S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Legge |
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. |
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000 |
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Principi generali
Capo I
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Le
disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la
trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini
della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta
salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria
degli atti pubblici.
4. Nel
rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio,
di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o
all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed
organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun
ente.
5. Le attività di informazione e
di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro
funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi
di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle
procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché
quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità
ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività
di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non
sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e
offerte al pubblico.
Articolo 2
Forme, strumenti e prodotti
1. Le attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano,
oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite
promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività
di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di
sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi
telematici multimediali.
3. Con uno o
più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione
delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in
attuazione delle norme vigenti in materia.
Articolo 3
Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse
1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale
ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di
messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi
non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti
private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di
utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di
tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo
quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla
comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive
e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale,
trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi
di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento
giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque,
occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola
concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti
messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento
del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Articolo 4
Formazione professionale
1. Le
amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di
comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attività
di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle
scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con
particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e
materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da
strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di
cui al comma 1.
Articolo 5
Regolamento
1. Con
regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione
e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli
interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività
di informazione e di comunicazione.
Articolo 6
Strutture
1. In
conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in
conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le
attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio
stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il
pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il
cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli
polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna
amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e
del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro
coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge,
le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.
Articolo 7
Portavoce
1. L'organo di
vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce,
anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini
dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al
portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei
limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalità.
Articolo 8
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L'attività
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini
singoli e associati.
2. Le
pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare,
alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le
relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di
accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le
relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione,
nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
3. Negli
uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Articolo 9
Uffici stampa
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai
mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici
stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.
Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo
alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento
di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per
le medesime finalità.
3. L'ufficio
stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I
coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per
tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui
al comma 5.
5. Negli
uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di
contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Articolo 10
Disposizione finale
1. Le
disposizioni del presente capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo II
Articolo 11
Programmi di comunicazione
1. In
conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le
amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di
comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo
stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel
corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per
l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza
per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle
procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle
amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi
della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari,
accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni
radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.
Articolo 12
Piano di comunicazione
1. Sulla base
dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione,
integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. Una copia
del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza
anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i
Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su
quanto previsto dal presente comma.
Articolo 13
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
1. Le
amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere,
i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti
di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa
l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei
messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve,
inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle
modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima
efficacia della comunicazione.
3. Per le
campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello
Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai
destinatari, anche delle testate italiane all'estero.
Articolo 14
Finanziamento dei progetti
1. La
realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle
amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti
di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei
limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n.
17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura
corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
Articolo 15
Procedure di gara
1. Per la
realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche
in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di
selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi
prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 16
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 2000