  i  quali  é riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale valore, é posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei   decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49  della  legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  sono ridotti gli oneri contributivi per maternità,   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti percentuali.
2.  Gli  oneri  contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1 é rivalutato al 1 gennaio  di  ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

Art. 79
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, é dovuto dai datori di lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
        a) dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il  settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
        b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
        c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

        d) dello  0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo é calcolato, per gli operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  dalla  legge 26 febbraio  1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
        e) dello  0,01  per  cento  per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2.  Per  gli  apprendisti  é  dovuto  un  contributo  di  lire  32 settimanali.
3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  é  dovuto  un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo  può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

 

Art. 80
Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternità  di  cui all'articolo  74  é  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione é stabilita in lire 25 miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

 

Art. 81
Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

1. L'assegno di cui all'articolo 75 é posto a carico dello Stato.

 

Art. 82
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogni iscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioni previdenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di amministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  le variazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

 

Art. 83
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il contributo  é annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi  professionisti  abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di detto contributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione delle casse.

 

Art. 84
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative

(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, é elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla maternità.

 

Capo XVI
Disposizioni finali

Art. 85
Disposizioni in vigore

1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni legislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi   ai   sensi   dell'articolo   72,  comma 1,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
        a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
        b) l'articolo   157-sexies   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
        c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
        d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
        e) la  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  5  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903;
        f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
        g) l'articolo  1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
        h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
        i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
        j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
        k) l'articolo  14  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
        l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
        m) la  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto  1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
        n) il  comma  1-bis  dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
        o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
        p) il  comma  2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma  2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
        q) il  comma  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
        r) il  comma  2,  seconda  parte,  dell'articolo  5  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
        s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
        t) gli  articoli  5,  7  e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
        u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
        v) il  comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
        w) il  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
        x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
        y) la  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  1  del  decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
        z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
        aa) la  lettera  e)  del  comma  2,  dell'articolo  1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
        bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
        cc) il  comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
        dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,  limitatamente  alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi ivi previsto:
        ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
        ff) gli  articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo   32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il  comma  3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
       gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
        a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
        b) il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
        c) il  comma  4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
        d) il   comma   2,   dell'articolo  20-quinquies  e  il  comma  2 dell'articolo  25-quater  del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
        e) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
        f) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
        g) l'articolo  14  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri   21 aprile   1994,  n.  439,  fino  al  momento  della  sua abrogazione  così  come  prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
        h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
        i) il  comma  4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
        j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
        k) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
        l) il  comma  1  dell'articolo  1  del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
        m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
        n) il   comma   2   dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
        o) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
        p) il  comma  6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
        q) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
        r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.

 

Art. 86
Disposizioni abrogate

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
        a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
        b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
        a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
        b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b),  dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
        c) la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo  31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
        d) il  comma  4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
        e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
        f) l'articolo  13  della  legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
        g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
        h) l'articolo   8   del  decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
        i) il  comma  1  dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
        j) i  commi  1  e  3  dell'articolo  14  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
        k) i  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
        l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
        m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
        n) l'articolo  2  del  decreto  legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
        o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
        p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
        q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
        r) i  commi  1,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
        s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
        t) il  comma  5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
        u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
        a) gli  articoli  1,  11  e  21  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

 

Art. 87
Disposizioni regolamentari di attuazione

1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  25 novembre  1976,  n.  1026,  che fanno riferimento alla disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

 

Art. 88
Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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