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Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su
proposta del
MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999, concernente
il trattamento
di fine
rapporto e l'istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti;
Visti l'art.
74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione
delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al
finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma
33, della citata legge n. 388 del
2000, che
fa salvi
gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge
24 novembre
2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno
2000, da
destinare al funzionamento e
al finanziamento dei predetti fondi;
Visti l'art.
74, comma 2, della citata
legge n. 388 del 2000, e l'art. 3
del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che
con decreto
del Presidente
del Consiglio
dei Ministri sono stabilite le
modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle complessive risorse assegnate;
Visto l'art.
74, comma
3, della citata legge n. 388
del 2000, riguardante la quota di
trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che
ha esercitato l'opzione;
Visto che, a seguito
dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle
organizzazioni sindacali
il 29
luglio 1999,
le parti interessate
stanno procedendo
alla stipula
di accordi
per l'istituzione dei fondi
gestori di
previdenza complementare dei
dipendenti delle
amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e
che pertanto
occorre procedere
tempestivamente alla definizione delle
modalità di
versamento ai
fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;
Decreta:
Art. 1 SILPoLSILPoL
1. All'art.
2
del decreto
del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 20
dicembre 1999,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1.
In fase di prima attuazione,
la quota di trattamento di fine rapporto che
i dipendenti già
occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000
che hanno
esercitato l'opzione di cui
all'art. 59, comma 56, della legge
27 dicembre
1997, n. 449, possono
destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di
riferimento per
il calcolo del
trattamento di fine rapporto. SILPoL
Successivamente
la predetta quota é definita dalle parti istitutive con
apposito accordo.
La quota
del trattamento di fine
rapporto destinata in
fase di
prima attuazione
e quella successivamente
definita sono trattate come quote
figurative e rivalutate secondo il meccanismo
di rendimento
di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20 dicembre 1999";
b) al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in
vigore del presente decreto del
Presidente del Consiglio" sono state sostituite dalle seguenti "del 31
dicembre 2000"; SILPoL
c) il comma 3 é sostituito dai seguenti:
"3.
L'INPDAP opera
il riparto
tra i vari fondi delle
risorse complessivamente a
disposizione tenendo
conto di
criteri proporzionali. A
tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo
medio dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, anche
ad ordinamento
autonomo (convenzionalmente
calcolato in
base all'intero
stipendio tabellare,
all'intera indennità speciale,
alla retribuzione
individuale di anzianità e alla tredicesima
mensilita) e
la consistenza del
personale in servizio, alla
data del 31 dicembre 2000.
3-bis. In relazione ai tassi
di crescita degli assicurati le parti istitutive
si incontreranno per verificare
la congruità
delle disponibilità finanziarie
e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti
determinazioni atte ad
assicurare l'equilibrio finanziario.
3-ter.
Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei
fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP
utilizza, con
gli stessi
criteri di riparto di cui al comma 1, le somme
assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346.
3-quater. L'erogazione
ai fondi
gestori di
previdenza complementare delle
risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri
di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto é versata
dall'INPDAP nei
limiti delle
disponibilità finanziarie
destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le
procedure di
costituzione dei fondi
gestori di
previdenza complementare nonché
gli oneri
della gestione amministrativa dei primi
dodici mesi
di esercizio
dei fondi
stessi sono
coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. Le complessive
risorse trasferite all'INPDAP
sono successivamente versate ai
singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle
precedenti disposizioni
e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.
3-sexies. Allo scopo di
incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse
disponibili a
carico del
bilancio dello
Stato sono utilizzabili, con i medesimi
criteri di riparto sopra definiti, per erogare
una quota
aggiuntiva del
contributo del datore di lavoro calcolato
sulla base
di quanto previsto dal comma
3. Nel rispetto della dotazione
finanziaria complessiva,
per coloro
che saranno associati nel
corso del primo anno di
operatività di ciascuno dei fondi di
previdenza complementare,
tale quota
aggiuntiva sarà erogata per soli
dodici mesi
e stabilita fino
alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno
associati nel corso del secondo
anno di
operatività di ciascuno dei
fondi di previdenza complementare sarà invece
attribuita sempre
per una durata di
soli dodici
mesi, sempre
nel rispetto della dotazione finanziaria
complessiva, una
quota che
non potrà
superare il cinquanta per cento
del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del
contributo del datore di
lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto
dal comma
3, sono
attribuite una tantum e
pertanto non potranno avere carattere di periodicità";
d) al comma 5,
primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al comma 3 non coperte
dallo stanziamento di 200 miliardi";
e) al
comma 6,
sono soppresse
le parole
"non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi".
Roma,
2 marzo 2001
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