DECRETO 26 marzo 2001, n.151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n. 96 del 26-4-2001 -
Suppl. Ordinario n.93)
Capo I
disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto;
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17,
comma 3)
1. Il presente
testo unico disciplina
i congedi, i riposi, i permessi
e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e
paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte
salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, e da
ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a)
per "congedo di
maternità" si intende
l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b)
per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c)
per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d)
per "congedo per
la malattia del
figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia
stessa;
e)
per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia
altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennità di cui al
presente testo unico corrispondono, per le
pubbliche amministrazioni, ai trattamenti
economici previsti, ai sensi
della legislazione vigente,
da disposizioni normative
e contrattuali. I trattamenti
economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
Art. 3.
Divieto di
discriminazione
1. É vietata
qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento
allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo quanto previsto
dal comma 1
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. É vietata
qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento,
formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. É vietata
qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto
riguarda la retribuzione, la classificazione
professionale, l'attribuzione di qualifiche
e mansioni e la
progressione nella carriera, secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtù
delle disposizioni del presente
testo unico, il datore di lavoro
può assumere personale
con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
leggi medesime.
2. L'assunzione di
personale a tempo determinato e
di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
ai sensi del presente testo unico può
avvenire anche con anticipo fino ad
un mese rispetto al periodo di
inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore
di lavoro che assume personale con contratto a
tempo determinato in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, é
concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo
sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3
trovano applicazione fino al compimento di un anno
di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo
o per un anno dall'accoglienza
del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI, é
possibile procedere, in
caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo
anno di età del bambino o nel primo
anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale
a tempo determinato
e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le
medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
Anticipazione
del trattamento di fine rapporto
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 32, il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale
anticipazione.
Capo II
Tutela della salute della lavoratrice
Art. 6.
Tutela della
sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 9)
1. Il presente Capo
prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela
si applica, altresì,
alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria
assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio
sanitario nazionale, le
lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate, con
esclusione dal costo
delle prestazioni erogate,
oltre che delle periodiche
visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche per
la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di
prevenzione del rischio
fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
12, comma 3)
1. É vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed
insalubri. I lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e
per la solidarietà sociale, sentite
le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice é addetta ad altre mansioni per
il periodo per il quale é previsto il divieto.
4. La lavoratrice é, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi
in cui
i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza della lavoratrice, accertino
che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
5. La lavoratrice
adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice
sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la
lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, può disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo
di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 é punita con l'arresto fino a sei
mesi.
Art. 8.
Esposizione a
radiazioni ionizzanti
(decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la
gravidanza, non possono svolgere attività in
zone classificate o,
comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre
il nascituro ad
una dose che
ecceda un millisievert durante
il periodo della gravidanza.
2. É fatto
obbligo alle lavoratrici di
comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena
accertato.
3. É altresì vietato adibire
le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di
Stato, penitenziaria e municipale
(legge
7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando
quanto previsto dal presente
Capo, durante la gravidanza é vietato
adibire al lavoro operativo le
appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le
appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al
servizio sanitario dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia
penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
Personale
militare femminile
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al
lavoro le donne previsti agli articoli
16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e
fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi,
faticosi ed insalubri, da
determinarsi con decreti
adottati, sentito il
comitato consultivo di
cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa,
di concerto con i
Ministri del lavoro
e della previdenza
sociale e delle
pari opportunità per il
personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e
delle pari opportunità per il
personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei
rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore di lavoro, nell'ambito ed
agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, valuta
i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare
i rischi di esposizione ad agenti
fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze
della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1,
rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, il datore
di lavoro adotta
le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica
quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro
competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per
tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto
previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 é punita con la sanzione di cui
all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento
alla disciplina comunitaria
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il
Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici e riguardanti
anche i movimenti, le posizioni di lavoro,
la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con
l'attività svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la
stessa procedura di
cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, nonché a modificare ed
integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche
alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli
prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti
hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1
le lavoratrici presentano al datore
di lavoro apposita istanza e
successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione
degli esami.
Art. 15.
