S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" |
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000 |
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Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, per conoscenza: Alla Presidenza della
Repubblica
Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città", sono
stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno
della maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di
handicap. Le
disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la
promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori
e l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di
handicap. In
considerazione della delicatezza della materia trattata e delle possibili
difficoltà applicative della normativa in questione, nonché delle
problematiche di cui lo scrivente Dipartimento é stato investito, si é
avvertita l'esigenza di predisporre un documento che abbia funzione
esplicativa del vigente quadro normativo per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni. Le
disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di
quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e dai
principi generali del decreto legislativo n. 29/1993 sul rapporto
sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di
maggior favore già disciplinate dai contratti collettivi nazionali di
comparto e rinviano a quelle che saranno successivamente adottate in sede
di contrattazione collettiva. Per
le fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non
incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto
espresso, con riferimento al settore privato, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con proprie circolari n. 109 del 6 giugno 2000
(congedi parentali), n. 133 del 17 luglio 2000 (portatori di handicap), n.
152 del 4 settembre 2000 (opzione flessibilità dell'astensione
obbligatoria) nonché dal Ministero del lavoro con circolare n. 43 del 7
luglio 2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria), in
quanto frutto di un indirizzo concordato con le amministrazioni
competenti. Relativamente
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si
rinvia al decreto del 21 luglio 2000, n. 278 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 ottobre 2000, n. 238) con il quale é stato approvato il
regolamento recante disposizioni di attuazione concernenti congedi per
eventi e cause particolari. Al
riguardo si segnala che in merito all'interpretazione della legge 8 marzo
2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono stati acquisiti i
pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Ministero del tesoro -
Igop - e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli
affari sociali. 1.
Congedi parentali. 1.1
L'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi
parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto ad usufruire
dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo trattamento
economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto. 1.2
L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica l'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il diritto di
astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di
vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta
abrogazione, effettuata per il tramite dell'art. 17, comma 4, della legge
3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il
quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire
dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre. 1.3
Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di astensione dal
lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto é riconosciuto anche al padre
lavoratore a partire dalla nascita del bambino, facendo salve le
disposizioni di cui al successivo punto 1.6. 1.4
Le
astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci o undici mesi. 1.5
Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente di un'astensione
facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se il padre lavoratore
usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi, il proprio diritto
viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo, il relativo limite
complessivo di astensione facoltativa da dieci ad undici mesi. 1.6
La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori
possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente ed in
particolar modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre
mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i
periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'art. 10
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 1.7
Il periodo complessivo di astensione facoltativa cui hanno diritto i
genitori lavoratori non può eccedere, come detto, il limite complessivo
di dieci mesi, salvo quanto previsto nel successivo capoverso. 1.8
Se il padre si é astenuto per un periodo non inferiore a tre mesi, ed
intenda fruire di un ulteriore periodo, il limite complessivo delle
mensilità spettanti alla coppia é di undici mesi. 1.9
Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo di astensione
facoltativa da usufruire continuativamente o in modo frazionato, non può
essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può verificarsi in caso di
morte di un genitore, di abbandono del bambino da parte di un dei due
genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori,
quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per l'elevazione del
congedo sino a dieci mesi, si considera anche la situazione in cui il
genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo si sia verificata
successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte
della madre e sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci
mesi complessivi debbono essere computati tutti i periodi fruiti
precedentemente da parte di entrambi i genitori. 1.10
Si sottolinea in questa sede che a beneficio della lavoratrice madre, o,
in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini portatori di
handicap si continua ad applicare la disposizione di cui all'art. 33,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce agli stessi
il diritto di prolungare il periodo di astensione facoltativa fino al
terzo anno di vita del bambino. Il predetto diritto si coniuga con
l'astensione facoltativa, così come delineata dalla legge di modifica in
questione, ossia con la possibilità di usufruire dell'astensione
facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nel
caso in cui il genitore che lo richieda, abbia usufruito della propria
parte nei primi tre anni di vita del bambino. Il prolungamento previsto
dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo
corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria
spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente
utilizzato, ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo
compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino. Utili
esemplificazioni al riguardo, possono essere rinvenute nella circolare
I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio 2000. 2.
