S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 marzo 2001

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti


Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre   1999,  concernente  il  trattamento  di  fine  rapporto  e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

   Visti  l'art.  74,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente  l'indicazione  delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n. 388  del  2000,  che  fa  salvi  gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge  24  novembre  2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno  2000,  da  destinare  al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;

   Visti  l'art.  74,  comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l'art.  3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono stabilite  le  modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;

   Visto  l'art.  74,  comma  3,  della citata legge n. 388 del 2000, riguardante  la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;

   Visto  che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle   organizzazioni   sindacali   il  29  luglio  1999,  le  parti interessate   stanno   procedendo   alla   stipula   di  accordi  per l'istituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare dei dipendenti  delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  che  pertanto  occorre  procedere  tempestivamente alla definizione  delle  modalità  di  versamento  ai  fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;  

Decreta:

Art. 1 SILPoLSILPoL

   1.  All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri   del   20   dicembre   1999,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
   "1.  In  fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto  che  i  dipendenti  già occupati alla data del 31 dicembre 1995  e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000  che  hanno  esercitato  l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono destinare ai fondi pensione,  non può superare il due per cento della retribuzione base di  riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento di fine rapporto.
SILPoL
Successivamente  la predetta quota é definita dalle parti istitutive con  apposito  accordo.  La  quota  del  trattamento di fine rapporto destinata  in  fase  di  prima  attuazione  e  quella successivamente definita  sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo  di  rendimento  di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";

   b)  al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del presente  decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite dalle seguenti "del 31 dicembre 2000"; SILPoL

   c) il comma 3 é sostituito dai seguenti:
   "3.  L'INPDAP  opera  il  riparto  tra  i vari fondi delle risorse complessivamente    a   disposizione   tenendo   conto   di   criteri proporzionali.  A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello   Stato,   anche  ad  ordinamento  autonomo  (convenzionalmente calcolato   in   base   all'intero  stipendio  tabellare,  all'intera indennità  speciale,  alla  retribuzione individuale di anzianità e alla  tredicesima  mensilita)  e  la  consistenza  del  personale  in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
   3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive  si  incontreranno  per  verificare  la  congruità  delle disponibilità  finanziarie  e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti    determinazioni   atte   ad   assicurare   l'equilibrio finanziario.
   3-ter.  Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei  fondi  gestori  di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP utilizza,  con  gli  stessi  criteri di riparto di cui al comma 1, le somme  assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.
   3-quater.    L'erogazione   ai   fondi   gestori   di   previdenza complementare  delle  risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri  di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto é versata  dall'INPDAP  nei  limiti  delle  disponibilità  finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le   procedure  di  costituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza complementare  nonché  gli  oneri  della gestione amministrativa dei primi  dodici  mesi  di  esercizio  dei  fondi  stessi  sono  coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
   3-quinquies.  Le  complessive  risorse  trasferite all'INPDAP sono successivamente  versate  ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle  precedenti  disposizioni  e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.
   3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse   disponibili   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  sono utilizzabili,  con  i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare  una  quota  aggiuntiva  del  contributo del datore di lavoro calcolato  sulla  base  di  quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della  dotazione  finanziaria  complessiva,  per  coloro  che saranno associati  nel  corso  del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi  di  previdenza  complementare,  tale  quota  aggiuntiva  sarà erogata  per  soli  dodici  mesi  e  stabilita  fino  alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso  del  secondo  anno  di  operatività  di ciascuno dei fondi di previdenza  complementare  sarà  invece  attribuita  sempre  per una durata  di  soli  dodici  mesi,  sempre  nel rispetto della dotazione finanziaria  complessiva,  una  quota  che  non  potrà  superare  il cinquanta  per  cento  del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del  contributo  del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto  dal  comma  3,  sono  attribuite  una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità";

   d)  al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";

   e)  al  comma  6,  sono  soppresse  le  parole  "non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi".

   Roma, 2 marzo 2001