Disposizioni
applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non
diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonché da ogni
altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
congedo di maternità
Art. 16.
Divieto di
adibire al lavoro le donne
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. É vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti
la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b)
ove il parto avvenga oltre
tale data, per
il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli
ulteriori giorni non
goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni
sono aggiunti al
periodo di congedo
di maternità dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del
divieto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e
10)
1. Il divieto
é anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di
gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono
determinati con propri decreti dal Ministro
per il lavoro
e la previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo
decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro é disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei
competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli
2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui
alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze
della gravidanza o di
preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal
lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere
emanato entro sette
giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio
o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo
sono definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 é punita con l'arresto fino a sei
mesi.
Art. 19.
Interruzione
della gravidanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della
gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, é considerata a tutti gli
effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena prevista per
chiunque cagioni ad
una donna, per
colpa, l'interruzione della
gravidanza o un parto prematuro é aumentata se il fatto é commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilità
del congedo di maternità
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma
2)
1. Ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio
del periodo di
divieto di lavoro di cui
all'articolo 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato
medico indicante la
data presunta del parto.
La data indicata
nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi
errore di previsione.
2. La lavoratrice é tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Art. 22.
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in
attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, ed é comprensiva di
ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi
di congedo di
maternità devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti
gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini
del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui
all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di
fruizione dell'indennità di
mobilità. I medesimi
periodi si computano ai fini del
raggiungimento del limite minimo di sei
mesi di lavoro
effettivamente prestato per
poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono
considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività
lavorativa, quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti
alla lavoratrice ad altro titolo
non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene
cancellata dalla lista
di mobilità ai
sensi dell'articolo 9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in
periodo di congedo
di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di
impiego in opere o servizi di
pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Art. 23.
Calcolo
dell'indennità
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della
determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto
ed immediatamente
precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di
maternità.
2. Al suddetto
importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a
formare la retribuzione gli
stessi elementi che vengono
considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le
indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media
globale giornaliera si intende l'importo che
si ottiene dividendo
per trenta l'importo
totale della retribuzione del
mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano
svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del
rapporto di lavoro con diritto alla
conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente
assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti
delle operaie dei
settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o
per contratto di
lavoro o per
la effettuazione di ore
di lavoro straordinario, l'orario medio
effettivamente praticato superi
le otto ore giornaliere, l'importo che
si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni
lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o
per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o
per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario
medio effettivamente praticato
risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che
si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per
il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di
lavoro prevedano, nell'ambito di una
settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno,
l'orario giornaliero é quello
che si ottiene dividendo per sei
il numero complessivo
delle ore settimanali
contrattualmente stabilite;
c)
in tutti gli altri casi, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero di giorni
lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di
maternità é corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo
54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i
periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di congedo di
maternità, sospese, assenti
dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse
al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio
della sospensione, dell'assenza o
della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di
sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta
giorni, non si tiene conto delle assenze
dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate
e riconosciute dagli
enti gestori delle
relative assicurazioni sociali, né
del periodo di congedo parentale o di congedo per
la malattia del
figlio fruito per
una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per
accudire minori in affidamento, né del
periodo di mancata
prestazione lavorativa prevista
dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi, all'inizio del
periodo di congedo stesso, disoccupata
e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera
di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4, ma che non é in
godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di
terzi non soggette
all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell'inizio del congedo
di maternità non siano trascorsi più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e,
nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino
a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di
maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di
maternità iniziato dopo sessanta giorni
dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso,
sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della
Cassa integrazione guadagni, ha
diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di
maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento
previdenziale
(decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i
periodi di congedo di maternità,
non é richiesta, in costanza di rapporto
di lavoro, alcuna
anzianità contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto
alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore
dei soggetti iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza
sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
i periodi corrispondenti al
congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione che il soggetto possa far
valere, all'atto della domanda, almeno
cinque anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di
lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in
cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti
al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per
i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e
affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo
di maternità di
cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 16 può
essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un
bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo
deve essere fruito
durante i primi
tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31,
comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso
di adozione e
di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il
congedo di maternità di cui al comma 1
dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia
superato i sei
anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione
e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha,
altresì, diritto a fruire di un
congedo di durata corrispondente
al periodo di
permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione
e l'affidamento. Il congedo non
comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato
che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1 dell'articolo 26,
nonché la durata
del periodo di permanenza all'estero
nel caso del
congedo previsto al comma 2 del
presente articolo.
