S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

ACCORDO
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27- 08 - 1999


     A seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore di cui all'art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'accordo quadro nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16 si è svolto l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa;


ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CONFEDIR - CIDA - UGL - COSMED.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 come modificato dal decreto legislativo n. 396/1997.

 

Accordo quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995, e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.


Premessa

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente

 

Accordo

 

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.



Capo I
IL TFR


Art. 2.
Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR

1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rap