Legge 6 marzo 2001, n. 64
"Istituzione
del servizio civile nazionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale
finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio
militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non
militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi
costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,
con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto
dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del
servizio obbligatorio militare di leva, il servizio
civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a
prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle
differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici
ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati nel rispetto dei princìpi
di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base
di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari
in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale
militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo
sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo
conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego,
anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c)
e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata
alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori
di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello
militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella
quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della
rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni
dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono
stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle
differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono
presentare progetti per il servizio civile volontario
devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il
servizio civile nazionale fino alla data di efficacia
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti
all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile
piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate,
ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il
Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai
comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto
stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro
che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni
stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio,
ai relativi oneri finanziari.
3.
Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è
fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il
servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché
di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per
l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le
condizioni di ammissione al servizio civile nazionale
previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base
volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del
Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai
sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di
presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato
il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato
provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita,
nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile
nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani
che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.
230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla
base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette
a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui
all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego
predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e
coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della
presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la
costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia
gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni,
le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di
utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei
finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle
capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio
civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica
interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da
parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la
ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze
oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le
procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica
della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il
Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio
civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono
individuati gli organismi istituzionali che, su
richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura
dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede
all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti
dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero
presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2,
nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio
civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra
i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali
operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo
quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri
definisce le modalità di svolgimento del servizio
civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui
all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi
titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano
il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito
dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di
periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti
per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni
o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere
crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso
del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli
studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il
servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1,
con le modalità di cui alle lettere b) e c)
del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo
sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia
il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del
Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma
1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001,
lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni
medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1
"Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto
1999, n. 265.