Capo IV
Congedo di paternità
Art. 28.
Congedo di
paternità
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2. Il padre lavoratore che
intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento
economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento
economico e normativo é quello spettante ai sensi degli
articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento
previdenziale
1. Il trattamento
previdenziale é quello previsto dall'articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e
affidamenti
1. Il congedo di cui agli
articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non
sia stato chiesto
dalla lavoratrice, spetta,
alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo
di cui all'articolo 27, comma
2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni
previste dai commi 1 e 2, é riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
Congedo parentale
Art. 32.
Congedo
parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni
bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di congedo
di maternità di cui
al Capo III,
per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del
figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,
elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori é elevato
a undici mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto
di cui al comma 1, il genitore
é tenuto, salvo
casi di oggettiva
impossibilità, a
preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo
parentale spetta al
genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento
del congedo
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto
al prolungamento fino
a tre anni del congedo parentale
a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa
al prolungamento del
congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al
genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32. Il
prolungamento di cui
al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima
del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo
32.
Art. 34.
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo
32 alle lavoratrici e ai lavoratori é
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei
mesi.
L'indennità é calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23,
ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1
per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i
periodi di congedo
parentale di cui all'articolo 32
ulteriori rispetto a
quanto previsto ai
commi 1 e 2 é dovuta un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di
pensione a
carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il
reddito é determinato secondo i criteri
previsti in materia
di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo
22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35.
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo
parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di
cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa. Si
applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo
parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo come
valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la
facoltà di integrazione da parte
dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, ovvero con
versamento dei relativi
contributi secondo i
criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e
per i soggetti iscritti ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per
la parte differenziale mancante alla
misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla
contribuzione figurativa da
accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti
medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti
al fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle forme di
previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da
assicurazione e corrispondenti a quelli
che danno luogo
al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,
nella misura massima
di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere,
all'atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e
affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art.
33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, é elevato a
sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi
tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra i
sei e i dodici anni, il congedo parentale é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Art. 38.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui
al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione
a lire cinque milioni.
Capo VI
Riposi e permessi
Art. 39.
Riposi
giornalieri della madre
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore
di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro
é inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di
cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi
di riposo sono
di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido
o di altra struttura idonea,
istituiti dal datore di lavoro
nell'unità produttiva o
nelle
immediate vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi
giornalieri del padre
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di
cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in
caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41.
Riposi per
parti plurimi
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42.
Riposi e
permessi per i figli con handicap grave
(legge
8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al
compimento del terzo
anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità e in
alternativa al prolungamento del
periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle
due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con handicap in situazione di gravità,
la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio
con handicap in situazione di gravità,
la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della
legge 8 marzo 2000,
n. 53, detti permessi, fruibili
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista
convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al
figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi,
ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la
malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di
soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2
e 3, della medesima legge per
l'assistenza del figlio, hanno diritto
a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n.
53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo é
coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di lire
70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo é rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla
base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati. L'indennità é
corrisposta dal datore di
lavoro secondo le
modalità previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli
per i quali non é prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità,
l'indennità di cui al presente comma é corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori non
può superare la
durata complessiva di due anni; durante il periodo di
congedo entrambi i
genitori non possono
fruire dei benefici di cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve
le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi,
i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento
economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i
riposi e i permessi di cui al presente Capo é dovuta
un'indennità, a carico
dell'ente assicuratore, pari
all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
e ai permessi medesimi.
L'indennità é anticipata
dal datore di lavoro ed é portata a
conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art. 44.
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 4)
1. Ai periodi
di riposo di cui al presente
Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45.
Adozioni e
affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo
anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si
applicano anche in caso di adozione
e di affidamento di soggetti
con handicap in situazione di gravità.