Congedo dei genitori per malattia del bambino. 2.1
Per le malattie di ciascun bambino fino al terzo anno di età, ad entrambi
i genitori, anche adottivi o affidatari, alternativamente, é riconosciuto
il diritto di astenersi dal lavoro. 2.2
Si applica in materia la disciplina della contrattazione collettiva dei
singoli comparti, quanto alla retribuibilità di assenze per malattie del
bambino fino a tre anni. 2.3
Invece per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, tale diritto
é di cinque giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore,
alternativamente, il cui limite massimo fruibile complessivamente ad opera
di entrambi i genitori, é di dieci giorni e non trasferibili all'altro
genitore. 2.4
Per la concessione dei congedi in questione, retribuiti e non retribuiti,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a presentare un
certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio sanitario
nazionale, ovvero con esso convenzionato, comprovante la malattia del
bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non
usufruisca, contemporaneamente, del medesimo beneficio concesso per lo
stesso motivo. 2.5
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente
documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da
parte del genitore. 2.6
Il genitore che si assenta non é tenuto ad essere reperibile nelle fasce
orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del
lavoratore. 3.
Periodi di riposo durante il primo anno di età del bambino. 3.1
Altra importante innovazione é stata introdotta dall'art. 3, comma 3,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento dei periodi di
riposo nel caso di parto plurimo e la possibilità di utilizzare le ore
aggiuntive anche dal padre lavoratore. 3.2 Come
é noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di vita del
bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad un'ora
ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia almeno
di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si riduce ad
un'ora di riposo. 3.3
Con la citata legge n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e fermo restando
il requisito dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, i
periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a prescindere dal numero dei
gemelli, e le due ore aggiuntive potranno essere utilizzate anche dal
padre, anziché solo dalla madre. 3.4
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie. 4.
Trattamento economico. 4.1
Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria
dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto
all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento
accessorio. 4.2
Nel periodo di astensione facoltativa, così come previsto dalle singole
disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i primi trenta
giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche frazionatamente, sono
retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario
ed a particolari indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa,
non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. 4.3
Da un'interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali di
comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa sede,
si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi cinque
mesi di astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%,
solo per i primi tre anni di vita del bambino mentre per i restanti
quattro/cinque mesi si riconosce il diritto all'astensione dei genitori
lavoratori senza retribuzione. 4.4
Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui contrattualmente
siano disciplinate condizioni di maggior favore per il lavoratore e
qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria; in quest'ultimo caso si applica l'art. 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dall'art. 3, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53. 4.5
Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo
beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può
essere superiore a trenta. 4.6
Il trattamento economico così definito si applica anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari. 5.
Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero
affidamento temporaneo). 5.1
Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, non
distingue fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Adozione nazionale), e la diversa fattispecie disciplinata dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476 (Adozione internazionale), prevedendo genericamente
che il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro possa essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, ove il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i dodici
anni. Si ritiene, stante la portata della norma, che il diritto dei
genitori adottivi od affidatari all'astensione facoltativa dal lavoro
possa applicarsi ad entrambe le fattispecie. 5.2
In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di bambini fino ad
otto anni di età, il diritto ad astenersi dal lavoro, può essere
esercitato in qualunque momento rispetto alla data di inserimento del
bambino nella famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino,
detti genitori hanno, infatti, la possibilità di richiedere,
cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni dall'ingresso del
bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali
di bambini fino ad otto anni d'età. 5.3
Qualora il bambino, alla data della decorrenza giuridica del provvedimento
di adozione o di affidamento, abbia tra i sei ed i dodici anni di età,
l'astensione facoltativa può essere fruita solo entro tre anni
dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione é di sei
mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi per il padre) se questa é
individuale, mentre rimane inalterato il limite complessivo dei
dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto all'astensione sia
esercitato sino ai quindici anni d'età dell'adottato o dell'affidato. 6.
