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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
CAPO
I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
ARTICOLO
1
1.
All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 2, le parole: " Presso i difensori e i consulenti tecnici
non si può procedere . a sequestro " sono sostituite dalle seguenti:
" Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti
tecnici non si può procedere a sequestro ";
b)
al comma 5, dopo le parole: " dei difensori, " sono inserite le
seguenti: " degli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, dei ".
ARTICOLO
2
1.
All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
" 3 -bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia ".
ARTICOLO
3
1.
All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " nonché il difensore
che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno
formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte
ai sensi dell'articolo 391-ter ".
ARTICOLO
4
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale
è sostituita dalla seguente:
" b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i
consulenti tecnici e i notai; ".
ARTICOLO
5
1.
All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
" 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il
consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate
nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad
esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è
intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione é
disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il
decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione
al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per
la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il
rispetto delle persone ".
ARTICOLO
6
1.
All'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le parole:
" all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo
327-bis ".
ARTICOLO
7
1.
Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
" ART. 327-bis. - (Attività investigativa del difensore). - 1. Fin
dai momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed
individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme
e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2.
La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del
diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione
penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3.
Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando
sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici ".
ARTICOLO
8
1.
Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
" ART. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito
dell'attività di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri
soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure
relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle
attività investigative da essi svolte ".
ARTICOLO
9
1.
Dopo il primo periodo del comma i dell'articolo 362 del codice di
procedura penale è inserito il seguente: " Alle persone già sentite
dai difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni
sulle domande formulate e sulle risposte date ".
ARTICOLO
10
1.
All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: " Il difensore ha facoltà di esaminare le
cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di
documenti, di estrarne copia ".
2.
Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
" 2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per
gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e
l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma
siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore,
per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la
persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre
opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127
ARTICOLO
11
1.
Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
" TITOLO VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
ART. 391-bis. - (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di
informazioni da parte dei difensore).
1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere
c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli
investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire
con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie
avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di
cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da
documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma
l:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o
assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di
documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate
nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato
collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o
sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una
persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un
procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno
ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se
la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore
che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di
ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di
una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere
utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito
disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare
del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione
del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo
difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione
penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari.
Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni
cha parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta
ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi
di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai -fini
dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla
lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore,
ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta
medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei
confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso
procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si
svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche
con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le
disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà
di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi
previste dall'articolo 392, comma 1.
ART. 391-ter. -
(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta
dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che
redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità - e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3
dell'articolo. 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono
documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi
perla materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si
osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in
quanto applicabili:
ART. 391-quater. -
(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i
documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a
sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso dì rifiuto da parte della pubblica amministrazione si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
ART.
391-quinquies. - (Potere di segretazione del pubblico ministero).
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine,
il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone
sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di
cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due
mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle
persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle
responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
ART. 391-sexies. -
(Accesso ai luoghi e documentazione).
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei
luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per
eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati
nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono
riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici,
fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e
sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone
intervenute.
ART. 391-septies.
- (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico).
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e
non vi è il consenso di chi ne ha la . disponibilità, l'accesso, su
richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato
che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della
facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze,
salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato.
ART. 391-octies. -
(Fascicolo del difensore).
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando
il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte
privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova
a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza
di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al
comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in
cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento
della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il
difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo
del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice
per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero
può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una
decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la
chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito
nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.
ART. 391-nonies. -
(Attività investigativa preventiva).
1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 329-bis, con
esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento
dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha
ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un
procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la
nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
ART. 391-decies.
(Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti
possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione
di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi,
presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza
preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore
deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio
delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli
altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico
ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha
facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando
il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la
documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel
fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e) ".
ARTICOLO
12
1.
All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: " Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di
estrarne copia ".
ARTICOLO
13
1.
All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole:
" comunicato al pubblico ministero" sono soppresse.
ARTICOLO
14
1.
L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART.
430 - (Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del
difensore).
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
pubblicò ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie
richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di
indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la
partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel
comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico
ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne
copia".
ARTICOLO
15
1.
All'articolo 431, comma 1, lettera c), . del codice di procedura penale,
sono aggiunte, in fine, le parole: " e dal difensore ".
ARTICOLO
16
1.
All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole:
" pubblico ministero " sono inserite le seguenti: " ed in
quello del difensore ".
ARTICOLO
17
1.
All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
" 4-bis. Nel
corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare,
con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua
richiesta".
ARTICOLO
18
1.
All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"pubblico ministero " sono inserite le seguenti: " , dai
difensori delle parti private ".
CAPO
II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
ARTICOLO
19
1.
All'articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:
" Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano,
nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di
procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono
richieste dal difensore ".
ARTICOLO
20
1.
Dopo l'articolo 371-bis del codice penale è inserito il seguente:
"ART.
371-ter. - (False dichiarazioni al difensore).
Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui
alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni
false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel
corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata
sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente
definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
ARTICOLO
21
1.
Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:
"ART.
379-bis. - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela
indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui
apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento
stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si
applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso
delle indagini preliminari, - non osserva il divieto imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura
penale ".
ARTICOLO
22
1.
All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: " 371-bis, "
sono inserite le seguenti: " 371-ter, ".
2.
All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "
371-bis, " sono inserite le seguenti: " 371-ter, ".
3.
All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "
davanti all'autorità giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti:
"alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel
corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata " e dopo
le parole: " 371-bis, " sono inserite le seguenti: "
371-ter, ".
4.
All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: " 371-bis, "
sono inserite le seguenti: " 371ter, ";
b) al secondo comma, dopo l'e parole: " 371-bis, "
sono inserite le seguenti: " 371ter, ".
CAPO
III
NORME DI ATTUAZIONE
ARTICOLO
23
1.
L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto
1995, n. 332, è abrogato.
ARTICOLO
24
1.
All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: " nell'articolo 38 p sono sostituite dalle
seguenti: " nell'articolo 327-bis del codice ";
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del
codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal
comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente".
ARTICOLO
25
1.
Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate
conformemente a quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì
7 dicembre 2000
CIAMPI
AMATO,
Presidente del Consiglio dei Ministri
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