Art. 46.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
39, 40 e 41 é punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
Capo VII
Congedi per la malattia del figlio
Art. 47.
Congedo per la
malattia del figlio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i
genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal
lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a
tre anni.
2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro,
nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni
figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il
certificato di malattia
rilasciato da un
medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4. La malattia
del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta
del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi
di cui al presente articolo non
si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al
genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48.
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del
figlio sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49.
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la
contribuzione figurativa fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto
previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al
terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno,
é dovuta la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e
affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui
al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, é elevato a
sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del
bambino é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare alle condizioni
previste dall'articolo 47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione
del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia
in congedo negli
stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di
cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
Lavoro notturno
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. É vietato adibire le
donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o
il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi
dell'articolo 5, comma
2, lettera c), della legge 9 dicembre
1977, n. 903,
non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno
la lavoratrice o il lavoratore
che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Capo IX
Divieto di licenziamento, dimissioni
diritto al rientro
Art. 54.
Divieto di
licenziamento
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre
1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici
non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di
un anno di età del bambino.
2. Il divieto
di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, é tenuta a presentare
al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte
della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice é stata assunta
o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo
della prova; resta
fermo il divieto di discriminazione
di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4. Durante il periodo nel
quale opera il divieto di licenziamento, la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l'attività dell'azienda o
del reparto cui essa é addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia
funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a
seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, é nullo.
6. É altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso
di fruizione del
congedo di paternità,
di cui all'articolo 28,
il divieto di
licenziamento si applica anche al padre
lavoratore per la durata del
congedo stesso e si estende fino al
compimento di un
anno di età
del bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nel
presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire cinque milioni. Non é
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Il
divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55.
Dimissioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma
2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui é
previsto, a norma
dell'articolo 54, il
divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il periodo di gravidanza, e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il
primo anno di
vita del bambino
o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato
o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo
del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
A detta convalida
é condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso
di dimissioni di
cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono
tenuti al preavviso.
Art. 56.
Diritto al
rientro e alla conservazione del posto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17,
comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva
ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o
in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento
di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni
equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri
casi di congedo,
di permesso o
di riposo disciplinati dal
presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano
occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresì diritto
di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Capo X
Disposizioni speciali
Art. 57.
Rapporti di
lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai
congedi di cui al presente testo unico,
alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche
con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 230, o
con contratto di lavoro temporaneo, di
cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, spetta
il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo
unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i
relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto
previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento
economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si é svolto l'ultimo
rapporto di lavoro.
Art. 58.
Personale
militare
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze
dal servizio per
motivi connessi allo stato di
maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano
la posizione di stato giuridico del
personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e
17, sono validi a tutti
gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli
stessi periodi sono
computabili ai fini
della
progressione di carriera,
salva la necessità
dell'effettivo compimento
nonché del completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni specifiche, di
servizio presso enti
o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale
militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la
malattia del figlio é posto
in licenza straordinaria per
motivi privati, equiparata a
tutti gli effetti a
quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso
in tale licenza é computabile, ai fini della progressione di
carriera, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo
di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59.
Lavoro
stagionale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici
addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano
licenziate a norma
della lettera b)
del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto
il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento, sempreché
non si trovino in periodo di congedo
di maternità, alla
ripresa dell'attività lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, in materia contributiva.
3. Alle straniere
titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale é riconosciuta
l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60.
Lavoro
a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione
di quanto previsto
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e, in particolare, del
principio di non discriminazione, la lavoratrice
e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti
di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la
durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il
relativo trattamento economico
é riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il
lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a tempo
pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di
maternità, é assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, in materia contributiva.
Art. 61.
Lavoro a
domicilio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 3)
1. Le lavoratrici
e i lavoratori a domicilio
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 6, comma
3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità
giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente
nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica
operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per
l'assenza nella stessa
provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non
possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui
al comma 2, si farà riferimento
alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti
per la
stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà
riferimento alla media
dei salari provinciali vigenti
nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i
settori di lavoro a domicilio
per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano
lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si
prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero
vigente nella provincia per i
lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori
caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui
al comma 2 é
subordinata alla condizione che, all'inizio del
congedo di maternità, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Art. 62.
