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Articolo
1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice
penale è aggiunto il seguente:
"La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando
è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in
presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione
è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di
procedura penale".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca
della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice
penale".
Articolo
2 silpol
1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le
parole da: "reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire trecentomila a un milione".
2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 624-bis.
(Furto in abitazione e furto con strappo).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte
a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di dosso alla
persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più
delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se
ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61". silpol
3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le
seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";
b) il numero 1) è soppresso;
c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di
dosso alla persona" sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 625-bis.
(Circostanze attenuanti)
Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita
da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia
consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato,
ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per
farla acquistare, ricevere od occultare".
Articolo
3
1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta
urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite
dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo".
Articolo
4
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le
seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e".
Articolo
5
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque
anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice
assume nelle forme più rapide le relative notizie".
Articolo
6
1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i motivi
indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)".
2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e
della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove
non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al
presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione
dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi
di ordinamento giudiziario";
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura
penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 169-bis.
(Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei
ricorsi).
1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è
predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare
riguardante la corte di cassazione".
5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 624-bis.
(Cessazione delle misure cautelari).
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza
d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari".
6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 625-bis.
(Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).
1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione
dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati
dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con
ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal
deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte
provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte
di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1
o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del
termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la
corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità;
altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se
accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere
l'errore".
Articolo
7
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la
comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di
propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi
articoli".
Articolo
8
1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370,
esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria
iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre
attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi
successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".
Articolo
9
1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura
penale, dopo la parola: "tempestivamente," sono inserite le
seguenti: "ovvero non ha ancora assunto la direzione delle
indagini,".
Articolo
10
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, le parole da: "taluna" fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: "quella prevista
dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice
penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante
di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale".
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura
penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo
62, primo comma, numero 4), del codice penale".
3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4.
1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su
armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri
locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la
pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
quattrocentomila a lire tre milioni.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo
61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la
pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due
milioni a lire sei milioni.
3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo
624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il
fatto è di lieve entità".
Articolo
11
1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "elementi che" sono inserite le
seguenti: ", anche in relazione alla impossibilità di identificare
l'indiziato,".
Articolo
12 silpol
1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura
penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando
l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo
381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280". silpol
Articolo
13
1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di
non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con pena alternativa".
Articolo
14
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle
esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del
procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai
quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle
esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)";
b) al comma 2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite
le seguenti: "sia stata o";
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali
sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito
dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da
soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa
indole".
Articolo
15
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il
quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino
definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere
o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la
protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati
al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonchè
programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di
conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al
giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire
dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi
posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia,
se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto";
b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla
sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti
alla misura";
c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è
aggiunto il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle
prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il
presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre
con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o
degli obblighi richiesti con la proposta".
Articolo
16
1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1º aprile
1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
279, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè
della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle
sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i
responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da
trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici
dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di
porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i
responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o
della polizia municipale".
Articolo
17
1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna
annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei
maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da
attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi
dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività
d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al
sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità,
prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori
centri urbani, nonchè il potenziamento e il coordinamento, anche mediante
idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento
per la sicurezza dei cittadini.
2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di
handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste
di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine
si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e
ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio
sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione,
riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli
concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione
disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed
individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di
prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di
ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il
rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la
revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività
esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative
di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato
della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per
l'esame di tale relazione.
Articolo
18
1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al
fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato
nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici
programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le
suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale
militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il
controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di
interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti
dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile
1981, n. 121.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a
partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I
programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono
i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate
utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale
medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I
programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in
cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o
modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si
procede in caso di rinnovo dei programmi.
Articolo
19
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i
militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o
la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla
identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle
forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti
programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
Articolo
20
1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei
programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di
effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una
indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la
predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia.
Articolo
21
1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1º aprile
1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito
dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni
acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati
e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di
quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le
modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione
uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti,
informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati
essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento
stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo
restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo
12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle
informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche
mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di
coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e
che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di
elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare,
al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso
ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei
titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e
per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato.
4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378
del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai
sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la
consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati
è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto
del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della
pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma
dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale
dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio
presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i
servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato
e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività
investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.
5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria
autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati
dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica
presso i tribunali territorialmente competenti.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai
precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 1º aprile 1981, n. 121.
Articolo
22 silpol
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente
legge è fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a
decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. silpol
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. silpol
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