S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
legislativo |
Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale |
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio
1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;
Vista la direttiva 97/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della
direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
Tenuto conto della rettifica
dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18
dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 32
del 22 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo
la lettera m) è aggiunta la seguente:
“
m-bis) la quantità di taluni
ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.”.
Articolo 2
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il
comma 1, è sostituito dal seguente:
“
1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare
è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità
europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione
di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il
prodotto stesso.”;
b) dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“
1-bis. In assenza delle disposizioni
di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato
da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se
necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire
all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti
con i quali potrebbe essere confuso.
1-ter. È ugualmente consentito l'uso
della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente
fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora
questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura
del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere
confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche
informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita
dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che
essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si
discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale
con tale denominazione.
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma
1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini
dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di
concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento
possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni
di utilizzazione.”.
Articolo 3
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo
la lettera b), è aggiunta la seguente:
“
b-bis) la designazione amido(i) che
figura nell'allegato I, ovvero quella amidi modificati di cui all'allegato II,
deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica,
qualora l'amido possa contenere glutine.”.
Articolo 4
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la
lettera a), è sostituita dalla seguente:
“
a) nei prodotti costituiti da un
solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la
denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta
di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;”.
Articolo 5
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
“
Art.
8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato).
1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di
una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di
un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti
casi:
a) qualora l'ingrediente o la
categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o
sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la
categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole,
immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la
categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto
alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per
la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una
categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta
sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;
2) la cui quantità deve già
figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole
dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella
denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore
per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare
il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie
stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di
ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5,
commi 8 e 9.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale,
corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della
loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta
nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa,
oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di
ingredienti in questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.”.
Articolo 6
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla
quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del
giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine ....
negli altri casi.”.
Articolo 7
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1.
All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
“
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.”.
Articolo 8
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo
18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
“
Art.
18 (Sanzioni).
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire
trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10,
comma 7, e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5,
6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente
articolo deve essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito,
all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.”.
Articolo 9
Norme transitorie
1. È
consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché conformi alle
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti così
etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.