Lavoro
domestico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 3)
1. Le lavoratrici
e i lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari hanno
diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3 e 6,
ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il
personale addetto ai
servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo
22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le
disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in
agricoltura
(decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni
di maternità e
di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono
corrisposte, ferme restando le
modalità erogative di cui
all'articolo 1, comma
6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n.
33, con gli
stessi criteri previsti per i
lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici
e i lavoratori agricoli con
contratto a tempo determinato
iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che
risultino iscritti nei
predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. É consentita
l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e
di paternità, mediante certificazione di
iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n.
212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai
Capi III, IV, V e VI sono
calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile
1969, n. 153, prendendo a
riferimento il periodo mensile di paga
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui
al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono
determinate sulla base della
retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n.
488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale
determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai
fini della contribuzione e delle prestazioni
temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato
da quello spettante
nelle singole province in
applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le
lavoratrici e i lavoratori
agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare della
retribuzione media é stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64.
Collaborazioni
coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità, alle
lavoratrici di cui all'articolo 2, comma
26 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si
applicano le disposizioni di cui
al comma 16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la tutela
della maternità prevista dalla disposizione di
cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n.
449, avviene nelle forme e con le modalità previste per
il lavoro dipendente.
Art. 65.
Attività
socialmente utili
(decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici
e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, impegnati in
attività socialmente utili hanno
diritto al congedo di maternità e di
paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui
all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare
una precedente copertura
assicurativa ai sensi dell'articolo 24,
per i periodi di congedo
di maternità e di paternità, viene
corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto
dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto
dell'INPS, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.
236, o del soggetto finanziatore
dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate
al termine del
periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici
e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno é
erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto
all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo XI
Lavoratrici autonome
Art. 66.
Indennità di
maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici
autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane
ed esercenti attività
commerciali di cui alle leggi 26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, é corrisposta
una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo
al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art. 67.
Modalità di
erogazione
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di
cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di
apposita domanda in
carta libera, corredata
da un certificato medico
rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente per territorio,
attestante la data
di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
ovvero dell'interruzione della gravidanza
spontanea o volontaria
ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità
di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre
mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo
non abbia superato i sei anni di età,
secondo quanto previsto
all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede
d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68.
Misura
dell'indennità
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e
alle imprenditrici agricole é
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e
per i tre mesi successivi
alla stessa, una indennità giornaliera
pari all'80 per
cento della retribuzione minima giornaliera
per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall'articolo 14, comma 7,
del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno
precedente il parto.
2. Alle lavoratrici
autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali é
corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per
i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una
indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, nella
misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo
1.
3. In caso
di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo
mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio,
é corrisposta una indennità giornaliera
calcolata ai sensi
dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69.
Congedo
parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui
al presente Capo, madri di bambini nati a
decorrere dal 1 gennaio
2000, é esteso il diritto al congedo parentale di
cui all'articolo 32, compreso il
relativo trattamento economico,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno
di vita del bambino.
Capo XII
Libere professioniste
Art. 70.
Indennità di
maternità per le libere professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, é
corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al
comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di
cinque dodicesimi del
reddito percepito e denunciato ai
fini fiscali dalla libera
professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni
caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere
inferiore a cinque mensilità di
retribuzione calcolata nella misura pari
all'80 per cento
del salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato,
dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo
comma del medesimo articolo.
Art. 71.
Termini e
modalità della domanda
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di
cui all'articolo 70
é corrisposta,
indipendentemente dall'effettiva astensione
dall'attività, dalla competente cassa
di previdenza e
assistenza per i
liberi professionisti, a seguito
di apposita domanda
presentata dall'interessata a partire
dal compimento del
sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda,
in carta libera,
deve essere corredata
da certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del
parto, nonché dalla
dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante
l'inesistenza del diritto
alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di
maternità spetta in misura
intera anche nel caso in cui, dopo il compimento
del sesto mese di gravidanza, questa sia
interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti
casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d'ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72.
