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La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Articolo
1
Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
1.
La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi
annessi alla presente legge.
2.
Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente
alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti
amministrativi sono soppressi.
4.
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 20, il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo
fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267";
b)
all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono
inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c)
all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o
modificare";
d)
all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo é soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai
numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81,
88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f)
al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
g)
il numero 94 dell'allegato 1 é sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h)
il titolo del numero 97 dell'allegato 1 é sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti";
i)
il titolo del numero 98 dell'allegato 1 é sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio delle attività di autoriparazione";
l)
dopo il numero 98 dell'allegato 1 é inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7
luglio 1997, n. 274";
m)
al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il
rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più
di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse
le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
"possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga
alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 é abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la
delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) é aggiunta
la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea é sostituito dal
seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e
settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di
semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto
legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) é abrogata;
g) l'articolo 8 é abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di
riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di
delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui
ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50),
51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 é sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del
Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio
dell'attività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome
e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 é soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i
seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo é delegato, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da
quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo
72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che
hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Articolo 2
Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Gli strumenti di
semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2
della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni
regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti
tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente
per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, é tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Articolo 3
Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante
interesse pubblico
1. Fermo restando il
divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui é necessario acquisire
la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità
di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto
ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Articolo 4
Rilascio e rinnovi dei passaporti
1. Il Ministro degli affari
esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che
i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Articolo 5
Tutela dei consumatori e degli utenti
1. Dopo la lettera g) del
comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, é aggiunta la
seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti
od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento
anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica".
Articolo 6
Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese
1. Dopo l'articolo 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, é inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle
imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a
svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie
nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti
produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi,
provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo
snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il
coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato
regolamento".
Articolo 7
Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai
contratti d'area
1. Nell'allegato 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, é aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti
territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3,
numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della
competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di
ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del
settore.
Articolo 8
Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia
1. L'uso o il riutilizzo
di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al
miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia,
della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della
flessibilità e della diversificazione dell'offerta, é soggetto ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale
liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che
convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni
caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente
alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al
Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la
conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di
ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni
concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne
sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle
proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta
giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la
determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si
conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza
del nulla osta di cui al comma 3, la decisione é rimessa al Consiglio dei
ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della
presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA
DI CONFERENZA DI SERVIZI
Articolo 9
Ricorso alla conferenza di servizi
1. L'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, é sostituito dal
seguente:
"Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi é sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza é indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi é convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi é convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)".
2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi é indetta dal Ministro dei trasporti
e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata
dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con
riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n.
210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee
delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.
Articolo 10
Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari
1. L'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità, su motivata e documentata richiesta
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale
caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al
fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito
di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura
di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede
di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Articolo 11
Procedimento della conferenza di servizi
1. L'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i
successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in
una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e
seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento,
l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi,
la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente
periodo é prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la
necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il
proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA é
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati".
Articolo 12
Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi
1. L'articolo 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo
14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede
di conferenza di servizi. La determinazione é immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione é
rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o
quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.
Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il
presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità
dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso é espresso da una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate
con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al
quale é inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla
riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Articolo 13
Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative
1. Nell'ambito del
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del
trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì
tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi
all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività
attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da
specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente é sempre tenuta
a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Articolo 14
Abrogazioni e norma di raccordo
1. All'articolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5
della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati,
salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente
legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali
prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi,
nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Articolo 15
Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Il comma 4
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal
seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento
ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al
difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico, l'accesso é consentito. Qualora
il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 16
Commissione per la ricostituzionedi atti di morte o di nascita
1. É soppressa la
Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita
con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento
delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di
certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al
comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri
aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio
1971, n. 90, sono abrogati.
Articolo 17
Programmazione negoziata
1. Al testo unico in
materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale,
previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1,
lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo
coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che
disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina
organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione
negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 18
Termini
1. I testi unici di cui al
comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati
entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, é fissato in otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, é fissato in novanta
giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
é sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i
criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data
della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui
schema é deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il
Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo
schema é trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta
Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto
legislativo é emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
é sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività
culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da
esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di
domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche
ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
unificati in giorni trenta.
Articolo 19
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore
delle imprese
1. Al fine di rendere più
proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi
regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla
stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese
ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle
modalità della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività
di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI)
per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato é autorizzato ad
utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite
di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per
acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e
sostenere i relativi oneri associativi.
