S.I.L.Po.L.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale


 

STRALCIO

 

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003 - Suppl. Ordinario n. 5 - in vigore dal 4 febbraio 2003) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

 

La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

 

OMISSIS

 

 

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

 

OMISSIS

 

 

Art. 7.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".

4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

 

 

OMISSIS

 

 

Art. 9.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

 

 

OMISSIS

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

Art. 16.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

 

 

OMISSIS

 

 

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO
DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

 

Art. 54.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.

Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.

Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1271):

Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.

Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).

Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):

Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamenteare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002 e 3, 4, 5 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):

Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002