Adozioni e
affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di
cui all'articolo 70
spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato
o affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta
libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di
previdenza e assistenza
per i liberi professionisti entro
il termine perentorio
di centottanta giorni dall'ingresso
del bambino e
deve essere corredata
da idonee dichiarazioni, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità
di maternità per
qualsiasi altro titolo e la data
di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia
autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73.
Indennità in
caso di interruzione della gravidanza
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso
di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo
mese di gravidanza, l'indennità di cui
all'articolo 70 é corrisposta nella misura
pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o
della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda
deve essere corredata
da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che
ha fornito le prestazioni
sanitarie, comprovante il giorno
dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194, e deve essere
presentata alla competente
cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
Sostegno alla maternità e alla paternità
Art. 74.
Assegno di
maternità di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
80, commi 10 e 11)
1. Per ogni
figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne
residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che
non beneficiano dell'indennità di
cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, é
concesso un assegno
di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche
i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno é concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare
gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di
maternità di cui
al comma 1,
nonché l'integrazione di cui al
comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti
in possesso di risorse economiche non
superiori ai valori dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei
familiari con diversa composizione detto requisito economico é
riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista
dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il
trattamento della maternità
corrisposto alle
lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternità diverse
dall'assegno istituito al
comma 1 risulti
inferiore all'importo di cui
al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare
ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno é
rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di
cui al comma 1, ferma restando
la titolarità concessiva in capo
ai comuni, é erogato dall'INPS
sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni
regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono
disciplinati i casi nei quali l'assegno, se
non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
11. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli
nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi
le disposizioni di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75.
Assegno di
maternità per lavori atipici e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per
le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, é corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2
luglio 2000, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso
in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, ovvero per la
quota differenziale rispetto
alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi:
a) quando la
donna lavoratrice ha
in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale
o economica della maternità e
possa far valere almeno tre mesi
di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il
periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento,
per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni,
e comunque non sia superiore a
nove mesi. Con
i medesimi decreti é altresì definita la
data di inizio
del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso
di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi
di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche
i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al
comma 1 é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno é
rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i
decreti di cui al comma 6 sono
disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non
ancora concesso o
erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV
Vigilanza
Art. 76.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio
dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo
i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio
sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati
siano redatti da medici diversi da quelli di
cui al comma 1, il datore di
lavoro o l'istituto presso il quale la
lavoratrice é assicurata per il
trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i certificati
stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di
controllo.
4. Tutti i
documenti occorrenti per
l'applicazione del presente testo
unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o
spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77.
Vigilanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità competente a
ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente
testo unico e ad
emettere l'ordinanza di ingiunzione é il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,
XII e
XIII, é demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza
in materia di controlli di carattere sanitario spetta
alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
Disposizioni in materia di oneri
contributivi
Art. 78.
Riduzione degli
oneri di maternità
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento
ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio
2000 per i
quali é riconosciuta dal
vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il
complessivo importo della
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino
a lire 3 milioni se il predetto complessivo
importo risulta pari
o superiore a tale valore, é posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di
cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a
carico dei datori
di lavoro, per
0,20 punti
percentuali.
2. Gli oneri
contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del
settore dei pubblici servizi di
trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della
quota di cui
al comma 1 é rivalutato al 1 gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
Art. 79.
Oneri
contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato privato
e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, é dovuto dai datori di
lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a)
dello 0,46 per cento sulla
retribuzione per il
settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b)
dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c)
dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
dello 0,03 per cento per gli operai
agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo é
calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le
disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito
dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54,
per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146; e
per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento i salari medi convenzionali
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488;
e)
dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro
di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli
apprendisti é dovuto
un contributo di
lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti
iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
"Giovanni
Amendola" é dovuto
un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione
al versamento dei contributi di
cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne
il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai
contributi obbligatori.
5. Con decreto
del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il
lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dal presente articolo
può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle
relative gestioni.
Art. 80.