Articolo 20
Rete autostradale e stradale nazionale
1. Alla lettera b) del
comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, é aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e
stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti
decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione
di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia".
Articolo 21
Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie
1. Per la costruzione e
l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano
le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa
comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, é consentita la costruzione di nuove
autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle
scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma
triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla
conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di
nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono
utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
Articolo 22
Piani urbani di mobilità
1. Al fine di soddisfare i
fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi
energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale
dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della
capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini
trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e
car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane,
sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come
progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui
parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul
governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility
manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione
all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione
della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni
legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4,
recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi
finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di
singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno
finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo
Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di
investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i
singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi
con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i
comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di
tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 é destinata a comuni
singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non
possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente
la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città
metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di
approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri
di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di
erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle
relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei
progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base
dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Articolo 23
Diritti per la partecipazione a concorsi
1. All'articolo 27, comma
6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono
stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono
eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai
rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Articolo 24
Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. A decorrere dal 1º
gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti
i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce
altresì le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1
sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici,
alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi
pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa
nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti
pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma
1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello
di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma
di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva
la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di
pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi
vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di
scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti
informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini
dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei
partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità
di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di
informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica
amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma
19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che é collocato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia
amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del
medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente
articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Articolo 25
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno
facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che
li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati
contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque
conoscibili.
Articolo 26
Istituzione dell'Ufficiale elettorale
1. Dopo l'articolo 4 del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato
"decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,"
é inserito il seguente:
"Art. 4-bis.
1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede
l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale é il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale é
la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del
presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale
al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere
approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco é sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i
poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio
incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di
Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di
Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del
comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal
consigliere anziano".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione,
dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale é la
Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario".
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono
inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti,";
b) il secondo comma é sostituito dal seguente:
"La Commissione é composta dal sindaco e da sei componenti effettivi
e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,
ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono
assegnati più di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio é composto da un
numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui
consiglio é composto da più di 50 membri.
A parità di voti é proclamato eletto il più anziano di età".
5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre
10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dai seguenti:
"Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la
revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un
verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale é la Commissione
elettorale comunale il verbale é redatto dal segretario ed é
sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal
segretario".
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della
Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed é aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale é la
Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal
presidente della stessa Commissione e dal segretario" 8. All'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale,
con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione
elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale é la Commissione
elettorale comunale il predetto verbale é firmato dal presidente della
Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con
l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali"
sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle
Commissioni elettorali circondariali".
12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:
"Art. 52.
1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i
componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi
segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli
adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia
elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale,
tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2002.
Articolo 27
Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti
1. Gli atti trasmessi alla
Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in
ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza
che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che
la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle
norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto,
ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione.
Il predetto termine é sospeso per il periodo intercorrente tra le
eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del
Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle
ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni
della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data
dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
l'ultimo periodo é soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri
anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si é risolto debba avere corso, diventa esecutivo
ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro
trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, é abrogato.
Articolo 28
Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici
connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982
1. Il comma 6
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, é
sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
tuttora disponibile presso i comuni é utilizzato per il ripristino del
patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici
nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture
scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della
legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Articolo 29
Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in
materia di commercio estero
1. Il Governo é delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente
legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto
legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e
i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle
delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese.
Articolo 30
Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società
1. Il comma quarto
dell'articolo 2501-bis del codice civile é sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII,
tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto
deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono
soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo
2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese".
3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile é
sostituito dal seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione
delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il
consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel
terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una
banca".
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le
parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono
sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di
fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile é
abrogato.
6. L'articolo 2504-sexies del codice civile é sostituito dal
seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del
procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel
registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504
conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile é
abrogato.
Articolo 31
Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicità
1. A decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti.
La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895,
recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876,
n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge
25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e
la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate
all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli
imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel
foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la
pubblicazione é effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare
l'assolvimento dell'obbligo é effettuata con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
Articolo 32
Semplificazione della fase costitutiva edella fase modificativa delle
società di capitali
1. In attesa della riforma
del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle
società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della società nel registro delle imprese é richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro
delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data
dell'iscrizione nel registro delle imprese".
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile é
soppresso il numero 3).
4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile é
sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro
trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente
al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non
adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i
termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione
della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese".
5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é
inserito il seguente:
"Art. 138-bis.
