S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale |
|
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità: nuovi moduli di domanda |
|
Si trasmette il Mod. AST. FAC. che sostituisce il
precedente Mod. Ind. Mat. Fac. (alleg. 6 della circ. 7122 del 14.7.87), da
utilizzare per le domande di "congedo parentale" (denominazione
che d’ora in avanti sostituirà quella precedente di "astensione
facoltativa") di cui all’art. 3 della legge n. 53 del 8.3.2000. Il modulo è stato predisposto per le domande
delle lavoratrici dipendenti ed autonome (art., comm., CD-CM) e dei lavoratori
dipendenti per i propri figli o per minori da loro avuti in adozione o
in affidamento (anche provvisorio), nazionali e internazionali secondo le
nuove procedure sulla adozione internazionale stabilite con la legge 476
del 31.12.98, sulla quale istruzioni generali vengono impartite
separatamente. Il modulo è valido sia per le prestazioni a
pagamento diretto che per quelle "a conguaglio" e deve essere
presentato, oltre che al datore di lavoro (la presentazione al datore di
lavoro non è necessaria per i lavoratori licenziati o sospesi), all’INPS
anche nel caso in cui i periodi di congedo non diano diritto alla
indennità in relazione alle condizioni reddituali del richiedente. Nelle "Avvertenze importanti" sono stati
sintetizzati i principali criteri applicativi delle nuove disposizioni. Nel punto 3) delle suddette "Avvertenze
importanti" è stata inserita la precisazione che qui si intende
sottolineare: in caso di fruizione del congedo parentale in modo
frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione
e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa,
peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva
non possano essere fruiti giorni di ferie. Significa, invece, che se le
frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana
corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono
intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana
corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie)
sono conteggiati come giorni di congedo parentale.
Si trasmette altresì il Mod. MAT., che sostituisce
il precedente Mod. IND. MAT. (v. circ. n. 118 del 28.5.90), da utilizzare
per le domande di "congedo per maternità" (denominazione che
d’ora in avanti sostituirà quella precedente di "astensione
obbligatoria") di cui agli artt. 4 e 4 bis (v. art. 12 della legge
53/2000) della legge 1204/71 all’art. 5 della legge 1204/71 e all’art.
6 bis (v. art. 13 della legge 53/2000) della legge 903/77. Il modulo è stato predisposto per le domande
delle lavoratrici dipendenti e può essere utilizzato anche dai
padri lavoratori dipendenti nei casi previsti dall’art. 13 della
legge 53/2000, come precisato nelle "Avvertenze importanti",
punto 1). Il modulo è valido per le prestazioni a pagamento
diretto e "a conguaglio" e deve essere presentato, nel 1° caso
solo all’INPS, nel 2° caso all’INPS e al datore di lavoro.
Per
l’allestimento tipografico dei moduli dovrà essere utilizzato il
formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che il foglio ripiegato assuma le
dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7). In
sostanza sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate,
a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla facciata posteriore a
sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3. La
stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando gli stanziamenti di bilancio
previsti per l’approvvigionamento di modulari. Come
può rilevarsi dai moduli consultabili nel sito INTERNET/INTRANET, il
colore di alcuni riquadri è celeste chiaro per il Mod. AST. FAC. e verde
chiaro per il Mod. MAT.. Ovviamente
i moduli possono essere stampati da P.C., per singola pagina, in formato
A4, utilizzando i "files" scaricabili dal predetto sito
INTERNET/INTRANET. MODELLI
ALLEGATI (
clicca sul nome del modello per aprirlo ) |