Oneri derivanti
dall'assegno di maternità di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il
finanziamento dell'assegno di
maternità di cui all'articolo 74 é istituito
un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la
cui dotazione é stabilita in
lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno
2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme,
con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81.
Oneri derivanti
dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 é posto a carico dello Stato.
Art. 82.
Oneri derivanti
dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art.
49, comma 1)
1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI,
si provvede con
un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti per le
gestioni dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine
di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni
previdenziali, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio
di amministrazione
dell'INPS, con proprio
decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 83.
Oneri derivanti
dal trattamento di maternità delle libere professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
comma 1)
1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti. Il contributo é annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi
dovuti in misura fissa di cui
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito
della riduzione degli
oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con
i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base
di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione
di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, accertato
che le singole casse di
previdenza e assistenza per i liberi
professionisti abbiano
disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente
legge, possono decidere la riduzione
della contribuzione o la totale
eliminazione di detto contributo,
sentito il parere dei consigli
di amministrazione delle casse.
Art. 84.
Oneri derivanti
dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i
soggetti che non
risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il
contributo alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, é elevato
di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali,
per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi
anche della tutela
relativa alla maternità.
Capo XVI
Disposizioni finali
Art. 85.
Disposizioni in
vigore
1. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative, fatte salve
le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai
sensi dell'articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a)
l'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
l'articolo 157-sexies del
decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1
del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c)
l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d)
l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e)
la lettera c) del comma
2 dell'articolo 5
della legge 9 dicembre 1977, n.
903;
f)
l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g)
l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il
comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
i)
l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j)
l'articolo 8-bis del
decreto-legge 30 aprile 1981, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k)
l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54;
l)
l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n.
325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n)
il comma 1-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1990, n. 58;
o) il
comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p)
il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
q)
il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r)
il comma 2, seconda parte,
dell'articolo 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il
comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t)
gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
u)
l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v)
il comma 16 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w)
il comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52;
x) il
comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y)
la lettera a) del comma
5 dell'articolo 1
del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124;
z)
l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa)
la lettera e) del comma
2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.
230;
bb)
l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc)
il comma 1 dell'articolo 41 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
dd)
i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del
termine di sei
mesi ivi previsto:
ee)
il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff)
gli articoli 5 e 18, il comma 3
dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo
32, il comma 6 dell'articolo 41 e il
comma 3 dell'articolo 47 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg)
il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
a)
il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b)
il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad
eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c)
il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
d)
il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma
2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337;
e)
il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f)
il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 23 maggio 1991;
g)
l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439,
fino al momento
della sua abrogazione così
come prevista dalla
lettera c) del
comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il
decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i)
il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il
comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k)
il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l)
il comma 1 dell'articolo 1
del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m)
gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 febbraio 1999;
n)
il comma 2 dell'articolo 6
del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.
224;
o)
il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p)
il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
q)
il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il
decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.
Art. 86.
Disposizioni
abrogate
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546,
articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la
legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b)
il secondo comma dell'articolo 3; i
commi 1 e 2, lettere a) e b),
dell'articolo 5; gli
articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c)
la lettera n) del comma
3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4
maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6
e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, si applicano anche
agli affidatari di cui al comma
precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983,
n. 184;
d)
il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la
legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f)
l'articolo 13 della legge 7 agosto
1990, n. 232, così come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1994, n. 433;
g) la
legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h)
l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n. 166;
i)
il comma 1 dell'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j)
i commi 1 e 3
dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m)
l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n)
l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il
comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
q)
l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli
articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r)
i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s)
i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi
2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t)
il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10
e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera
dd) dell'articolo 85 del
presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n.
53;
u) i
commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a)
gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87.
Disposizioni
regolamentari di attuazione
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo
86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, che fanno riferimento alla
disciplina della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico.
Art. 88.
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto legislativo entra
in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
CIAMPI
Amato, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per
la solidarietà
sociale
Salvi, Ministro del
lavoro e della
previdenza
sociale
Veronesi, Ministro della sanità
Bellillo, Ministro per
le pari
opportunità
Bassanini, Ministro
per la funzione
pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Fassino