1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle
deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla
legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed é
punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e
con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 é punito
il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto
costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Articolo 33
Ulteriori semplificazioni in materia societaria
1. Il comma secondo
dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo
2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo
2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma
quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del
codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice
civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle
imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, é abrogato. Nel comma
secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale
sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove é iscritta
la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile é abrogato. Nel comma
terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole:
"del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma
quinto dell'articolo 2383 del codice civile é abrogato. Nel comma sesto
dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi
precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le
parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel
comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo
2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono
soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo
dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del
codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata".
Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile é soppresso il
terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile
le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per
azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti:
"depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel
comma primo dell'articolo 2435 del codice civile é soppresso il secondo
periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole
"pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti:
"depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il
comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile é abrogato. Il comma
terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile é abrogato. Nel comma
quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole:
"e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile
sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di
cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". L'art. 2457-bis del codice civile é
abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile é
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice
civile é sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a
conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile
é abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile é
soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo
2487 del codice civile é soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile é
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole
"degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti
"dall'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del
codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di
richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, é abrogata. L'articolo 1,
comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4,
l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella
rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il
BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto
dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo
dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma
settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel
comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
Articolo 34
Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di
intavolazione
1. All'allegato al regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei
provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino
trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un
diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite
dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e
fiscale a cura dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, é inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti
sottoposti a condizione.
Art. 60-bis.
1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può
ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo
2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria
dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici
da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto.
Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo
2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente,
mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria
prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice
civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la
cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite
da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande
presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a
richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni
che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il
promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve
le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del
codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis
del presente allegato.
Art. 60-quater.
1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando
la cancellazione é debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero
é ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi
di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione é
cancellata a richiesta di parte.
Art. 60-quinquies.
1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di
annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione
dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda,
quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in
giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere
giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base
ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti
muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della
condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad
oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del
diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva,
salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in
virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale
la condizione é mancata o si é verificata, salvo in quest'ultimo caso
che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto
condizionato";
c) dopo l'articolo 71, é inserito il seguente:
"Art. 71-bis.
1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20,
lettere f) e g), é eseguita quando é debitamente consentita dalle parti
interessate ovvero é ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato.
2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata
qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il
processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti";
d) dopo l'articolo 95, é inserito il seguente:
"Art. 95-bis.
1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai
conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione
del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma
1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal
giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé
la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la
difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la
portata della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, é inserito il seguente:
"Art. 130-ter.
1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso
per delega del giudice tavolare, é ammesso reclamo con le modalità
previste dagli articoli 126 e seguenti".
Articolo 35
Controversie in materia di masi chiusi
1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di
assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV
del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all'ordinamento dei masi chiusi é tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Articolo 36
Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e
loro copia certificata conforme
1. Salvo autorizzazione o
ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal
titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é fatto divieto
ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture
private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e
documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui é prevista a qualsiasi fine la
produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico
ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di
copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le
quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti
pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici
finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui
documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo
documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale
avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono
in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza
preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di
atti pubblici e scritture private.
5. É abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Articolo 37
Comunicazione di violazioni tributarie
1. All'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica é sostituita dalla seguente: "Comunicazione di
violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Articolo 38
Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a
seguito della liberalizzazione del mercato elettrico
1. Alle società per
azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto
del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999
e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far
data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività
alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi
quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le
attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e
alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia
di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto
le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di
energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al
31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di
produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 novembre
2000
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA
DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la
concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL
o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei
distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe
e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo
durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare
modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e
correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai
fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli
autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la
registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta"
della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle
imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non
versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle
procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli
impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di
acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o
strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno
e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico
competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di
gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina
metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per
il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del
notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione
della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e
sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei
testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione
dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e
serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di
gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le
verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento
(argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati;
idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o
sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro
relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo
48.
31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di
autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa
di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti
autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del
trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a
norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti
ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine
utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di
contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e
pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede
stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione,
l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e
l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo
energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di
panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei
ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga
navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di
beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della
facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con
estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del
codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti
(consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo
1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli
Stati dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai
presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e
piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana:
pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli
43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e
composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI
INDICATI
1. Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli
111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di
abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).
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