Astensione obbligatoria. 6.1
Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai periodi di astensione
obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere a), b) e c)
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtù del quale é vietato
adibire al lavoro le donne nei due mesi antecedenti la data del parto;
nell'ipotesi di parto verificatosi dopo la data presunta, nel periodo
intercorrente fra la data effettiva e quella presunta; ed, infine, nei tre
mesi successivi al parto. 6.2
Tale previsione normativa é stata resa più elastica dall'art. 12 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4-bis della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le lavoratrici hanno
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al medesimo, dietro
presentazione di certificato medico, rilasciato da specialista del
Servizio sanitario nazionale ovvero con esso convenzionato, e dal medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, ove previsto, con i quali si attestino che l'opzione espressa
dalla lavoratrice madre, non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro. 7.
Parti prematuri. 7.1
L'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il testo dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi di parto
prematuro, cioè del parto avvenuto in data anteriore rispetto a quella
presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza. 7.2
In virtù della nuova disciplina, nel caso di parto anticipato, i giorni
di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria post-partum, che decorre dal giorno
successivo all'evento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (decreto del Presidente della
Repubblica n. 1026/1976), restando salvo, comunque, il limite complessivo
di cinque mesi. 7.3
La lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto ovvero la dichiarazione sostitutiva. 7.4
Quanto detto, applicabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 11
delle disposizioni sulla legge in generale, a decorrere dall'entrata in
vigore della legge medesima. 7.5
Per le ipotesi non direttamente contemplate dall'esaminando testo di
legge, si rinvia a quanto sarà previsto in sede di contrattazione
collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge medesima. 8.
Astensione dal lavoro del padre lavoratore. 8.1
Dall'art. 13 del provvedimento di legge analizzato é stato modificato
l'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, mediante l'introduzione
dell'art. 6-bis, il quale attribuisce al padre lavoratore il diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso
di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché
in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre. 8.2
In tali fattispecie spetta l'intera retribuzione e debbono essere
debitamente documentate ovvero, nel caso di abbandono, deve essere resa
una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. 8.3
É stato altresì inserito l'art. 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n.
903, il quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, anche al padre lavoratore, qualora sia il solo
genitore affidatario, ovvero se la lavoratrice madre, benché lavoratrice
dipendente, non intenda avvalersi di detto beneficio, nonché nell'ipotesi
in cui la madre non eserciti un'attività lavorativa dipendente. 9.
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori
portatori di handicap. 9.1 Il
legislatore del provvedimento in questa sede analizzato, ha inteso
ampliare le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate" a beneficio di coloro i
quali prestano assistenza continuativa in via esclusiva a portatori di
handicap in situazioni di gravità. 9.2
L'assistenza continuativa in via esclusiva prestata al familiare disabile,
non convivente, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che
intenda avvalersi di detto beneficio, sia l'unico soggetto in grado di
assicurare, sulla base del soddisfacimento di un criterio logistico e
nell'arco temporale di riferimento, il proprio supporto nei confronti del
portatore di handicap. 9.3
Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione, oltre a
produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave di cui é affetto il
familiare disabile, deve rendere una dichiarazione, anche autocertificata,
con la quale attestare il possesso delle prescritte condizioni. 9.4
Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova sottolineare che
continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli effetti della legge 27
ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede di conversione l'art.
3-ter del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324. In riferimento al
trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla contrattazione
collettiva di comparto. 9.5
Ai fini del trasferimento del lavoratore dipendente nella sede dove
risiede il disabile cui deve essere assicurata assistenza continuativa,
non é più elemento vincolante il requisito della convivenza con il
portatore di handicap. 9.6
I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono concessi al dipendente esso stesso disabile,
alternativamente, sulla base delle reali necessità che lo stesso intende
soddisfare. 9.7
Lo scrivente Dipartimento, in passato, si é pronunciato con propri
pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendo così agevolare la condizione
dei lavoratori portatori di handicap, mediante la concessione cumulativa
dei benefici di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge. 9.8
Con l'intervento del legislatore, che ha modificato tale disposizione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere un'interpretazione
autentica della stessa, non vi sono dubbi sulla fruibilità alternativa,
anche frazionata, dei benefici in questione. 9.9
Per quanto non modificato dalla legge n. 53/2000, continuano ad applicarsi
le istruzioni precedentemente diramate. Roma, 16 novembre 2000 |