S.I.L.Po.L.
Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia Locale
STRALCIO
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003 - Suppl.
Ordinario n. 5 - in vigore dal 4 febbraio 2003) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
OMISSIS
Art. 4.
(Modifiche al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle
pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. -
(Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito
delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione
di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle
innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli
obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale
scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonchè le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del
personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque,
non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione".
OMISSIS
Art. 7.
(Disposizioni in materia di
mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente: "Art. 34-bis. -
(Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione
di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero
interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad
assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché
collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del
comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione
di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano
ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni". 2. All'articolo 17, comma 1, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge
19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 3.
All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le
seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto
disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
OMISSIS
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i
posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli
idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze
previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
OMISSIS
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTI LOCALI
Art. 16.
(Modifica al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25
euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la
sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689".
OMISSIS
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TUTELA E SOSTEGNO
DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ
Art. 54.
(Differimento del termine
per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 gennaio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Disegno di legge risultante
dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto
C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla commissione
I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 2002, con pareri
delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in
sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7
marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13,
14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione
1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 2002, con pareri
delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta
per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione
1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27
giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.
Relazione presentata il 2
agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).
Esaminato in aula il 9, 10,
17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione
I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 2002, con pareri
delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della
Commissione parlamenteare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il
27, 28 novembre 2002 e 3, 4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10
dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione
1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2002, con pareri
delle commissioni 5a, 12a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione
1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002