Legge 28 maggio 2004, n. 140
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
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Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1, comma 4, e all’articolo 2, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
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Art. 1.
Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 2.
Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti
urbanistici generali
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle dimissioni dei
consiglieri comunali e provinciali
1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "essere" sono inserite le seguenti: "presentate personalmente ed".
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni."
Art. 4.
Modalita' di applicazione dell'avanzo di
amministrazione presunto
1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.
Art. 5.
Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in
stato di dissesto finanziario
01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di
Varese" sono inserite le seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente "15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.".
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da
eventi calamitosi
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
l'articolo 145 e' inserito il seguente:
"Art. 145-bis (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma
1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un
importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
L'anticipazione e' subordinata all'approvazione di un piano di risanamento
della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalita'
previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il
piano e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed e' approvato con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e'
pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo
terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad
un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualita'
dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo
comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante
sono detratti gli importi gia' corrisposti a titolo
di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio
in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in relazione al confronto tra l'anticipazione
attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti
correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero
dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a
vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli
obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di
revisione e' considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di versamento dell'annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti".
2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6-bis.
Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali
e situazioni contingenti
1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il
Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti
locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di
interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 7.
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e
definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle
cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono
inserite le seguenti parole: ",
primo comma";
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto
di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto
dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con
sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa
di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di
rigetto".
b) (lettera soppressa);
b-bis) all'articolo 61 sono apportate le
seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita'
e incompatibilita' alla carica di sindaco e
presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo
loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la
carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo
64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del
presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva
giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia;"
b-quater) all'articolo
254, il comma 6 e' abrogato;
b-quinquies) all'articolo
256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero
dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse.
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero
dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono
proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche'
tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
Art. 7-bis.
Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla
destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice
1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare
composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti:
"sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";
b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia".
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo 12
della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono sostituite dalle seguenti:
"alle Commissioni parlamentari competenti per materia";
b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronunci"
sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si
pronuncino".
Art. 7-ter.
Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche
Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia Varese".
Art. 7-quater.
Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse.
Art. 7-quinquies.
Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati
elettorali
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali".
Art. 7-sexies.
Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali
1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la