S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
I.N.P.S. |
Assegno
per il nucleo familiare per i nipoti minori che risultino a carico degli
ascendenti. |
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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Con circolare n. 195 del 4.11.1999, parte III,
l’Istituto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180
del 12-20 maggio 1999, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di
famiglia ha riconosciuto il diritto ad includere nel nucleo
dell’ascendente il nipote in linea retta, minore e vivente a carico,
anche in assenza di una formale provvedimento di affidamento. Pervengono ora allo scrivente diversi quesiti, circa
l’individuazione della tabella da applicare nei casi in questione. In
particolare si chiede se debbano essere applicate le tabelle relative ai
nipoti o quelle relative ai figli. Al riguardo si precisa che, per effetto della citata
sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, nella parte
in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali
risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, i nipoti in linea
retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono equiparati ai
figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Pertanto, ai fini di una corretta corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare,
si ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le tabelle
previste per i nuclei familiari con figli. E’ appena il caso di precisare che tale equiparazione si
estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i
genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano
parte del nucleo familiare dell’ascendente anche prima della citata
sentenza della Corte Costituzionale, in virtù dell’art. 6 L. 153/88,
purchè in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza stessa
(minore età e vivenza a carico dell’ascendente). Anche a tali fattispecie, finora considerate nella
categoria dei “nipoti” e quindi escluse dalle particolari
maggiorazioni previste solo per i figli ed equiparati ai sensi del citato
art. 38, dovranno essere applicate le tabelle relative ai nuclei con
figli. Del pari, in presenza di nipoti minori a carico
dell’ascendente (ai sensi sia dell’art. 6 L. 153/88 che della sentenza
della Corte Costituzionale n. 180/1999), non dovranno essere più
effettuate le decurtazioni previste per i nuclei composti anche da
fratelli, sorelle o nipoti. Restano invece ferme le disposizioni a suo tempo impartite
per i fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale non formalmente
affidati dai competenti organi a norma di legge nonché per i nipoti in
linea retta non in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza della
Corte Costituzionale. Per tali soggetti è prevista l’applicazione delle
tabelle per i nuclei familiari senza figli, ovvero, in presenza di figli
ed equiparati nel nucleo, quella delle tabelle per nuclei familiari con
figli, ma con le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti. Analogo criterio dovrà essere adottato per l’erogazione
degli assegni familiari ai lavoratori autonomi e delle quote di
maggiorazione di pensione ai pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi. Per tali categorie, infatti, ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione della prestazione sono previste apposite
tabelle contenenti i livelli di reddito familiare annuale oltre il quale
cessa la corresponsione del trattamento familiare per il primo figlio e
genitore a carico e relativi equiparati, nonché i livelli di reddito
familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli
assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione. Per l’applicazione di tali tabelle devono essere
considerati equiparati ai figli anche i nipoti minori in linea retta,
viventi a carico dell’ascendente. Le
Sedi e i datori di lavoro provvederanno a dare attuazione alle presenti
disposizioni, che, limitatamente all’erogazione di eventuali differenze
d’importo, da liquidare su richiesta degli interessati, troveranno
applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale. |
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IL DIRETTORE
GENERALE |
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