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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in
materia di vendite straordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale
prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo
si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 15, comma 9,
del predetto decreto il quale prevede che il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato promuova la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni
rappresentative delle imprese produttrici e distributive;
Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le parti interessate
non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di
autoregolamentazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
Visti i pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n.
37946 del 28 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20
luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio
2001 e 10 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Disciplina delle vendite sottocosto
1.
Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto
e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta
nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2.
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale
che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa
parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie
di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha
sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
3.
Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese
commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi
sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
4.
La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di
cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno
dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel
corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata
superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna
vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
5.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno
un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto
dell'anno.
6.
Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto,
sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con
qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente
decreto.
7.
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di
vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente
praticato ai consumatori alle casse.
8.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite
promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di
fine stagione, nonchè alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria
nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
9.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il
commercio sulle aree pubbliche.
Art.
2
Ammissibilità
1.
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data
di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di
conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia
trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito
a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o
di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti,
ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro
produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita
e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano
subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti
naturali o a fatti accidentali nonchè di quelli usati per dimostrazioni,
mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente
utilizzati prima della vendita.
2.
È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di
ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione
al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta
ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima
della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e
integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante
della stessa.
3.
Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.
Art.
3
Obblighi di informazione al consumatore
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo
n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta
informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente
decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari
all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed
inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna
referenza e del periodo temporale della vendita, nonchè delle relative
circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e);
b)
inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto
all'interno dell'esercizio commerciale.
2.
In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo
preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è
immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i
medesimi mezzi di comunicazione.
3.
Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del
1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non
effettivamente effettuata sottocosto.
Art.
4
Monitoraggio vendite sottocosto
1.
L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli
effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni
dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa un
rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un
rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali
dell'industria maggiormente rappresentative.
2.
L'Osservatorio presenta al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di
vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica
dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a fini
conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
Art.
5
Sanzioni
1.
Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del
1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4,
5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2.
Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3.
Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità
o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa
accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto
di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.
Art.
6
Disposizioni finali
1.
Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992.
2.
Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio
commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3
della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì, la competenza
del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un
esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti
nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice
civile.
3.
Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere
dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 6 aprile 2001
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